Leggi Amiche - Il concetto di salute non è più solo assenza di malattia o infermità, bensì “completo benessere psicofisico, mentale, sociale”
Natalia Maramotti Martedi, 15/09/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Settembre 2009
Il medico competente per la sorveglianza sanitaria all’interno dei luoghi di lavoro deve tutelare la salute delle lavoratrici e dei lavoratori.
L’innovazione del Testo Unico sta nel proporre un concetto di salute che non è più solo assenza di malattia o infermità, bensì si intende come “completo benessere psicofisico, mentale, sociale”. L’effettuazione della sorveglianza sanitaria è finalizzata ad accertare se nello svolgimento dell’attività lavorativa esistono dei rischi dai quali possono discendere situazioni di danno per lavoratrici e lavoratori.
Il medico competente esercita la sorveglianza sanitaria sia attraverso attività cliniche, ossia visite mediche, sia attraverso la sottoposizione del lavoratore/lavoratrice ad esami strumentali. Tuttavia il suo ruolo non si esaurisce in questa duplice attività infatti il Dlgs 81/08 gli attribuisce anche compiti informativi e formativi, nonché collaborativi, come, per esempio, il coinvolgimento, in rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale, nel sistema tramite il quale vengono registrati gli infortuni e le malattie professionali.
Ma quali sono i momenti in cui interviene la sorveglianza sanitaria? Innanzitutto prima che il lavoratore /la lavoratrice sia adibito/a a lavori a rischio, nel qual caso bisogna verificare se vi siano delle controindicazioni; inoltre le stesse verifiche vanno effettuate periodicamente per accertare che le condizioni di salute del soggetto non siano mutate e che permanga dunque lo stato di idoneità. Ma anche la lavoratrice o il lavoratore hanno la possibilità, per loro iniziativa, di coinvolgere il medico competente, nel caso in cui, sia per esposizione al rischio lavorativo, sia per condizioni personali, gli stessi temano un peggioramento del loro stato di salute.
Al termine delle visite mediche effettuate in ambito di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro il medico competente deve esprimere uno dei seguenti giudizi:
1) idoneità;
2) idoneità parziale, con prescrizioni o limitazioni temporanee o permanenti;
3) inidoneità temporanea
4) inidoneità permanente.
Nel caso di idoneità con limitazioni o prescrizioni temporanee è il medico competente a definirne la durata.
Quando invece l’esito della visita del medico competente produce il giudizio di inidoneità, parziale o totale, permanente o temporanea, alla mansione svolta, il lavoratore/la lavoratrice deve essere adibito/a “ove possibile” ad altra mansione compatibile; questo accade indipendentemente dal fatto che la malattia che ha generato l’inidoneità sia “comune” (non dipendente dal rapporto di lavoro) oppure sia una malattia professionale o ancora sia la conseguenza derivante da un infortunio professionale. Contro il giudizio del medico il lavoratore/la lavoratrice può fare ricorso alla Commissione medica dell’Ausl competente per territorio entro 30 gg. dalla comunicazione del giudizio del medico medesimo.
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