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Opportunità e diritti della donna che lavora

Opportunità e diritti della donna che lavora

CHIEDI AL CRASFORM - Dalla 'Guida ai diritti delle donne' consigli e informazioni preziose per mamme lavoratrici, giovani, papà...

Castelli Alida Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Giugno 2007

DONNE AL LAVORO
Le donne e gli uomini hanno lo stesso diritto di trattamento nel lavoro.La legge vieta qualsisi discriminazione anche indiretta fondata sul sesso, che riguardi l’accesso al lavoro, l’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni, la progressione nella carriera.

Se pensi di essere discriminata nel lavoro, puoi ricorrere alle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, oppure promuovere il tentativo di conciliazione tramite un associazione sindacale o la consigliera provinciale di pari opportunità.

Puoi dimostrare di essere stata discriminata fornendo elementi in base ai quali si possa presumere che sussista una discriminazione in base al fatto di essere donna, è sul datore di lavoro che incombe l’onere di dimostrare che non sussiste discriminazione.

Quando la lavoratrice o la consigliera di parità vincono una causa il giudice ordina al datore di lavoro di definire un piano per rimuovere la discriminazione. Sono previste anche sanzioni penali.

Se un datore di lavoro chiede indagini mediche prima dell’assunzione bisogna sapere che esse sono espressamente vietate, l’idoneità fisica eventualmente richiesta va certificata solo da un ufficiale sanitario, sono proibiti in particolare accertamenti sullo stato di gravidanza, come sono vietate domande su questo argomento, come sulla vita privata (fidanzamento, matrimonio ecc.

Un licenziamento a causa di matrimonio o di maternità e’ vietato. Anzi, al rientro dalla maternità e fino all’anno di vita del bambino la donna non può essere collocata in mansione, o posto di lavoro diverso dal momento in cui ha goduto dell’assenza obbligatoria per maternità, sempre se la lavoratrice non lo scelga.

Le lettere di dimissioni non possono essere fatte firmare con una data in bianco all’inizio del rapporto di lavoro. Una recente normativa ha del resto reso più difficile questo comportamento scorretto di alcuni datori di lavoro rendendo obbligatorie le dimissioni su un modulo che va richiesto all’Ufficio Provinciale del lavoro o ai Centri per l’Impiego solo quando si decide di dimettersi.

MAMME AL LAVORO*
Congedo di maternità
Prima e dopo la nascita della tua bambina o del tuo bambino devi stare a casa dal lavoro per un periodo che si chiama congedo di maternità, due mesi prima della nascita e tre mesi dopo, oppure un mese prima della nascita e quattro dopo. Puoi scegliere tu. E' obbligatorio e non ci puoi rinunciare, nemmeno se te lo chiede il datore di lavoro. Se la bimba o il bimbo sono nati prematuri, rispetto alla data prevista, puoi stare a casa anche i giorni che non hai utilizzato prima del parto. È molto importante: ricordati di presentare al datore di lavoro il certificato di nascita o una dichiarazione sostitutiva entro trenta giorni! Riceverai l’80% dello stipendio (molti contratti di lavoro prevedono l’integrazione al 100%) ed il periodo di assenza ti conta come anzianità di servizio, anche a fini della tredicesima mensilità e delle ferie.
Sappi inoltre che se vuoi godere di ferie o permessi hai diritto di chiederli in aggiunta rispetto al congedo per maternità.

Se sei in mobilità, il congedo non si calcola nel periodo di permanenza nelle liste, mentre l’indennità di mobilità ti continuerà ad essere pagata sempre per il periodo massimo previsto. Non vieni cancellata dalla lista se, durante il congedo, rifiuti un’offerta di lavoro o di avviamento a corsi di formazione.

Sei stata licenziata per cessazione di attività dell’azienda o alla scadenza il tuo contratto a termine non ti è stato rinnovato, riceverai ugualmente l’indennità di maternità, se:
• al momento della risoluzione o della scadenza eri già in congedo, oppure se
• non sono trascorsi più di 60 giorni tra la fine del lavoro e l'inizio della gravidanza.
Se sei disoccupata hai diritto all’indennità di maternità se, all’inizio del periodo di congedo, avevi diritto all’indennità di disoccupazione.

