Il primo caso in Italia: il malato di Sla che è morto facendosi sedare
Martedi, 21/02/2017 - ‘Malato di Sla muore facendosi addormentare’. Il primo caso in Italia di scelta della sedazione profonda offre alcuni elementi di riflessione di particolare interesse sul piano bioetico. Innanzitutto il diritto di rifiutare le cosiddette cure salvavita da parte di un soggetto competente, ovvero in grado di intendere e di volere, risulta ormai incontestato e rappresenta un momento cruciale nella relazione medico/paziente. Esso si fonda infatti, a ben vedere, sullo stesso terreno di consenso informato di cui rappresenta, per così dire, un’estrinsecazione in chiave negativa. Sono ormai numerose le fonti che consentono di fondare la piena liceità giuridica del rifiuto informato delle cure, a partire dall’art. 32 della Costituzione, all’art. 35 del Codice di deontologia medica fino all’art. 5 della Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina. Se la ratio del dovere di informazione da parte del medico è di porre il malato nella condizione di operare una scelta libera e consapevole in merito al proprio percorso di cura, la volontà di rifiutare consapevolmente le cure si colloca all’interno di un rapporto comunicativo tra il medico e il paziente che fa parte integrante dell’alleanza terapeutica. Una volta che il medico abbia fornito al paziente le informazioni necessarie, il paziente può tanto accettare il piano di cura prospettatogli -ferma restando, peraltro, la possibilità di revocare in ogni momento il consenso precedentemente prestato- quanto decidere, liberamente, di non aderirvi o di aderirvi solo parzialmente. Il rifiuto informato e consapevole di cure si colloca, quindi, non già all’esterno della relazione medico/paziente né in contrapposizione ad essa ma rappresenta un frutto maturato all’interno di tale rapporto e può, in tal senso, considerarsi come un autentico atto di collaborazione attiva.
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