Login Registrati
Nilde Iotti sull’autonomia della magistratura: un monito del 1998

Nilde Iotti sull’autonomia della magistratura: un monito del 1998

A proposito del Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Cosa pensava Nilde Iotti della separazione delle carriere dei magistrati?

Lunedi, 26/01/2026 - A quasi tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», è opportuno tornare sulla riforma della magistratura che sarà sottoposta, il 22 e 23 marzo, a referendum costituzionale confermativo.

La riforma in questione prevede la modifica di sette articoli della Costituzione (artt. 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110), incidendo in modo profondo sull’assetto dell’ordine giudiziario. Il fulcro dell’intervento è rappresentato dalla separazione delle carriere tra magistrati requirenti e magistrati giudicanti, accompagnata dall’istituzione di due distinti organi di autogoverno.

A garanzia di entrambi i Consigli superiori è posto il Presidente della Repubblica. Nel caso della magistratura giudicante, partecipa di diritto il Primo Presidente della Corte di Cassazione; per la magistratura requirente, il Procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti di ciascun Consiglio Superiore sono estratti a sorte: un terzo da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio, compilato dal Parlamento in seduta comune, e due terzi tra magistrati appartenenti rispettivamente alla funzione giudicante e a quella requirente. Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento. I componenti durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

All’Alta Corte disciplinare è attribuita la giurisdizione disciplinare dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti. Essa è formata da 15 giudici: tre nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio, tre estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento con medesimi requisiti, sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie, anch’essi con almeno venti anni di esercizio delle funzioni e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. L’Alta Corte elegge il proprio presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco del Parlamento. I giudici hanno un incarico quadriennale non rinnovabile.

Nel dibattito odierno tornano così di grande attualità alcune autorevoli riflessioni di Nilde Iotti, espresse nel corso della discussione parlamentare del 29 gennaio 1998, in una fase storica segnata da profonde tensioni istituzionali e da scandali che avevano duramente penalizzato la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

In quell’occasione, Iotti intervenne sul tema della magistratura e della sua autonomia, richiamando il ruolo svolto dall’assetto costituzionale vigente nell’affrontare alcune tra le crisi più gravi della Repubblica:

«Non potrei avviarmi alla conclusione se non toccassi da ultimo un tema che è stato oggetto di un confronto serrato in Commissione e di un dibattito nel paese: il tema della configurazione in Costituzione del ruolo del Pubblico Ministero. Come al solito voglio essere molto franca: è inutile che ci nascondiamo la verità. La questione della magistratura e della sua autonomia è un nervo scoperto nella storia e nella coscienza di questo paese. Si tratti di magistratura inquirente o giudicante, certo è che l’assetto attuale dato dalla Costituzione ha consentito di affrontare in questi decenni drammatici problemi del paese. Penso al terrorismo e alla corruzione politica, a Tangentopoli. Qualcuno potrà parlare di supplenza politica; di questo non possiamo fare carico alla magistratura. Certo è che queste piaghe sono state affrontate e spesso vinte da questa magistratura, da questi pubblici ministeri, così come sono organizzati. A nulla valgono esempi stranieri; non mi convincono e comunque non abbiamo la controprova».

Nello stesso intervento, Iotti espresse la convinzione che, per prevenire abusi o scorrettezze da parte della magistratura giudicante, esistessero «strumenti più specifici ed efficaci» rispetto a soluzioni quali la suddivisione del Consiglio Superiore della Magistratura in sezioni, l’irrigidimento dei ruoli o la separazione delle carriere.

Riprendere oggi questo discorso non significa sovrapporre meccanicamente contesti storici diversi, ma interrogarsi sulla tenuta di principi costituzionali che hanno accompagnato la Repubblica in fasi particolarmente critiche della sua storia. È un esercizio necessario per evitare che cittadini e cittadine siano lasciati disorientati di fronte a una riforma di ampio respiro.

Poiché siamo chiamati a pronunciarci sulla sua conferma o sulla disconferma di una riforma costituzionale, è doveroso farlo tenendo conto delle competenze e della capacità di analisi di una figura di eccezionale livello, come Nilde Iotti.

Lascia un Commento

©2019 - NoiDonne - Iscrizione ROC n.33421 del 23 /09/ 2019 - P.IVA 00878931005
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®