Anche se sei collaboratrice domestica hai diritto al congedo di maternità ma per ottenere l’indennità di maternità devi avere almeno 6 mesi di contributi settimanali nell’anno precedente oppure un anno di contributi nel biennio precedente.

Se sei libera professionista puoi utilizzare il congedo per maternità e richiedere al tuo ente previdenziale l’indennità di maternità il cui importo varia a seconda della tua attività.
(per maggiori informazioni puoi rivolgerti direttamente all’ente di previdenza).

Se sei un’imprenditrice hai diritto anche tu al congedo di maternità previa domanda all’INPS.
(per maggiori informazioni puoi rivolgerti direttamente all’ente di previdenza).

Se sei lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta) o lavoratrice parasubordinata puoi ma non devi necessariamente stare a casa dal lavoro per il congedo di maternità. Hai comunque diritto a un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione minima, per i due mesi antecedenti e i tre successivi al parto.

Se sei una dirigente alle dipendenze di un datore di lavoro privato, hai gli stessi diritti delle altre lavoratrici e la stessa tutela previdenziale da parte dell’INPS.

Se hai un contratto a progetto hai diritto all'indennità già prevista per le collaboratrici coordinate e continuative, per i due mesi precedenti e per i tre mesi successivi la data del parto. Unica condizione: che nell’anno precedente i due mesi prima del parto risultino accreditate presso la Gestione separata Inps almeno tre mensilità del contributo dello 0,50%. A questo si aggiunge la sospensione e la proroga del rapporto contrattuale. A meno che non vi sia una disposizione più favorevole del proprio contratto individuale, il rapporto è prorogato per un periodo massimo di 180 giorni.
(per maggiori in formazioni puoi rivolgerti direttamente all’ente di previdenza).

Se non hai mai lavorato, sono previste altre forme di sostegno. Devi rivolgerti all'INPS entro sei mesi dalla nascita, che verificherà la sussistenza delle condizioni economiche previste e erogherà un'indennità. Puoi rivolgerti anche ai Servizi sociali del Comune.

Se non sei cittadina italiana, e hai un rapporto di lavoro regolare, hai gli stessi diritti delle lavoratrici italiane. Se non lavori ma hai un permesso di soggiorno, puoi richiedere l'indennità di cui sopra.

Nel caso di adozione o di affidamento di bimbi/e che non abbiano più di sei anni si può chiedere il congedo per maternità per i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia e se i bimbi vengono da un paese straniero, anche se hanno più di sei anni! La maggior parte dei diritti relativi alla maternità valgono anche per i casi di adozione e affidamento.




PAPA’ AL LAVORO
Congedo di paternità

Se sei un papà lavoratore e sei l’unico genitore, oppure la mamma è gravemente malata, hai diritto a stare a casa dal lavoro per un periodo che si chiama congedo di paternità e che dura per tutto
il tempo che sarebbe spettato alla mamma (complessivamente cinque mesi).
Dovrai solo presentare al tuo datore di lavoro la certificazione che attesti la morte, l’abbandono, la grave infermità della mamma, oppure l’affidamento esclusivo.
Riceverai l'80% dello stipendio (molti contratti dl lavoro prevedono l’integrazione al 100%) ed il periodo di assenza ti conta come anzianità di servizio, anche ai fini della 13 mensilità e delle ferie.
Se vuoi utilizzare ferie o permessi in aggiunta o in sostituzione al congedo per paternità sappi che ne hai diritto.

Se sei in mobilità, il congedo non si calcola nel periodo di permanenza nelle liste, mentre l’indennità di mobilità ti continuerà ad essere pagata sempre per il periodo massimo previsto. Non vieni cancellato dalla lista se, durante il congedo, rifiuti un’offerta di lavoro o di avviamento a corsi di formazione.

