Lavoro e cura/ Congedi parentali - Le aziende hanno tempo fino al 10 giugno per chiedere istanza e ricevere i contributi previsti dalla legge n. 53/2000
Redazione Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Maggio 2005
Per curare i figli, per orari di lavoro flessibile, per avere l’opportunità di seguire corsi di formazione per meglio riinserirsi nel lavoro dopo un congedo parentale, le aziende con meno di cinquanta dipendenti possono usufruire dei contributi previsti dall’articolo 9 della legge 53/2000: (Congedi parentali).
Il Ministero del Lavoro, con decreto ministeriale e circolari successivi alla pubblicazione della legge n. 53/2000, ha precisato che i soggetti ammessi al finanziamento sono le aziende private e quelle a partecipazione o capitale pubblico restando escluse le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Pubblici.
In particolare il finanziamento è possibile per quelle aziende che al loro interno applicano accordi contrattuali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, che prevedono l’utilizzo di azioni positive per la flessibilità. Tra tali azioni è consentita anche la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali con altro imprenditore o lavoratore autonomo, secondo le figure professionali definite dal codice civile.
Attraverso il modello di domanda, per ottenere la concessione del contributo, tutte le aziende che occupano fino a cinquanta dipendenti possono presentare istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Impiego – Divisione IV Via Fornivo n. 8 – ROMA 00192, entro il 10 Giugno 2005.
Tali moduli possono essere acquisiti anche presso gli uffici del lavoro (provinciali o regionali) delle Consigliere di parità del proprio territorio di appartenenza.
(27 maggio 2005)
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