Tempo di crisi…… tempo di contratti di solidarietà
Leggi amiche - “Lavorare meno, lavorare tutti”, uno slogan d’altri tempi, si dirà e invece no, niente di più attuale...
Natalia Maramotti Martedi, 28/04/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Aprile 2009
“Lavorare meno, lavorare tutti”, uno slogan d’altri tempi, si dirà e invece no, niente di più attuale. Pare che si moltiplichino in giro per l’Italia i contratti di solidarietà per salvare i posti di lavoro, seguendo l’esempio delle aziende tedesche.
Un caso simbolico di cui si è letto sulla stampa nazionale è quello della Alfa Acciai di Brescia, dove per far risparmiare all’azienda il costo dell’energia si lavora tutti di notte e nei fine settimana, per un totale pro capite di 31 anziché 40 ore.
Ma in cosa consistono i contratti di solidarietà?
Per salvaguardare l’occupazione ed evitare la riduzione del personale i datori di lavoro ed i sindacati più rappresentativi sul piano nazionale possono stipulare contratti di solidarietà interna, detti anche “difensivi”, che hanno per oggetto principalmente la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro.
A fronte della riduzione dell’orario di lavoro è concesso ai lavoratori/ alle lavoratrici il trattamento di integrazione salariale per compensare la parte di retribuzione che non percepiscono a causa della riduzione dell’orario di lavoro; l’integrazione salariale è pari al 60% della retribuzione persa.
Ai datori di lavoro, invece, è concessa una riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Per poter accedere a questa forma di sostegno al reddito le imprese devono trovarsi nella condizione di poter beneficiare della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
La riduzione dell’orario di lavoro può essere stabilita su base giornaliera, settimanale o mensile ed è idonea, per consentire al contratto di solidarietà di perseguire il suo scopo, quando la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti supera il 30% del totale del numero delle ore non lavorate da tutti gli interessati al contratto di solidarietà.
La durata dei contratti di solidarietà interna non può essere inferiore a 12 mesi nè superare i 24 mesi, con possibilità, tuttavia, alla scadenza di successiva ulteriore proroga di 24 mesi.
Dei contratti di solidarietà beneficia tutto il personale dipendente tranne i dirigenti, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio.
Le imprese, non rientranti nel campo della C.I.G.S, che nel corso della procedura di licenziamento collettivo intendano ridurre od evitare gli esuberi possono ricorrere a loro volta alla stipula di contratti di solidarietà per un periodo massimo di 2 anni, riceveranno come contropartita un contributo, da dividersi a metà tra datori di lavoro e lavoratrici/lavoratori, pari alla metà del monte delle retribuzioni non corrisposte a seguito della riduzione dell’orario di lavoro.
I contratti di solidarietà esterna o “offensivi” servono invece per favorire l’incremento dell’occupazione attraverso nuove assunzioni ed assicurano ai datori di lavoro un beneficio contributivo.
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