Contro la violenza / forse una legge - Presentata dai ministri Pollastrini, Bindi e Mastella una proposta che punta alla prevenzione e repressione delle violenze contro donne, minori e anziani. Ecco lo schema della proposta
Rosa M. Amorevole Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Febbraio 2007
Così come nel 2004 in Spagna, anche l’Italia s’è mossa. Oggetto della norma sono le violenze, anche in ambito familiare, maturate a causa di genere e tutte le forme di discriminazione e di prevaricazione su soggetti deboli, anche anziani, minori e disabili. Oltre a valorizzare e precisare nozioni quali quelle di identità di genere e orientamento sessuale, nel disegno di legge pone molta attenzione agli aspetti di sensibilizzazione e prevenzione.
Tra i punti salienti:
• un impegno generale di tutte le amministrazioni statali a realizzare interventi di informazione e di sensibilizzazione nel quadro del Piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere previsto dalla legge finanziaria appena approvata;
• interventi per rimuovere tutte le discriminazioni in ambito scolastico e sanitario e per la formazione del personale;
• il divieto di utilizzare in modo vessatorio o discriminatorio nella pubblicità l'immagine della donna o i riferimenti all'orientamento sessuale;
• il monitoraggio costante da parte dell' ISTAT-Istituto Nazionale di Statistica del fenomeno della violenza e dei maltrattamenti;
• interventi specifici in materia previdenziale
• una vera e propria carta dei diritti della vittima di violenze, volta a ridefinire il profilo degli interventi di aiuto alle vittime e a garantirne i livelli essenziali;
• programmi di reinserimento lavorativo per aiutare le donne vittime di violenza
• un Registro dei centri anti-violenza presso il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità per lo scambio di informazioni con le istituzioni pubbliche e la gestione condivisa degli interventi.
Sono inoltre previste misure per garantire la certezza della pena, l'efficacia delle indagini sulle violenze domestiche, la celerità dei processi mediante il rito di giudizio immediato, la possibilità per la vittima anche non minorenne di evitare il pubblico dibattimento, la maggiore gravità delle violenze commesse dai coniugi o su donne in stato di gravidanza. Vengono introdotte nuove figure di reato: gli atti persecutori lesivi della dignità o salute della vittima, l'adescamento di minori tramite internet e la sottrazione e trattenimento di minore all'estero. Lo Stato può costituirsi parte civile nei processi per atti discriminatori; in quelli per violenza nei confronti delle donne potranno intervenire in giudizio gli Enti Locali e i Centri antiviolenza che abbiano prestato assistenza alla donna. Una proposta, ha affermato alla conferenza stampa la Ministra Pollastrini, “coerente a tre aspetti: le direttive europee, i riferimenti specifici ad un osservatorio e ad un piano d’azione in materia contenuti nel Dpef e nella Finanziaria”. Indispensabile di fronte ai dati drammatici in possesso di Ministeri ed istituti di ricerca, che disegnano per l’Italia, come in Europa, situazioni sconcertanti, come per esempio il fatto che “nell’ultimo anno il numero di vittime femminili in seguito di violenze sessuali è stato maggiore a quello di morti a causa di incidenti stradali e malattie. La violenza nei confronti delle donne è diventata una priorità alla quale il governo non può non guardare”. L’elaborazione della legge è frutto di un prezioso lavoro e della sintonia tra i diversi dicasteri, e del confronto con varie realtà sociali, come i Centri antiviolenza e le Case di accoglienza delle donne maltrattate. "La famiglia – ha detto Rosy Bindi, che ha preso parola dopo Barbara Pollastrini – è il luogo nel quale si consumano i più gravi atti di violenza. Con questo disegno di legge, che rappresenta un importante investimento culturale di questo governo, intendiamo fare della famiglia stessa il luogo della riabilitazione e del riscatto, sia delle vittime che degli autori ".
Anche se per una corretta valutazione dell’efficacia della legge spagnola occorrerà aspettare qualche anno, l’approvazione in Spagna ha coinciso, tra il 2004 e il 2005, con un abbassamento delle morti del 13,8%. Ci auguriamo un iter di approvazione veloce.
(27 febbraio 2007)
Schema della proposta
LE NORME PROCESSUALI: UNA PIU’ AMPIA TUTELA DELLA VITTIMA
1. nuova misura cautelare ► il divieto di avvicinamento ai luoghi
frequentati dalla persona offesa
2. più ampia possibilità di ricorso all’incidente probatorio (la possibilità di
sentire la vittima con modalità protette per evitare che vengano rivissute esperienze
tragiche e mortificanti)
3. la possibilità di raccogliere la prova già nella fase delle indagini riduce i tempi dei
processi e incentiva l’indagato ad avvalersi di riti processuali più veloci
SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE
1. impegno di tutte le amministrazioni statali a realizzare interventi di informazione e di sensibilizzazione per varare un piano d’azione nazionale di carattere complessivo contro la violenza sessuale e di genere nonché per ragioni di orientamento sessuale
2. interventi formativi rivolti al sistema dell’istruzione e della formazione e a quello sanitario
3. proibizione dell’utilizzo in modo vessatorio o discriminatorio a fini pubblicitari
dell’immagine della donna o dei riferimenti all’orientamento sessuale o alla
identità di genere
4. osservatorio sulla violenza di genere affidato all’ISTAT
5. “carta dei diritti” della vittima di violenze volta a garantire livelli essenziali delle prestazioni a supporto
6. interventi specifici in materia previdenziale (allo studio)
7. programmi di reinserimento lavorativo
8. rete integrata col privato sociale, istituzione del Registro dei centri anti-violenza, scambio di informazioni con le istituzioni pubbliche e alla gestione condivisa degli interventi del piano nazionale
LE NORME REPRESSIVE ► GARANTIRE LA CERTEZZA DELLA PENA
1 . escluse le circostanze attenuanti
2. è maltrattamento in famiglia anche il comportamento lesivo posto in essere nei confronti del convivente; si eleva di un anno il minimo di quella pena
3. giudizio immediato in caso di coinvolgimento di minorenni e violenza di gruppo; ammesso l’incidente probatorio per minorenni e non
4. aggravamento della pena per reati nei confronti di minore infrasedicenne dal genitore o dall’ascendente ovvero il tutore; nuova aggravante estesa anche al coniuge, al convivente o persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva anche senza convivenza.
5. introdotta nuova figura di reato denominata “atti persecutori”: comportamenti molesti o minacciosi che pongono la vittima in un grave stato di disagio fisico e psichico, di vera e propria soggezione
6. estesa la cosiddetta Legge Mancino (che sanziona alcune forme di discriminazione) agli atti discriminatori fondati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere nonché a quelli perpetrati per ragioni di appartenenza razziale, etnica e religiosa
7. possibilità per la Presidenza del Consiglio dei Ministri di costituirsi parte civile nei processi per atti discriminatori; nei processi per violenza nei confronti delle donne potranno altresì intervenire ingiudizio gli enti locali e i Centri antiviolenza che abbiano prestato assistenza alla donna
8. introdotto il reato di sottrazione e trattenimento di minore all’estero
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