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Separarsi e divorziare quando si è stranieri

Separarsi e divorziare quando si è stranieri

Leggi amiche - "si assiste spesso alla progressiva inaccettabilità di relazioni di subalternità assoluta, da parte di donne provenienti da paesi in cui la sottomissione della donna al marito è dato scontato"

Natalia Maramotti Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Giugno 2008

Accade con una certa frequenza che i rapporti coniugali di coppie straniere che risiedono in Italia si alterino. Nella pratica si assiste spesso alla progressiva inaccettabilità di relazioni di subalternità assoluta, da parte di donne provenienti da paesi in cui la sottomissione della donna al marito è dato scontato.

L’essere osteggiate nell’acquisizione dell’autonomia minima costituita dalla possibilità di apprendere la lingua del luogo in cui si vive, l’impossibilità di accedere al mercato del lavoro per trovare un’occupazione e acquisire autonomia economica, ma soprattutto contribuire al benessere della famiglia, diviene talvolta insopportabile

La strada della separazione, difficile da perseguire già soltanto emotivamente ed umanamente, pare ancora più impervia per la mancanza di conoscenza dei meccanismi, ossia delle norme che la regolano.

A proposti di norme, quali sono quelle che si devono applicare in caso di separazione o divorzio di coniugi stranieri residenti nel nostro paese?

La materia rientra nell’ambito del c.d. diritto internazionale privato e processuale ossia di quell’insieme di norme giuridiche dello Stato Italiano che regolano quei rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità rispetto ad esso.

Il nucleo fondamentale di queste norme, fino al 1995, era costituito dagli art.17-31 delle Disposizioni sulla legge in generale.

La Legge 218, appunto nel 1995, ha ridisegnato la materia.

In merito alla separazione stabilisce che la stessa sia regolata dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione, ovvero in caso di mancanza della legge comune, da quella dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.

I mezzi e le forme attraverso i quali giungere alla dichiarazione della separazione personale tra coniugi sono regolati dalla legge del luogo dove la domanda di separazione viene proposta, dunque nel nostro caso dalla legge italiana.

Quanto al divorzio, l’art 31 della legge 218/95 ha previsto l’estensione anche all’istituto del divorzio, degli stessi criteri di collegamento fissati per la separazione e sopra indicati.

Nel caso in cui la separazione o il divorzio poi non siano per nulla previsti dalla legge straniera individuata come applicabile, troverà applicazione la legge italiana.



(3 giugno 2008)

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