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Una risoluzione del parlamento europeo rende inopportuna la mediazione politica sul ddl Bongiorno

Una risoluzione del parlamento europeo rende inopportuna la mediazione politica sul ddl Bongiorno

Da mesi nelle aule parlamentari italiane si tenta invano di ridefinire il reato di violenza sessuale. Una recente risoluzione comunitaria potrebbe consentire l'obiettivo previsto.

Giovedi, 07/05/2026 - “Con la legge 66 del 1996 la violenza sessuale è diventato un delitto "contro la libertà personale", ma è rimasto irrisolto il tema dei requisiti del reato: devono ancora esserci violenza e minaccia per definirsi stupro. In questo modo si è attribuito alla donna un onere di resistenza: per dimostrare di aver subito violenza la donna è stata costretta a portare sul proprio corpo i segni della sua resistenza. Purtroppo chi chiede questo onere non considera che resistere fisicamente significa rischiare di essere uccisa. Anche la Cassazione negli ultimi anni ha superato il concetto di violenza, smaterializzandola e ampliandola a violenza non solo fisica, approdando alla tesi secondo cui la violenza sessuale sia fondata sulla mancanza di consenso” (avv.ta Milly Virgilio).

Lo scorso novembre, per ridefinire il reato di violenza sessuale, venne approvato all’unanimità dalla Camera dei deputati un testo bipartisan, con il quale si riscriveva l’articolo 609-bis del codice penale, mettendo al centro l’assenza di «consenso libero e attuale». Una volta approdato in Senato, però, la destra parlamentare ha rimesso in discussione questo impianto, in favore di una riformulazione più stringente, predisposta dalla senatrice Giulia Bongiorno e fondata sulla volontà contraria. In una prima stesura l’omonimo disegno di legge, che è stato votato nello scorso gennaio da una stretta maggioranza nella Commissione Giustizia, da lei stessa presieduta, puntava sul “volontà contraria alla relazione sessuale”, esemplificativamente detta dissenso. In base alla proposta Bongiorno il reato di violenza sessuale sarebbe conseguentemente sussistito ove il dissenso, o la mancanza di consenso, fossero riconoscibili nel contesto specifico.

Sostituire il dissenso al consenso libero ed attuale, previsto invece dal testo approvato unanimemente dalla Camera dei deputati, significava però fare ricadere sulla vittima l’onere di dimostrare la propria contrarietà al rapporto sessuale imposto, per esempio reagendo fattivamente per sottrarsi ad esso. La realtà della violenza sessuale invece racconta che la maggioranza delle sue vittime la subisca senza reagire. Difatti, come attestano peraltro le ricerche scientifiche, la gran parte degli stupri avviene senza violenza o minaccia perché la vittima, che spesso conosce l'autore, è arrendevole, spaventata, quasi impietrita a causa dell’assalto sessuale patito.

Contro la cancellazione del concetto di “consenso” dal disegno di legge, che avrebbe dovuto contrastare il fenomeno della violenza maschile sulle donne, e la sua sostituzione con il consenso riconoscibile o dissenso, che dir si voglia, si sono espresse non solo le minoranze parlamentari, ma anche i centri antiviolenza e le migliaia di donne italiane, che hanno avviato una mobilitazione prima capillare su buona parte del territorio italiano, poi culminata nella manifestazione nazionale dello scorso 28 febbraio a Roma. Il coinvolgimento di un considerevole numero di donne, attivatesi contro l’arretramento non solo giuridico, ma anche culturale, riguardante la sostituzione del termine “consenso libero ed attuale” con “consenso riconoscibile” o “dissenso”, ha indotto la sen. Bongiorno a non portare il suo testo in aula per il voto finale e a costituire, agli inizi dello scorso mesi di aprile, un gruppo ristretto di parlamentari per tentare una mediazione politica, capace di giungere ad un testo condiviso entro il 5 maggio.

