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Se l’omissione è violenza

Se l’omissione è violenza

Sentiamo l’avvocata - Troppo spesso l’assenza di un genitore non è valutata correttamente nelle aule di giustizia....

Napolitani Simona Lunedi, 31/03/2014 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Aprile 2014

Troppo spesso l’assenza di un genitore non è valutata correttamente nelle aule di giustizia, si sottovaluta il danno che la latitanza del padre (quasi sempre responsabile di tale omissione) provoca ai figli.
Costituisce un’inversione di tendenza una bella sentenza del Giudice di Novara, che ha saputo ben regolamentare la grave condotta del genitore.

Il Tribunale investito della vicenda ha preso in esame la relazione del Perito d’Ufficio e, dopo averla considerata “tecnicamente adeguata e logicamente motivata”, ne ha recepito il contenuto. In particolare, tale relazione ha concluso per l’affidamento esclusivo del minore alla madre, sulla riscontrata idoneità genitoriale di quest’ultima, la quale ha intrapreso un percorso psicologico che le ha permesso di comprendere il disagio del figlio e della corrispondente inidoneità genitoriale del padre, che ha assunto un atteggiamento ondivago nei confronti del minore e si è manifestato scarsamente empatico e per niente affettivo.

Il Tribunale ha pertanto correttamente concluso per l’affidamento esclusivo del figlio alla madre ed ha approfondito le ricadute sul figlio delle gravi condotte paterne.

È molto importante che il Tribunale si sia soffermato sul disagio psicologico del figlio, proteggendolo da ulteriori traumi che potrebbero derivare da una frequentazione con una figura genitoriale inadeguata, laddove oggi la tendenza è quella della salvaguardia della bigenitorialità e di un recupero del genitore non idoneo. Recupero troppo spesso programmato a tutela dei minori, i quali vengono però esposti ad un percorso che li espone a situazioni che non sempre, a mio avviso, sono tutelanti e quasi mai, purtroppo, raggiungono i risultati sperati.

Si legge ancora nella sentenza in esame che è necessario risparmiare al minore, già molto provato, la delusione e la frustrazione di ulteriori rifiuti da parte del padre, il quale, al di là delle mere affermazioni di principio espresse negli atti difensivi, ha dimostrato con il proprio comportamento di non essere affatto interessato ad una frequentazione affettivamente significativa del minore e di non aver compreso lo stato di prostrazione psicologica ed emotiva che lo affligge.

Infine, il Tribunale di Novara ha condannato il padre al risarcimento a favore del figlio, ex art. 709 ter cpc, dal punto di vista del danno punitivo; anche tale ulteriore scelta è da condividere pienamente, perché irrogare una sanzione pecuniaria aiuta a creare una cultura all’osservanza dei doveri, in special modo di quelli genitoriali; in questo senso parlerei di una funzione pedagogica della legge.





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