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Separazioni: un po’ di chiarezza sulle spese

Separazioni: un po’ di chiarezza sulle spese

Sentiamo l’avvocata di Simona Napolitani -

Napolitani Simona Venerdi, 27/06/2014 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Agosto 2014

 Uno dei maggiori contrasti e dei più frequenti litigi tra coniugi, separati o divorziati, è il pagamento delle spese straordinarie, cioè quelle spese imprevedibili ed eccezionali che non riguardano la quotidianità dei figli e che, per il loro ammontare, sono significative rispetto al reddito o ai redditi dei genitori. Il Tribunale di Roma, con una recentissima sentenza, ha fornito indicazioni circa la possibilità di individuare le spese straordinarie ed ordinarie. Riportiamo il ragionamento del Giudice. “Ciascun genitore dovrà provvedere nella misura del 50% alle spese straordinarie relative ai figli (minori o maggiorenni non autonomi economicamente), da intendersi come quelle spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita della prole, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche con relativa attrezzatura, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo di inizio anno scolastico, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, per motocicli ed autovetture, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche). Rientrano pertanto nell’assegno di mantenimento le seguenti spese: materiale scolastico di cancelleria, libri scolastici eventualmente occorrenti nel corso dell’anno, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e carburante di vetture e motocicli in uso ai figli), spese per uscite didattiche organizzate dalla scuola nell’ambito dell’orario scolastico, ricariche di cellulare, analisi ed accertamenti diagnostici di routine qualora mutuabili, cure estetiche, spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l’acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco). In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate, ad eccezione delle cd. spese straordinarie obbligatorie (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libi di testo di inizio anno scolastico, la spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).” Un lungo elenco, crediamo, piuttosto utile.



Avv. Simona Napolitani - simonanapolitani@virgilio.it

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