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Obiettivo: le Pari Opportunità

Obiettivo: le Pari Opportunità

Finanziaria 'In Genere' - La finanziaria per le donne ....

Redazione Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Novembre 2006

PARI OPPORTUNITA’ E MAINSTREAMING NELLA FINANZIARIA

Sintesi elaborata da Rosa M. Amorevole sulla base della proposta approvata dal Governo

Art. 17 (Valorizzazione del patrimonio pubblico)
- Concessione d’uso o locazione, nonché l’allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l’istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità
- Aggiunta all’esenzione dall’Iva anche delle prestazioni a favore di alcune categorie svantaggiate, tra cui i richiedenti asilo e le donne vittime della tratta

Art. 18 (Interventi di riduzione del cuneo ed incentivi all’occupazione femminile nelle aree svantaggiate)
Nelle aree del sud cosiddette ex obiettivo 1 e Abruzzo, Molise e zone depresse nelle regioni del centro-nord citate nella Carta italiana richiamata nella norma. Da stime del Ministero dei Diritti e delle Pari Opportunità in quelle aree assumere una donna costerebbe tra i 150 e i 170 euro in meno al mese.

Art. 20 (disposizioni varie in materia fiscale)
- Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "devianza" aggiungere le seguenti: "di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo".

Art. 42 (organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici)
- Negli enti di ricerca è previsto altresì un comitato scientifico per la definizione degli indirizzi e dei programmi di ricerca, composto nel rispetto del principio di pari opportunità.
Art. 66 (Interventi per il rilancio della scuola pubblica)
(INVALSI istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione)
- Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non più di quattro " 1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non più di quattro provenienti dal mondo della scuola. provenienti dal mondo della scuola.

Art. 86 (Indennità di malattia e congedi parentali per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n, 335)
- Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all’indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1°gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo di cui all’articolo 84 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.ge 8 agosto 1995, n.335)

Art. 104 (Disposizioni urgenti per la costituzione di nuovi fondi ed altri interventi per l’innovazione industriale)
(Coinvolgimento Ministero dei Diritti e delle Pari Opportunità nella finalizzazione dei progetti di innovazione industriale agli obiettivi di Lisbona)
- A valere sulla quota di risorse del Fondo individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i diritti e le pari opportunità, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi di Lisbona, i progetti di innovazione industriale individuati nell’ambito delle aree tecnologiche dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per il patrimonio culturale.

Art. 192(Politiche per la famiglia)
- b) realizzare un piano per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzato a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie, elaborato d’intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 291;
(Questo piano deve prevedere investimenti da parte del Governo e delle Autonomie Locali al fine di metterli in condizione di poter svolgere le funzioni attribuite dalla legge , anche sul piano della prevenzione)
- Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l’organizzazione amministrativa e scientifica dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia. Con regolamento del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunità, adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle azioni volte a conciliare tempo di vita e di lavoro di cui all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è abrogato.
(si sottolinea l’importanza dell’azione di concertazione tra Ministero della Famiglia, Ministero del Lavoro e Ministero dei Diritti e delle Pari Opportunità)

Art. 194 (Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)
Fondo per le politiche incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

Art. 195 (Istituzione dell’Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale)
- Istituzione Osservatorio, coordinamento Centri Antiviolenza
(istituzione di organismo specifico contro la violenza di genere. Il Ministero predisporrà decreto istitutivo per la struttura nazionale e si raccorderà con le Regioni per l’accreditamento dei Centri Antiviolenza).

Art. 196 (Anno europeo per le Pari Opportunità) - 1 milione di euro.

Art. 197 (Prevenzione delle mutilazioni genitali)
- Per le attività di prevenzione di cui all’articolo 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 500.000 euro annui.

Art. 199 (Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati)
- Fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, gestito di concerto con il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità
- Fondo per le misure anti-tratta
- Programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli artt. 600 e 601 C.P.

(2 novembre 2006)

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