Se sei un lavoratore dirigente alle dipendenze di un datore di lavoro privato, hai gli stessi diritti degli altri lavoratori e la stessa tutela previdenziale da parte dell’INPS.

Nel caso di adozione o di affidamento di bimbi/e, potrai chiedere il congedo per paternità per i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia dei bambini, nei seguenti casi:
• Non abbiano più di sei anni, e anche oltre se vengono da un paese straniero.
• Non abbia già chiesto il congedo la mamma.
• La mamma non ci sia o sia gravemente malata.

Congedo parentale
Se hai un lavoro dipendente, puoi richiedere l’astensione facoltativa dal lavoro, che si chiama congedo parentale. Il diritto può essere esercitato fino agli 8 anni di età del bambino o della bambina ,e per un periodo continuativo o frazionato per la durata massima di 6 mesi. Questo significa che puoi prenderlo anche per un solo giorno.
Sappi che è possibile usufruire del congedo anche contemporaneamente alla mamma. In questo caso il numero massimo di mesi di congedo tra mamma e papà è 10, ma è previsto un premio di un mese se ne chiedi almeno tre consecutivi, così il totale arriva a 11!
Importante: Puoi chiedere il congedo anche se la mamma non lavora, se è lavoratrice atipica o autonoma. E' un tuo diritto individuale , che prescinde da quello della madre. E non occorre essere regolarmente coniugati o conviventi!
Nel caso in cui tu sia l’unico genitore, hai diritto ad usufruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato per la durata massima di 10 mesi. Anche in questo caso è previsto un premio: se chiedi almeno tre mesi consecutivi, la durata massima totale arriva a 11 mesi!
Ricordati che devi preavvisare il datore di lavoro almeno 15gg. prima della data in cui vuoi iniziare l’astensione.
Ammontare dell’indennità: l’INPS ti verserà il 30% della retribuzione fino ai 3 anni di età del bambino, e per un periodo massimo di tre mesi. Oltre i tre mesi, e dai tre agli otto anni del bambino, non percepirai nessuna retribuzione a meno che il tuo reddito sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
(per maggiori informazioni puoi rivolgerti direttamente all' ente di previdenza)
Il periodo di congedo ti viene calcolato nell’anzianità di servizio.

Se sei padre adottivo o affidatario, puoi usufruire del congedo parentale fino ai 12 anni di età del bambino/a. Se i bimbi sono due o più hai diritto di usufruire dei mesi di congedo per ciascun figlio/a.
Sono esclusi dal diritto al congedo parentale i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell’INPS (co.co.co. e co.co.pro.).

Riposi giornalieri
Durante il primo anno di vita della bambina/o hai la possibilità di avvalerti di riposi giornalieri nei seguenti casi:
• i figli o le figlie sono affidati solo al papà;
• la mamma lavoratrice dipendente non li utilizza;
• la mamma non è lavoratrice dipendente;
• la mamma è lavoratrice autonoma o libera professionista;
• decesso o grave malattia della mamma.
Questi sono i tuoi diritti:
• Se hai un orario di lavoro giornaliero superiore a 6 ore puoi disporre di due riposi anche cumulabili nella giornata. Un’ora per ogni riposo.
• Se hai un orario inferiore alle 6 ore puoi disporre di una sola ora di riposo.
• Nel caso di parto plurimo i riposi raddoppiano e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal papà o dalla mamma in alternanza tra loro, o da uno solo dei due.

Nel caso di adozione o affidamento, puoi utilizzare le medesime regole entro il primo anno dall’ingresso nella famiglia. Se vengono adottate/i o affidate/i due o più bimbe/i i riposi raddoppiano.

Sappi che sul piano retributivo i riposi vengono considerati come ore di lavoro a tutti gli effetti, quindi l’INPS interviene sull’intero ammontare della tua retribuzione. Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali i riposi sono coperti da contribuzione figurativa.

