La legge 122/2016 e il correlato decreto del 31 agosto scorso, così come è, impediscono di accedere all’indennizzo alla stragrande maggioranza delle vittime di reati intenzionali violenti perpetrati in Italia.
Sottolineiamo che la legge 122 pone un vero e proprio labirinto di condizioni affinché si possa adire al Fondo e all'indennizzo dello Stato: una fra le tante il reddito di chi fa la richiesta “sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (attualmente non superiore a euro 11.528,41) e che abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto”. Ad esse si aggiunge la preliminare condizione che ci sia non solo una sentenza di condanna del reo, ma che vi sia una azione esecutiva infruttuosa nei suoi confronti.
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