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Tempo di crisi…… tempo di ammortizzatori sociali / 2

Tempo di crisi…… tempo di ammortizzatori sociali / 2

Leggi amiche - La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO).

Natalia Maramotti Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Marzo 2009

Per poter accedere a questa forma di sostegno al reddito le imprese devono trovarsi nella condizione di dover temporaneamente sospendere o ridurre, dal punto di vista orario, l’attività produttiva. I lavoratori e le lavoratrici coinvolti beneficiano del trattamento di integrazione salariale ordinaria. Gli eventi che legittimano il ricorso alla CIGO sono sintetizzabili come: situazioni aziendali dovute a fatti transitori e non imputabili all’imprenditore o agli operai oppure situazioni di mercato sfavorevoli, come mancanza di lavoro, ordini e commesse, esaurimento disponibilità di magazzino, situazione delle scorte.

Altro requisito per ottenere la CIGO è la certezza della ripresa dell’attività produttiva, che il datore di lavoro valuta a priori anche in base all’esito delle consultazioni sindacali, compiute obbligatoriamente dall’imprenditore prima di presentare la domanda all’INPS.

Come noto, il sistema di integrazione ordinaria del reddito (CIGO) non trova applicazione per tutti i settori e dunque per tutte le imprese.

Oggi, in tempo di crisi, si discute sulla estensione generalizzata della CIGO e degli ammortizzatori sociali in generale a tutta la platea dei lavoratori e delle lavoratrici, qualunque sia la dimensione aziendale o il settore merceologico o la forma contrattuale in base alla quale è regolato il loro rapporto di lavoro.

Ma quali sono le aziende che attualmente possono beneficiare della CIGO?

Le imprese industriali in genere, all’interno delle quali rientrano:

- le imprese forestali, boschive e del tabacco;

- le imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna limitatamente agli addetti alle attività di natura industriale( dunque non quelle che gestiscono i servizi di linea)

- le imprese che esercitano la frangitura di olive per conto terzi;

- le imprese che esercitano attività di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche e noleggio di films;

- le imprese industriali di installazione di impianti idrotermosanitari;

- le imprese agricole cooperative e i loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti zootecnici, per i soli dipendenti a tempo indeterminato.

Inoltre le imprese industriali e artigiane del settore edile e lapideo.

La cassa integrazione guadagni ordinaria spetta agli operai, impiegati e quadri e corrisponde all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. I periodi di cassa integrazione sono utili per il diritto e la misura della pensione. La CIGO viene concessa per 13 settimane, prorogabili fino a 12 mesi (in certe aree territoriali il termine ultimo raddoppia). I periodi di cassa integrazione sono utili ai fini del diritto alla pensione e della sua misura. Infine bisogna rammentare che qualora la lavoratrice o il lavoratore cassaintegrata/o svolga contemporaneamente attività lavorativa retribuita, deve comunicarlo alla Sede INPS di competenza, pena la decadenza del diritto alla percezione della integrazione al reddito. L’importo del trattamento ordinario, nel caso di CIGO, non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno, per il 2008 era pari a euro 858,58, oppure euro 1031,93, quando la retribuzione mensile supera euro 1.857,48.



(16 marzo 2009)

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