Mercoledi, 20/12/2023 - La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 211 del 2023, ha dichiarato illegittimo l'Ordinamento del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, nella parte in cui non prevede che le vincitrici di concorso per vice ispettori che abbiano ottenuto l'idoneità al servizio - a seguito della partecipazione al primo corso di formazione successivo all'assenza del lavoro per maternità - siano immesse in ruolo con la stessa decorrenza attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso.
Nel giudizio a quo, il Consiglio di Stato è stato chiamato a decidere sull'appello proposto da una ispettrice del corpo di polizia penitenziaria, per la riforma della sentenza con la quale il Tar del Lazio ha respinto il ricorso finalizzato ad ottenere l'annullamento dell'atto con cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha stabilito la decorrenza dell'immissione in ruolo della ricorrente come vice ispettore in prova dal 18 dicembre 2014, al pari degli altri partecipanti al corso di formazione. L'appellante era risultata vincitrice del concorso pubblico per allievi vice ispettori e, a causa dello stato di gravidanza, era stata ammessa a partecipare al primo corso di formazione successivo all'assenza dal lavoro. Corso che, tuttavia, era iniziato dodici anni più tardi, per i vincitori del concorso successivo. Nella richiamata sentenza, la Corte Costituzionale evidenzia che, al fine di contemperare il diritto della lavoratrice in maternità di conservare la posizione di vincitrice del concorso con le esigenze della par condicio e della completezza della formazione degli allievi, gli artt. 27, co. 2, e 28, co. 4, D.Lgs 30 ottobre 1992 n. 443, dell'Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, riconoscono alle allieve ispettrici assenti per maternità, la possibilità di prendere parte al corso di formazione immediatamente successivo al periodo di assenza, sì da consentire l'immissione in ruolo e l'avanzamento in carriera. In particolare, l'art. 27, comma 2, nel testo vigente ratione temporis, prevedeva che “ gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza entro novanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri”. L'art. 28, comma 4, riguardo al procedimento di nomina a vice ispettore a seguito di concorso interno, stabiliva che “ il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo”.
Tuttavia, la normativa censurata dalla decisione, non consente alle vincitrici del concorso per vice ispettore, nell'ipotesi di congedo per maternità, come nel caso di specie, la possibilità di essere immesse in ruolo alla stessa data degli altri vincitori del medesimo concorso, con ciò generando una ingiustificata disparità di trattamento, discriminatorio per le donne in ragione della maternità, in contrasto con i principi di cui agli artt., 3, 31 e 37 Cost., in quanto pregiudicano l'accesso tempestivo delle donne all'impiego, comportando il rischio di disincentivare la partecipazione al concorso e finanche la scelta della maternità.
Anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con riguardo agli effetti del congedo per maternità, ha ritenuto non conforme al diritto dell'Unione, la disciplina italiana riguardante i corsi di formazione per la nomina a vice commissario della polizia penitenziaria, nella parte in cui la predetta normativa si limitava a riconoscere alla lavoratrice che avesse fruito del congedo per maternità il diritto di partecipare ad un corso di formazione organizzato in data successiva ma incerta, non essendo le autorità competenti obbligate a organizzare il suddetto corso secondo scadenze stabilite. ( CGUE, prima sezione, sentenza 6 marzo 2014, in causa C-595/12, Napoli).
La Consulta ha anche evidenziato che, nei sistemi giuridici di altri Stati membri dell'Unione Europea, in particolare Francia, Spagna e Germania, “l'esigenza di preservare la parità di trattamento nell'accesso alla carriera è soddisfatta attraverso meccanismi che tengono conto, sia pure con sfumature differenti, anche dei periodi di assenza per maternità ai fini dell'accesso e della progressione in carriera, allo scopo di evitare ricadute negative sulla posizione giuridica e lavorativa delle donne”. La Corte Costituzionale, tuttavia, sottolinea come il legislatore italiano sia intervenuto in materia introducendo nell'ordinamento della polizia penitenziaria un meccanismo per il quale per le candidate in maternità è prevista, oltre all'ammissione al corso di formazione successivo, anche la retrodatazione degli effetti giuridici dell'immissione in ruolo. L'intervento normativo, pur non essendo applicabile al caso de quo ratione temporis, ha certamente rappresentato una evoluzione significativa nell'ordinamento della Polizia Penitenziaria, in senso antidiscriminatorio ( il riferimento è all'art. 39, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 172 del 2019, Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1°dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forza di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), introducendo il comma 14-bis dell'art. 44 del D.Lgs n. 95 del 2017 che riconosce il meccanismo della retrodatazione ai fini giuridici dell'immissione in ruolo a beneficio delle vincitrici dei concorsi per tutti i ruoli e per tutte le qualifiche della polizia penitenziaria. Chiarito ciò, la Corte, in accoglimento delle questioni sollevate dal Consiglio di Stato, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt., 27, co. 2 e 28, co 4 del D.Lgs n. 443 del 1992, per violazione degli artt., 3, 31 e 37 Cost., nella parte in cui non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori della Polizia Penitenziaria - che abbiano ottenuto l'idoneità al servizio a seguito della partecipazione al primo corso di formazione successivo all'assenza dal lavoro per maternità – siano immesse in ruolo con la stessa decorrenza attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso.
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