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Una consuetudine che offusca la mente e altre negative amenità

Una consuetudine che offusca la mente e altre negative amenità

Il COGNOME dei Coniugi e dei Figli nei quattro DdL in Senato / Lettera aperta alla Senatrice Bongiorno

Venerdi, 08/03/2024 - Rispettabili Senatrici e Senatori,

l'ORDINE ALFABETICO sacro e inviolabile è la panacea per tutti i mali. Non è forse vero che lo si usa in tutte, dicasi tutte, le complesse situazioni amministrative? Non serve forse a disciplinare le folle che accorrono copiose (un tempo!) ai seggi elettorali? Non ci hanno forse chiamato secondo il fausto ordine per anni e anni, da piccini e anche dopo, con l’appello scolastico per sempre impresso nella nostra memoria? E allora che ORDINE ALFABETICO sia!

Ci salverà dalle atroci incertezze sulla sequenza da attribuire, alla nascita di una pupa o di un pupo, a ben 500 cognomi. No, a 300. A 300? In verità solo a 2, ma che forse vi sembrano pochi?
Immaginatevi, per favore, la scena. Ecco a voi un povero Ufficiale dell'Anagrafe, posto a dirimere un contenzioso difficile. La madre, che il figlio lo ha messo al mondo da sola (non concepito, no, per quello occorre essere in due, ma gravidanza e parto, ehm, già, sostanzialmente non sono condivisi)... la madre, dicevamo, forte della sua priorità naturale manifesta, vorrebbe che si attribuisse per primo il suo cognome, ma il padre, forte di secoli di patrilinearità patriarcale indiscussa, non ci sta e vuole il suo maschio cognome in prima posizione.

Orbene, lo sfortunato Ufficiale dell'Anagrafe come potrebbe, il tapino, venire a capo dello spinoso problema? In qual modo facile, incontestabile, ma soprattutto veloce, più istantaneo di un batter di ciglia?
Sconsigliabile appare in tal senso il ricorso alla spoliazione progressiva della margherita, nota per risolvere il dilemma del m'ama o non m'ama di cuori a rischio d’amoroso infarto. Sembra che in un rispettoso sussurro sia stato suggerito - dall’autrice di più d’una petizione (tale I. Natoli, 1) e da una senatrice proponente (tale A. Maiorino) - di copiare il sistema lussemburghese, cioè il sorteggio.

Ah, già, estraggono a sorte anche in Russia - roba da brividi, anche se non tutto è Siberia - ma dalla Russia è meglio non farsi ispirare date certe modalità discutibili, peraltro recenti, in quanto c’è il rischio che tramite il tiro a sorte del cognome siano invasi insieme all’Italia tutti i Paesi aderenti alla Nato. Occhio e prudenza, dunque, custodi del Sacro Ordine della Giarrettiera… no, forse di quello dei Templari… ma no, del Sacro Ordine AlfaBetico, of course!

Quanto al Lussemburgo, si ricorre in quelle nordiche contrade a costosi e ingombranti macchinari atti a emettere l'agognato responso? Saranno certo incredibilmente costosi cosicché, in omaggio all’invarianza di spesa, non se ne può assolutamente far niente!
Invero no. Risulta alla scrivente, da una risposta ufficiale ricevuta, che quei nordici dalle scelte inconsuete usano banalissimi fogli di carta per estrarre il cognome a cui assegnare la prima posizione. Insomma, una soluzione a costo zero, a meno che i foglietti destinati a quest'uso non appaiano più cari agli attenti contabili italiani degli infiniti moduli che cittadine e cittadini sono costretti abitualmente a riempire per le pratiche burocratiche nostrane, di tortuosa e svariata natura. Insomma, il Lussemburgo non è andato in fallimento. Fallirebbe lo Stato italiano?

L'ordine alfabetico, l'ordine alfabetico, l'ORDINE ALFABETICO! ripetono però come in un mantra in Commissione Giustizia del Senato le intervenute sulle proposte di legge, nonché il professore di diritto privato comparato, Nicola Brutti, interpellato nell'audizione del 15 febbraio (2). Di tal parere sono le firmatarie dei DdL tranne una.
Come su anticipato, Alessandra Maiorino vede la cosa diversamente e, intervenendo nell’audizione citata, fa notare come l'ordine alfabetico non abbia proprio nulla di equo, perché designa a priori un vincitore o una vincitrice e un o una perdente. Arlacchi vincerebbe automaticamente su Morlacchi e figuriamoci poi su Pennacchi! Indubbiamente si prescinde dal sesso, manca una discriminazione di tal tipo, ma c'è sempre chi ha il coltello dalla parte del manico per dire NO alla richiesta dell'altro, o dell'altra che sia. Insomma, si crea di fatto un vulnus al paritario dialogo di coppia. Vulnus che col sorteggio non ci sarebbe.

