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Violenza di genere. WeWorld sull'istituzione del 'Codice Rosa'

Violenza di genere. WeWorld sull'istituzione del 'Codice Rosa'

Emendamento alla Legge di Stabilità a firma Giuliani sull’istituzione del 'Codice Rosa'. WeWorld: "rischiamo di perdere il lavoro di anni sul territorio"

Mercoledi, 16/12/2015 - Riceviamo e pubblichiamo



Emendamento alla Legge di Stabilità a firma Giuliani sull’istituzione del 'Codice Rosa'.

WeWorld: rischiamo di perdere il lavoro di anni sul territorio




L’emendamento alla Legge di Stabilità a firma Giuliani sull’istituzione di un nuovo codice di accesso alle strutture ospedaliere di pronto soccorso denominato 'Codice Rosa' presenta elementi di forte ambiguità.



L’emendamento, infatti, ha la finalità di tutelare le persone appartenenti alle fasce della popolazione cosiddette «vulnerabili», inquadrando questa azione sotto il cappello della Convenzione di Istanbul. È qui che sorgono le prime ambiguità: la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica - la Convenzione di Istanbul – non parla affatto di “fasce vulnerabili”, bensì, proprio nelle sue premesse, definisce il contesto culturale in cui la Convenzione stessa si colloca: “Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione”.



Ancora più ambiguo appare il tentativo di delineare una governance complessiva della risposta al problema della violenza maschile contro le donne attraverso la messa in rete solo di alcuni dei numerosi soggetti che di violenza contro le donne si occupano.



Anche questo aspetto, per come viene delineato in maniera precisa nell’emendamento in questione, appare essere in contraddizione con la Convenzione di Istanbul stessa (art. 7).



Non tiene conto e, anzi, rischia di vanificare il lavoro di rete presente da anni sui territori tra una molteplicità di soggetti. L’assunzione di una prospettiva multidimen­sionale del problema della violenza contro le donne favorisce il passaggio da un’ottica settoriale a un ap­proccio integrato e multidisciplinare nel qua­dro di un sistema di responsabilità pubblica. Il consolidamento di una rete interistituzionale di attori che operano nell’ambito del contrasto alla violenza contro le donne, rappresenta quindi la principale metodologia di lavoro in grado di dare risposte concrete ad un problema così complesso.



Prevedere, come propone l’emendamento, l'istituzione di un Gruppo coordinato tra le Procure della Repubblica, le Regioni e le Aziende sanitarie locali (ASL) che veda solo come “supporto” altre figure professionali, ivi compresi i rappresentanti del volontariato ed associazionismo, non appare dunque rappresentativa di quell’approccio multidisciplinare e integrato che è già in atto in molti territori italiani, come peraltro previsto da tutte le normative regionali, attraverso l’istituzione di reti antiviolenza aperte a tutti i servizi, pubblici e privati, che intercettano le donne.



Infine il modello di governance avanzato dall’emendamento non sembra in linea con il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere varato quest’anno dal Dipartimento per le Pari Opportunità, che come abbiamo già commentato in altre occasioni, viene a colmare una lacuna operativa importante, delineando un’architettura istituzionale e indicando alcune linee guida di cui l’emendamento non sembra tener conto.



La violenza di genere contro le donne che non è una questione privata, ma un grave problema sociale che ha radici nella nostra cultura e che va affrontato con una coerente e seria guida politico-istituzionale. Non può essere dunque affrontato in maniera parziale, in un emendamento alla legge di stabilità, ma va operata, proprio in virtù della Convenzione di Istanbul (art. 73), un’attenta ricognizione e messa a sistema dell’esistente. Insomma non esistono scorciatoie, solo una normativa quadro organica ancorché specifica che tenga conto delle azioni di prevenzione, contrasto e presa in carico delle donne che subiscono violenza, potrà rispondere in modo serio al problema sociale e culturale della violenza contro le donne. (articoli corelati)





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