Natalia Maramotti Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Maggio 2008
La crescita dell’occupazione femminile rappresenta uno dei fenomeni che maggiormente contraddistinguono le trasformazioni del mercato del lavoro degli ultimi decenni. I tassi di attività, di occupazione e di disoccupazione per la popolazione maschile hanno subito nel periodo 1993 /2003 modeste variazioni, mentre per le donne si è registrato un incremento di oltre 6 punti percentuali sui primi due indicatori e un calo di 3 punti nel tasso di disoccupazione.
Tuttavia la riforma del mercato del lavoro introdotta nel 2003 ha comportato, come noto, un incremento della flessibilizzazione, o, assai più spesso, della precarizzazione dei rapporti di lavoro, in particolare per le giovani donne.
Prima del 2003 i rapporti di lavoro atipici costituivano strumento per realizzare la c.d. carriera esterna, ossia un periodo di prova per così dire anomalo e protratto ben oltre la durata del patto di prova contrattuale, allo scadere del quale spesso il rapporto si stabilizzava.
Dal 2003 in poi l’accesso al mercato del lavoro attraverso i contratti atipici è divenuto sempre più fonte di una perdurante instabilità che sembra preludere sempre meno alla stabilizzazione.
In questo panorama, difficile ed incerto per tutti, il desiderio di maternità è divenuto di più incerta attuazione.
Fare il punto sulle tutela della maternità in condizioni contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o nelle situazioni di cessazione del rapporto di lavoro può servire ad orientare le scelte.
Le lavoratrici a progetto, le associate in partecipazione, le collaboratrici coordinate e le libere professioniste iscritte alla gestione separata hanno i diritto al congedo di maternità, due mesi prima della nascita e tre mesi dopo, oppure, con idonea certificazione medica, un mese prima e quattro mesi dopo il parto. Il congedo è obbligatorio e non possono rinunciarvi nemmeno se viene richiesto dal datore di lavoro. L’ unica condizione per beneficiare del congedo di maternità è che, nell'anno precedente i due mesi prima del parto, risultino accreditate presso la Gestione separata Inps almeno tre mensilità del contributo aggiuntivo.
Il rapporto di lavoro è prorogato per un periodo massimo di 180 giorni, a meno che non vi sia una disposizione più favorevole del proprio contratto individuale.
Le lavoratrici in mobilità hanno diritto al congedo di maternità, che non si calcola nel periodo di permanenza nelle liste. L’indennità di mobilità continua ad essere pagata sempre per il periodo massimo previsto. Se, durante il congedo, la lavoratrice rifiuta un'offerta di lavoro o di avviamento a corsi di formazione non viene cancellata dalla lista.
Nel caso di licenziamento per cessazione di attività dell'azienda o alla scadenza di un contratto a termine non rinnovato, si ha diritto all’indennità di maternità, se: al momento della risoluzione o della scadenza la lavoratrice era già in congedo, oppure se
non sono trascorsi più di 60 giorni tra la fine del lavoro e l'inizio del periodo di astensione obbligatoria.
Le disoccupate hanno diritto all'indennità di maternità se, all'inizio del periodo di congedo, avevano diritto all'indennità di disoccupazione.
Anche le collaboratrici domestiche hanno diritto al congedo di maternità, ma per ottenere l'indennità di maternità devono avere almeno 26 contributi settimanali nell'anno precedente oppure un anno di contributi nel biennio precedente.
Le artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, imprenditrici agricole hanno diritto a un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione convenzionale, per i due mesi antecedenti e i tre successivi al parto e non devono astenersi obbligatoriamente dal lavoro per la durata del congedo.
Inoltre dal 2008, nel caso di adozione nazionale ed internazionale, di un minore di 18 anni, le lavoratrici hanno diritto al congedo della durata di 5 mesi dal giorno successivo all’effettivo ingresso del minore nella famiglia ed al relativo trattamento economico previsto per ogni tipologia di lavoro. Per l’adozione internazionale, il periodo trascorso all’estero, finalizzato all’incontro col minore ed al disbrigo della pratica adottiva, a richiesta della lavoratrice, può essere ricompreso nel congedo di maternità indennizzato.
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