Ci si permetta di far notare, al riguardo, che il sorteggio i due genitori se lo farebbero direttamente a casa loro e solo quelli perversamente incapaci di accettare un responso che non li favorisce pretenderebbero di rifarlo in anagrafe o altrove. Pochini, dunque, con notevole riduzione dei fogli da impiegare dagli ufficiali addetti alla bisogna e dunque dei costi dello Stato.

A tal proposito occorre rilevare come una clausola prevista dalla senatrice Maiorino nel suo DdL, ovvero quella di affidare al giudice l’estrazione a sorte per risolvere i casi di dissidio tra i due genitori sull’ordine dei cognomi, appare non molto appropriata. Un giudice è tale perché decide, non perché quale che sia il suo convincimento tacita se stesso con un qualche sorteggio.
Peraltro, non sarebbe possibile per il giudice ascoltare il figlio appena nato – tale prassi potrebbe servire per intervenire sulle situazioni pregresse, ovvero per i nati prima della sentenza della Corte, come è stato richiesto anche in un’altra petizione (3) –, né ha senso impegnare un magistrato per dirimere un semplice disaccordo sull’ordine, visto che, malgrado il dissenso sulla precedenza da assegnare, i cognomi dei due genitori ci sarebbero in ogni caso, cosicché la sequenza da privilegiare nulla toglie al collegamento del figlio con entrambe le figure genitoriali, a cui deve nella fase iniziale della vita - e non solo in quella - la costruzione della propria identità.

In merito alla formazione dell’identità, occorre porre in luce qualcos’altro. In due dei quattro DdL presenti in Senato (4) - Unterberger (A.S. 2) e Cucchi (A.S. 918) - si legge che i genitori coniugati, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio, possono attribuire al figlio, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre o quelli di entrambi nell'ordine concordato. Malpezzi (A.S. 21) e Maiorino (A.S. 131) fanno una scelta diversa, premettendo l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori alla possibilità di attribuire quello di uno solo di essi.

A un primo sguardo può sembrare che non vi sia differenza, ma solo se la lettura è superficiale. Come la senatrice Maiorino ha ricordato nel corso dell’audizione richiamata, la Corte costituzionale ha dato nella sua sentenza ampio spazio all’interesse del figlio che è quello di poter conseguire un’identità completa mediante il cognome di entrambi i suoi genitori. Perfino nell’opzione per il cognome unico, dell’uno o dell’altro genitore, la Corte sottolinea come questa derivi dalla considerazione che per qualche ragione (ad esempio l’esistenza di figli nati da un’unione precedente) i genitori possano individuare invece nel cognome unico l’interesse del figlio.

In due dei quattro DdL presenti in Senato (Unterberger e Cucchi), l’interesse del figlio non è il motore che muove le formulazioni utilizzate. Indicare il cognome di entrambi quale ultima chance indurrebbe i destinatari della legge a pensare che tale soluzione sia priva di un valore proprio e costituisca esclusivamente la conseguenza di un mancato accordo dei genitori sul solo cognome di uno dei due. Non è questo che ha avuto cura di argomentare la Corte. Da qui la necessità di definire nel testo unificato il cognome di entrambi i genitori come regola di base della legge in fieri, esattamente come regola di base è nella sentenza 131/2022 (5) di cui, alterando l’ordine delle possibilità, si finirebbe col tradire i valori.

Nel corso dell’audizione, da parte del professor Brutti e di altre e altri si è avanzata più volte l’ipotesi di introdurre un apriori, dunque un limite, alla libera scelta dei genitori. Si tratta dell’idea di stabilire che ciascun genitore possa per legge trasmettere soltanto il primo dei propri cognomi e non eventualmente il secondo, ove ne abbia più di uno. Questa intromissione nella libertà individuale, che invece è stata attentamente tutelata dalla Corte costituzionale nella 131/2022, rappresenta di fatto una lesione di quel principio emerso anche dalla sentenza CEDU 7/2014 (Ricorso n.77/07), che esclude che lo Stato possa limitare, se non in pochi casi specifici, il diritto dei singoli di imprimere alla propria famiglia l’indirizzo che ritengono più congruo anche in merito al cognome dei figli.