Congedi e permessi per malattia del bambino
Se tuo/a figlio/a si ammala, ricordati che i congedi sono un tuo diritto, in alternativa alla mamma, fino all’8° anno di età. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

Fino ai 3 anni - Puoi assentarti dal lavoro in qualsiasi momento, senza vincoli di tempo e fino alla completa guarigione, per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio/a.
Nel caso di adozioni e affidamenti il limite di età è elevato a sei anni.

Dai 3 agli 8 anni - Se il tuo bambino/a si dovesse ammalare puoi assentarti dal lavoro per un max di 5 giorni lavorativi all’anno per ogni figlio/a (anche per le adozioni e gli affidamenti).

Nel caso in cui, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

Ricordati di presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. A questo tipo di congedi non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia dei lavoratori.

Nel caso avvenga un ricovero ospedaliero del bambino nel periodo delle tue ferie, queste possono venire sospese per l’intera durata del ricovero.

Dal punto di vista retributivo, sappi che non è prevista nessuna indennità. I congedi sono utili invece per il calcolo dell’anzianità, ma non delle ferie e mensilità aggiuntive. Per quanto riguarda
il trattamento previdenziale, sappi che i periodi di congedo entro i 3 anni di età del bimbo/a prevedono la contribuzione figurativa, tra i 3 e gli 8 anni la contribuzione figurativa è ridotta.

Problemi di handicap
Nel caso in cui tuo/a figlio/a sia portatore di handicap grave, secondo i criteri stabiliti dalla legge 104/92, i permessi ed i riposi previsti dalla medesima legge possono essere cumulati con il congedo parentale e con il congedo per malattia.

Fino ai 3 anni di età
• Estensione del congedo parentale ad un max di 3 anni, sempre che tuo figlio/a non sia ricoverato/a in istituti specializzati a tempo pieno; oppure in alternativa,
• Diritto a 2 ore di riposo giornaliero anche alternandosi con la mamma.

Dai 3 agli 18 anni di età
• 3 giorni di permesso mensile, anche continuativi.

Oltre i 18 anni
• 3 gg di permesso mensile, anche continuativi, a condizione che tuo figlio/a conviva con te, o se non convive che tu lo assista in modo continuativo ed esclusivo.

Dal punto di vista retributivo, nel caso di prolungamento del periodo di congedo parentale l’indennità corrisponde al 30% della retribuzione.
Per quanto riguarda i riposi giornalieri ed i permessi mensili la retribuzione è completa.
Sul piano previdenziale la contribuzione è figurativa in entrambe le situazioni.

I tuoi diritti
Mantenimento del posto di lavoro: mansioni, sede e ruolo.
Al tuo rientro dal congedo per paternità hai diritto a conservare il tuo posto di lavoro nella stessa sede o in altra sede dello stesso Comune, e hai diritto di restarvi fino al compimento di un anno di età del bimbo.
Dovrai essere adibito alle stesse mansioni che svolgevi prima del congedo oppure ad altre mansioni che il contratto collettivo consideri equivalenti.

Anche al rientro dopo un congedo parentale, dopo un permesso o un riposo hai gli stessi diritti.

Divieto di licenziamento per chi usufruisce del congedo di paternità
(se sei l'unico genitore oppure la mamma è gravemente malata)

Sappi che non puoi essere licenziato se sei tu ad usufruire del congedo di paternità fino al compimento di un anno di età del bimbo/a.
Nel caso tu sia padre adottivo o affidatario vale lo stesso divieto fino ad un anno dall’ingresso in famiglia.
Il licenziamento può essere invece erogato nei seguenti casi se c'è una tua colpa grave che costituisca giusta causa (ma non perdi il diritto all’indennità); se l’azienda dove eri collocato cessi l’attività; se sia terminata la prestazione per la quale eri stato assunto; se è scaduto il contratto a termine; se non hai superato il periodo di prova. Su quest’ultima ipotesi però bisogna verificare che non ci sia stata una discriminazione proprio perché chiedi di usufruire del congedo di paternità.
Non puoi essere sospeso dal lavoro, a meno che non venga sospesa l’attività della tua azienda o del tuo reparto, e non puoi essere messo in mobilità.
Non puoi essere licenziato perché chiedi i congedi parentali o ti assenti per una malattia del bimbo.

