Natalia Maramotti Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Aprile 2006
Dal momento iniziale della gravidanza e fino al compimento di un anno del tuo bambino o bambina il tuo posto di lavoro gode di una particolare tutela , infatti nel caso in cui il datore di lavoro ti licenzi, il licenziamento è nullo. Per tutelare il tuo diritto al ripristino del rapporto di lavoro ti puoi rivolgere al sindacato e alla Consigliera di Parità della tua Provincia che ti possono aiutare e sostenere, anche con il coinvolgimento di un legale di tua fiducia. Ricordati infatti che il licenziamento in gravidanza, maternità o puerperio si definisce discriminatorio ed è importante farne dichiarare tale natura dal Giudice per motivi sostanziali ma anche ideali. Nello stesso periodo di tempo in cui opera il divieto di licenziamento, se presenti le dimissioni, queste devono essere convalidate davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro; è chiaro che, nel caso in cui le dimissioni non siano spontanee ma oggetto di pressioni da parte del datore di lavoro, hai la possibilista di non convalidarle ed in tal modo saranno prive di effetto. Se la gravidanza ha inizio durante il periodo di prova del tuo contratto di lavoro ed il rapporto di lavoro si conclude per mancato superamento del periodo di prova, ricordati che puoi far valere la nullità del licenziamento in prova se puoi dimostrare che è stato determinato dalla tua gravidanza. Devi anche sapere che il divieto di licenziamento è operante anche nel caso in cui, al momento del verificarsi del licenziamento, tu non fossi a conoscenza dello stato di gravidanza, esistente ma a te non ancora noto. Dunque anche in tal caso hai diritto a farne valere la nullità.
Ed infine il divieto di licenziamento si applica anche dall’inizio del congedo di paternità, o dall’entrata della figlio/a adottato/a o affidato/a nel nucleo famigliare fino al compimento dell’anno di età.
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