La sbrigatività tipica dell’apriori a cui in questo frangente ci si appella NON è sufficiente a legittimare la limitazione proposta. L’art. 8 della Convenzione (6), sul «diritto al rispetto della vita privata e familiare», recita infatti al comma 2: «Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».
Si vorrà convenire, si spera, che obbligare i genitori all’attribuzione ai figli del primo dei propri cognomi non ha alcuna attinenza con le ipotesi di legittimo limite contemplate dalla CEDU in detto articolo.
Di più: introdurre una simile clausola porterebbe a una maggiore litigiosità dei genitori in merito all’ordine dei cognomi. Se i figli potranno “trasmettere” sempre e solo il loro primo cognome, allora padre e madre all’atto della nascita del figlio litigheranno sino allo sfinimento per avere il primo posto nella sequenza determinata dai cognomi di entrambi.

C’è ancora un punto sul quale richiamare l’attenzione, quello d’una patriarcalità residua del linguaggio.
Abbiamo visto come Malpezzi e Maiorino antepongano correttamente la scelta del cognome di entrambi i genitori a quella del solo cognome d’uno dei due. Ma quali sono esattamente le formule usate da queste parlamentari e dalle altre? Che si anteponga o meno il cognome di entrambi i genitori, al momento di indicare l’attribuzione del cognome singolo in TUTT’E QUATTRO LE PROPOSTE si cita prima il cognome del Padre e solo dopo, quale fanalino di coda, il cognome della Madre. È legittimo domandarsi perché accada.
E infatti non soltanto la Madre è il soggetto giuridico che il figlio lo mette materialmente al mondo mentre il Padre tutto questo lavoro non lo fa, ma l’osannato ordine alfabetico (a cui solo Maiorino si sottrae) indicherebbe una precedenza della parola Madre rispetto alla parola Padre. Nel Sacro Ordine del Sovranismo Alfabetico, la M viene prima della P, sarebbe il caso di considerare. Si tratta dunque di un evidente residuo d’una patriarcalità sempre latente.

Concludendo, ciò che manca in tutto o in parte nell’insieme delle proposte di legge in Senato è la consapevolezza che la sentenza della Corte non costituisce il risultato di un mutamento del costume sociale – idea di fondo errata, rintracciabile nelle diverse proposte di legge, comprese quelle esistenti alla Camera – ma il riconoscimento e la conseguente rimozione di UN ABUSO GIURIDICO perpetrato dal giorno della promulgazione della Costituzione italiana sino a quello della pubblicazione in Gazzetta della sentenza 131/2022, anzi sino al giorno dell’entrata in vigore della decisione della Corte.
L’inginocchiamento riverente dinanzi alla “legge del padre”, che tanto danno sociale ha prodotto e continuerebbe a produrre se una legge malamente arrangiata finisse col far perpetuare nella pratica ciò che apparentemente vorrebbe cambiare sulla carta, va spazzata via come ha avuto il coraggio di fare, questa volta, la Corte.

Proprio l’analisi delle conseguenze sociali nefaste di alcuni articoli delle diverse proposte ci porta a chiedere alla Commissione Giustizia del Senato – e se necessario ai due rami del Parlamento – anche di NON includere nella legge in fieri una norma che preveda la possibilità del cognome comune dei coniugi (come da A.S. 2 e A.S. 131), saggiamente assente dalle proposte Malpezzi e Cucchi. Modificare le identità originarie per affibbiare identità acquisite non è solamente poco pratico, data l’esistenza di divorzi con l’eventualità di nuovi matrimoni; è un modo per perpetuare lo status quo, perché, a causa della consuetudine che ottenebra così tanti cervelli e delle note pressioni maschili, le donne coniugate finirebbero con l’accettare di aggiungere al proprio il cognome del marito e di pensarsi collegate ai figli tramite quello stesso unico cognome che verrebbe a costoro assegnato. Non cambierebbe nulla a livello di massa, ma solo per poche persone dalla consapevolezza più matura.
Non è questo ciò che serve alla società per cancellare quella supremazia maschile, che si traduce molto spesso in dominio e troppe volte sfocia nel femminicidio.
Per tagliar corto con la sopraffazione maschile, è necessario che sia reso oggettivamente PERCEPIBILE il radicale e chiaro CAMBIAMENTO, che la sentenza della Corte, per colpevole assenza del Legislatore, ha varato.

7 Marzo 2024, © Iole Natoli


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Link attinenti al testo:
1 - https://www.change.org/p/nuove-norme-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-19a-legislatura
2 - https://webtv.senato.it/webtv_comm_hq?video_evento=244845
3 - https://www.change.org/p/il-cognome-materno-alle-figlie-e-ai-figli-nati-prima-del-2-giugno-2022
4 - https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01402135.pdf
5 - https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ita
6 - https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ita
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Attribuzione immagine: Immagine di freepik

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