Dimissioni

Quando sei tu ad avere usufruito del congedo per paternità, se presenti le dimissioni volontariamente entro il compimento di un anno di età del/la bimbo/a, hai diritto a richiedere le stesse indennità previste in caso di licenziamento e non devi comunicarle con il preavviso previsto dal contratto. Sappi che le dimissioni non sono valide se non sono convalidate dall’Ispettorato del Lavoro.

Divieto di lavoro notturno
Non sei obbligato a prestare il lavoro notturno se convivi con la madre e fino a che il/la bimbo/a non abbia compiuto i tre anni di età. Il diritto deve essere esercitato in alternativa alla madre.
Se sei genitore unico affidatario del/la figlio/a che vive con te, non sei obbligato a svolgere lavoro notturno fino all’età di dodici anni. Se hai a carico un/a figlio/a o altra persona disabile non sei mai obbligato a prestare il lavoro notturno.

Possibilità di richiedere un anticipo della liquidazione
Per sostenere le spese del periodo di congedo parentale in cui hai un’indennità ridotta, hai diritto a richiedere al tuo datore di lavoro un anticipo della liquidazione, così come per le spese mediche o per l’acquisto della casa.

Altre informazioni
Ti ricordiamo che è possibile richiedere il part-time ai sensi della L.53/2000 come misura volta a favorire la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro. Non esiste un obbligo di legge che imponga all’azienda di concederti il part-time, ma qualora non ti venisse concesso, puoi provare a parlarne con noi Consigliere, in modo da poter tentare una mediazione con l’impresa in cui lavori.
Prova, inoltre, a chiedere all’azienda in cui lavori se ha introdotto strumenti di conciliazione e/o forme di flessibilizzazione dell’orario. Spesso i datori di lavoro non sanno che esistono dei finanziamenti per le aziende che introducono forme di flessibilità di orario o strumenti di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.
Noi posiamo consigliare anche loro sulle soluzioni più adatte e tu puoi aiutarci a contattare l'azienda.

In totale assenza della mamma naturale, adottante o affidataria, se non lavori o hai un reddito basso:
puoi chiedere l’Assegno di maternità rivolgendoti agli uffici del Comune per l’assegno comunale o all’INPS per quello statale (entrambi in presenza di determinati presupposti).
Ricordati di presentare la domanda entro 6 mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del bimbo adottato o in affidamento.
Se non sei cittadino italiano, per ottenere l’assegno devi essere in possesso della carta di soggiorno.



Per un lavoro conciliante e più flessibile
Per le aziende che decidono di adottare orari flessibili, servizi interni, misure di flessibilità particolari come il telelavoro, il part time, la banca delle ore o altro ancora, sono previsti dei finanziamenti specifici dalla Legge 53/2000, art.9. I costi delle misure di flessibilità adottate per favorire la maternità e la paternità non ricadono così solo sulle aziende, che possono chiedere un finanziamento anche per un solo caso. Con lo stesso articolo sono finanziabili anche interventi di formazione per aggiornare o riqualificare un dipendente al suo ritorno dal congedo di paternità.

Anche i titolari di impresa, lavoratori autonomi e liberi professionisti, che usufruiscano del congedo di paternità, possono chiedere un finanziamento ai sensi della stessa legge per finanziare il costo di una persona che li sostituisca nella conduzione dell'attività.
Per accedere ai fondi occorre presentare un progetto al Ministero del Lavoro. Tre scadenze annuali: 10 febbraio, 10 giugno, 10 ottobre.

* Si ringrazia la Consigliera Provinciale di Parità di Pescara Maristella Lippolis per aver concesso la riproduzione in questa pubblicazione del materiale da lei prodotto.


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