Login Registrati
Sicurezza sul lavoro / 1 - L'

Sicurezza sul lavoro / 1 - L'"R.L.S."

Leggi Amiche - Il Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza

Natalia Maramotti Lunedi, 22/06/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Giugno 2009

Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro del 2008 è un lodevole tentativo di rendere organica la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e contestualmente innovare introducendo maggiori strumenti di controllo e sanzionatori.

L’iniziativa, accolta favorevolmente dai sindacati e dalle lavoratrici e lavoratori, non ha trovato altrettanto entusiasti i datori di lavoro; l’attuale Governo ha provveduto assai poco opportunamente a indebolire svariate norme contenute nel Testo Unico e sta tuttora procedendo in tal senso. Vediamo alcuni principi stabiliti dal T.U. Salute e Sicurezza finalizzati a contrastare gli incidenti sul lavoro.

Il T.U. stabilisce che in ogni luogo di lavoro vi sia almeno un rappresentante della sicurezza; si tratta di un collega di lavoro che ha questa particolare funzione e riceve l’investitura dai lavoratori; nelle aziende dove ci sono le RSU, ossia le rappresentanze sindacali unitarie, viene designato scegliendo tra i suoi componenti, diversamente viene eletto direttamente dalle lavoratrici e dai lavoratori.

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad essere formato dal datore di lavoro; per svolgere il ruolo assegnatogli può accedere a tutti gli ambienti di lavoro, previa segnalazione al datore di lavoro, può avanzare proposte per la prevenzione, deve essere consultato dal datore di lavoro in via preventiva su tutto ciò che riguarda i rischi in azienda. Quando nonostante le sue richieste non vengono prese misure adeguate per la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori può rivolgersi alle autorità competenti ossia AUsl, Direzione del Lavoro e Magistratura.

Per svolgere le sue funzioni ha diritto ad avere permessi retribuiti che variano a seconda delle dimensioni dell’azienda; inoltre, come tutti i rappresentanti sindacali, la sua attività non può costituire presupposto per il datore di lavoro per tenere comportamenti discriminatori nei suoi confronti.

Naturalmente oltre ad avere dei diritti ha anche degli obblighi, ossia quello di informare le lavoratrici ed i lavoratori sul documento di valutazione dei rischi e di prevenzione degli infortuni e raccogliere le loro osservazioni; fa inoltre verifiche sull’applicazione della prevenzione, formula delle osservazioni per garantire al meglio salute e sicurezza sul lavoro e richiede che tutti coloro che lavorano partecipino alla formazione per garantire la sicurezza sul lavoro.



(22 giugno 2009)

Lascia un Commento

©2019 - NoiDonne - Iscrizione ROC n.33421 del 23 /09/ 2019 - P.IVA 00878931005
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®