Login Registrati
Molestie e molesti sessuali sul lavoro

Molestie e molesti sessuali sul lavoro

Leggi amiche -

Natalia Maramotti Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Maggio 2006

Da luglio dello scorso anno, attraverso l’entrata in vigore del Dlgs 145/05, le molestie e le molestie sessuali attuate nei luoghi di lavoro sono discriminazioni a tutti gli effetti.

Vediamo come il legislatore definisce le due condotte e poi facciamo alcuni esempi che ci permettano di comprendere se qualche comportamento indesiderato, che abbiamo subito nell’ambiente di lavoro, rientri nei casi definibili come discriminazioni.

La molestia è un comportamento indesiderato, posto in essere per ragioni connesse al sesso, che ha lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

La molestia sessuale è un comportamento indesiderato a connotazione sessuale espresso in forma fisica, verbale o non verbale, che ha lo scopo e l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Se il tuo datore di lavoro o un collega di lavoro si permette di criticare la tua prestazione lavorativa , ad esempio, in questo modo:”Era ovvio che non potevo contare su di te, sei una cretina come tutte le donne” oppure “Ma non ci sei arrivata!! Hai un cervello da gallina, del resto sei una donna!” allora ha posto in essere una molestia per ragioni connesse alla tua appartenenza di genere.

Non credo che sia necessario soffermarsi sulle condotte che si qualificano come molestie sessuali di tipo fisico, visto che ogni donna le sa riconoscere perfettamente, più opportuno è qualificare quando le “galanterie” diventano molesti sessuali.

Cambiano la loro natura quando facciamo sapere al nostro datore di lavoro o al nostro collega che la cosa non è né desiderata né apprezzata, ma l’autore non desiste. Anzi sovente, sentendosi respinto, alza il livello della sua sgradita condotta.

Se si tratta di un collega, devi sapere che il tuo datore di lavoro è per legge tenuto a garantire che l’ambiente di lavoro sia tale da salvaguardare non solo l’incolumità’ fisica e la salute psicologica, ma anche la dignità morale dei lavoratori, quindi puoi chiedergli di adottare provvedimenti che risolvano la situazione, attraverso l’applicazione di sanzioni disciplinari e soprattutto attraverso il trasferimento, ove possibile, dell’autore delle molestie; in caso contrario si rende inadempiente e, a sua volta, responsabile.

Se invece si tratta del tuo datore di lavoro e, in seguito alla tua indisponibilità, diviene ricattatorio, non ti resta che rivolgerti ad un legale di fiducia e alla Consigliera di Parità del tuo territorio per essere tutelata.

(1 maggio 2006)

Lascia un Commento

©2019 - NoiDonne - Iscrizione ROC n.33421 del 23 /09/ 2019 - P.IVA 00878931005
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®