Famiglia, sentiamo l'avvocata - La legge n.76 del 20 maggio 2016 regolamenta le unioni civili
Napolitani Simona Lunedi, 14/11/2016 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Novembre 2016
Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono recarsi dall'Ufficiale di Stato civile e dichiarare - alla presenza di due testimoni - di voler costituire un'Unione civile. Lo dice la legge n.76 del 20 maggio 2016.
Dall'unione civile derivano gli stessi diritti e gli stessi doveri tra i partner, ossia l'obbligo reciproco sia all'assistenza morale e materiale sia alla coabitazione.
Le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità dì lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Queste norme sono assai significative perché richiamano i partners al rispetto dei principi fondamentali relativi alla "cultura del rapporto", in riferimento ai principi costituzionali che tutelano la persona in quanto tale.
E siccome la legge produce cultura, applicare questi principi anche alle coppie omosessuali, vuol dire fornire strumenti per acquisire le modalità corrette con cui rapportarsi all'interno del rapporto con l'altro/a partner.
Il regime patrimoniale previsto dalla legge per l'Unione civile è quello della comunione dei beni; ciò comporta un regime di coacquisto degli immobili e dei mobili acquisiti durante l'Unione: se si acquista un bene in costanza di rapporto, questo diviene di proprietà di entrambi. Contestualmente, vige anche il principio della "comunione de residuo" del denaro giacente sui conti; al momento dello scioglimento del rapporto, il denaro ed i titoli giacenti sui conti cade in comunione proprio quando il rapporto si scioglie, con conseguente diritto di ciascun coniuge a chiedere il 50% delle giacenze che risultano intestate all'ex partner.
Comunque, agli sposi è consentito scegliere un differente regime patrimoniale.
Ciascuno dei due, ovviamente, può chiedere il divorzio, le coppie tra persone dello stesso sesso possono sciogliere direttamente il vincolo, senza dover chiedere prima la separazione. Tale procedura può essere avviata, come nei casi di coppie eterosessuali sposate e separate, o congiuntamente o separatamente; nel primo caso, i partners decideranno di comune accordo le modalità ed i contenuti che andranno a regolare il loro rapporto da single.
Una legge importante che ha introdotto il riconoscimento delle coppie formate da persone dello stesso sesso, alle quali oggi è permesso di compiere scelte che hanno ricadute legali e che pertanto possono essere tutelate in caso di necessità.
Una legge che è stata criticata perché non completa. Ma, finalmente, è una legge!!
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