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Parliamo di doveri...

Parliamo di doveri...

Leggi amiche - ... quelli nascenti dal matrimonio

Natalia Maramotti Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Agosto 2006

Ha compiuto 31 anni la riforma del diritto di famiglia che, come è noto, ha comporto una vera e propria rivoluzione copernicana nei rapporti tra coniugi. Prima della riforma vigeva un sistema in cui la "supremazia" maschile nei rapporti tra i coniugi era ben stigmatizzata dal modo in cui si interpretava l’obbligo di fedeltà tra loro: questo era connotato da una natura pubblicistica, tant’è che l’adulterio e il concubinato erano considerati reati .

Dopo la riforma il sistema è basato sul principio di eguaglianza tra i coniugi, cosicché l’obbligo di fedeltà, come i giudici ed i commentatori del diritto hanno più volte confermato, va inteso in senso ampio come dovere di lealtà verso l’altro coniuge ed anche come capacità di sacrificare interessi e scelte individuali che si rivelino in contrasto con gli impegni e le prospettive della vita comune.

Tra i coniugi vi è poi il dovere di assistenza morale e materiale, espressione della solidarietà matrimoniale , in virtù della quale entrambi i coniugi sono tenuti a prestarsi reciprocamente tale duplice aiuto.

Contravviene a questo obbligo il coniuge che si allontana dalla residenza comune senza giusta causa e rifiuta di farvi ritorno, nonostante il richiamo dell’altro .

In tale caso il coniuge contravviene anche all’obbligo di coabitazione, che pure incombe su entrambi; non vi può certo essere assistenza morale se non vi è coabitazione, a meno che ciò accada per brevi periodi e sia concordato. Se non vi è coabitazione tanto meno si può adempiere un ulteriore dovere reciproco,che è quello della collaborazione, ossia dello svolgere una attività lavorativa in famiglia che contribuisca al menage familiare. Se subisci delle vessazioni, anche soltanto psicologiche, che rendono insopportabile la tua convivenza con il coniuge, è bene dunque che tu non faccia passi falsi abbandonando la casa coniugale, prima di aver fatto accertare, anche attraverso l’aiuto di un legale, la situazione che ti spinge alla interruzione della coabitazione.

(8/8/2006)

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