Una prima bozza di mediazione, approntata da Julia Unterberger, senatrice del gruppo per le Autonomie, al prima comma dell’art. 609-bis c.p. riprendeva il concetto di consenso libero ed attuale, ma al secondo comma prevedeva che l’assenza di consenso dovesse essere riconoscibile, richiamando così il contestato testo del ddl Bongiorno e comportando l’opposizione delle minoranze parlamentari. Sennonché, nel mentre si discuteva all’interno del comitato parlamentare ristretto, lo scorso 28 aprile il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione, con la quale si invitano gli Stati membri ad allineare le proprie leggi sulla violenza sessuale, laddove basate su definizioni incentrate sulla forza o sulla violenza, agli standard internazionali, facendo riferimento alla Convenzione di Istanbul. Ossia, non devono essere interpretati come consenso il silenzio, la mancata resistenza, l’assenza di un “no” esplicito, un consenso precedente, la condotta sessuale passata o qualsiasi relazione attuale o precedente. Appare evidente che la risoluzione comunitaria si avvicini molto alla definizione di consenso libero ed attuale, alla base della ridefinizione del reato di violenza sessuale approvato unanimemente dalla Camera dei deputati lo scorso novembre.

L’altro giorno, di fronte alla constatazione che non si fosse raggiunta la mediazione auspicata dalla sen. Bongiorno, che non ha intenzione di fare votare un testo di maggioranza, il comitato ristretto della Commissione Giustizia del Senato ha deciso di aggiornarsi, secondo più fonti parlamentari su sollecitazione dei componenti di Forza Italia, tra quindici giorni per valutare la terza versione del nuovo testo presentato dalla senatrice Julia Unterberger. Il nuovo tentativo di mediazione prevede che «Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni». Ma il testo aggiunge subito un secondo passaggio: «L’assenza di consenso all’atto sessuale deve essere riconoscibile e valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso».

Per rendere più puntuale la tutela della vittima rispetto ai suoi precedenti testi ed evitare così interpretazioni restrittive, la senatrice ha anche dettagliato alcune circostanze specifiche, in cui il dissenso è presunto. Tra queste figurano l’atto sessuale compiuto “a sorpresa”, l’impossibilità materiale della persona offesa di esprimere la propria volontà e lo stato di immobilità fisica durante l’abuso. Si tratta di un tentativo tecnico di codificare l’inerzia non come assenso, ma come prova della violenza subita, rendendo riconoscibile come imposto il rapporto sessuale. Però rimane scoperto, fuori da tali casi enucleati, tutto l’ulteriore contesto della violenza di genere, in cui l’assenza di consenso, seppur libero ed attuale, potrebbe essere più difficile da riconoscere.

Tanto vale, allora, che rimanga la normativa attuale, che comunque ha dato adito alla giurisprudenza di evolversi a tal punto da arrivare a sentenze che riconoscono il consenso libero ed attuale alla base del reato di violenza sessuale. Diversamente una nuova formulazione dell’art. 609-bis c.p., come da terza bozza della sen. Unterberger, peggiorerebbe la tutela delle donne denuncianti una violenza sessuale. Sulla loro pelle non possono costruirsi mediazioni, frutto di operazioni di copia incolla tra i testi normativi, quali prendere il consenso libero ed attuale approvato all’unanimità alla Camera dei deputati e aggiungervi il requisito della riconoscibilità, ossia la necessità di provare tale consenso in sede giudiziaria, come vorrebbe la destra.

Piuttosto si prenda come stella polare di prossime mediazioni parlamentari la risoluzione del Parlamento europeo approvata pochi giorni fa, mossa dall’obiettivo di riformare la normativa sulla violenza sessuale prevista nella maggior parte degli Stati UE, tra cui l’Italia. Una normativa che configura il reato di stupro soltanto nei casi in cui vi è una prova della minaccia o della violenza fisica subita dalla vittima. La risoluzione comunitaria propone, invece, di predisporre una legislazione valida per tutti i Paesi membri, caratterizzata da un parametro in grado di coprire uno spettro più ampio di casi di violenza sessuale, quali quelli dell’assenza di un consenso esplicito, libero, informato e revocabile in qualsiasi momento. Al proposito ha pienamente ragione Cristina Carelli, presidente di DiRe (Donne in Rete contro la violenza), nel ribadire che “Il consenso può essere solo libero, attuale, revocabile. Ogni mediazione sposta il confine: dalla libertà della persona a scegliere, alla necessità di dimostrare qualcosa. È un arretramento che riporta al centro la responsabilità della vittima, anziché quella dello stupratore. Non è accettabile”. E non è da accettare.

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