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Relazione sempre, possesso mai.  Un convegno degli avvocati e avvocate

Relazione sempre, possesso mai. Un convegno degli avvocati e avvocate

Presso il Tribunale di Taranto giornata di studio contro la violenza di genere

Domenica, 05/11/2017 - Il consigliere dell’ordine degli avvocati “Pari opportunità”, avv. Mariangela Gigante, ha voluto fortemente che si dedicasse una giornata di studi dal titolo “Violenza di genere o genere di violenza”, per la promozione della parità di genere, presso l’auditorium Miro del Tribunale di Taranto il 26 ottobre 2017.

“Ogni forma di violenza , e soprattutto quella che va sotto il nome di crimine di odio”, esordisce la moderatrice Gigante, “nasce da pregiudizi. È il pregiudizio che innesca l’odio, il non riconoscimento dell’altro, il disprezzo”.

Tanti i casi di maltrattamenti, anche in quei luoghi che dovrebbero essere la protezione naturale dell’individuo: la propria casa, contenitore di affetti. Chi ne fa le spese è la donna e i minori. Alcuni bambini che hanno avuto in casa un padre maltrattante hanno dichiarato da adulti di avere perso l’infanzia, di sentire un bambino morto dentro di loro. Per questo è indispensabile perfezionare le leggi sulla tutela della famiglia. Una strada che solo negli ultimi anni si è presentata meno tortuosa.

Il professor Giuseppe Losappio, docente di diritto penale presso l’Università di Taranto e Bari, dichiara che fino a qualche decennio fa vigeva ancora il delitto d’onore. Con la legge 559 la donna adultera veniva punita con un anno di reclusione se veniva querelata dal marito. Con la stessa pena era punito il complice dell’adultera. Non osservato lo stesso delitto se si trattava di marito adultero. Tale legge è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nel dicembre del 1969 dalla Corte Costituzionale.

La legge 587, anch’essa eliminata dal codice penale, contempla la causa d’onore: chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

Si parla della morte di moglie, figlia sorella come se fosse naturale morire per cause d’onore, e per ultimo non indicato marito, figlio, fratello. La legge è stata abrogata solo nel 1981 in Italia. Ci spieghiamo quindi come sia radicato nell’immaginario collettivo che per l’uomo sia legittimo avere reazioni estreme verso la compagna che abbia un’altra relazione o abbia semplicemente deciso di lasciare il proprio marito. Ci scandalizziamo per i femminicidi senza scavare nel più recente passato del nostro codice penale, che rendeva al minimo la pena per omicidio verso la donna, giustificandolo con il leso onore del marito o compagno.

Il professore ci ricorda poi la legge 544 che contemplava la legalità del matrimonio riparatore. Una donna anche stuprata poteva essere risarcita col matrimonio riparatore. Si sposava col suo aguzzino. Anche questa legge è esistita fino al 1981. Poi il nome di Franca Viola, una ragazza della Sicilia, quindi del profondo Sud considerato arretrato, ha dato un segnale fortissimo di rigetto a ogni forma di compromesso, di diniego a una legge che tutelava il violentatore, trasformandolo in salvatore dell’onore femminile.

La legge 566 dipinge la famiglia come luogo di impunità mentre è solo dei nostri giorni la legge 612 bis: delitto di stolking nel perimetro domestico: è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita . Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma: “minaccia è ogni mezzo valevole a limitare la libertà psichica di alcuno ed è costituita, quindi, da una manifestazione esterna che a fine intimidatorio rappresenta, in qualsiasi forma, al soggetto passivo, il pericolo di un male contra ius, che in un futuro più o meno prossimo possa essergli cagionato dal colpevole, o da altri per lui, alla persona o al patrimonio". La legge contempla all’interno dei suoi articoli i casi di molestia: “deve essere posto in essere un comportamento dettato da un atteggiamento di insistenza eccessiva, e perciò fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione continua e pressante nell’altrui sfera di quiete e libertà”.

Un grande passo avanti per il nostro codice penale la legge 612 bis. Una tangibile tutela verso atti non episodici, ma continui che si verificano all’interno della famiglia. Un ambiente che diventa criminogeno. Di questo dobbiamo avere consapevolezza. Tutti. Le giornate di studio su questi temi di scottante attualità proseguono il 10 Novembre presso il Tribunale di Taranto.

elenamanigrasso@virgilio.it

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