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Lo stalking ovvero “gli atti persecutori”

Lo stalking ovvero “gli atti persecutori”

Leggi amiche - "è sempre più frequente che rapporti coniugali interrotti da separazioni o divorzi si evolvano in comportamenti persecutori"

Natalia Maramotti Martedi, 19/05/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Maggio 2009

Il codice penale italiano, prima dell’entrata in vigore del D.L.11/2009, prevedeva il reato di distrurbo e molestia alle persone all’art. 660 del Codice Penale.

La norma appariva però inadeguata all’evoluzione dei rapporti sociali e delle tecnologie; come è noto infatti è sempre più frequente che rapporti coniugali interrotti da separazioni o divorzi si evolvano in comportamenti persecutori, il più delle volte posti in essere dall’ex marito nei confronti della ex moglie, spesso così insidiosi da far temere per l’incolumità fisica della vittima. Tali comportamenti sono favoriti anche dall’uso delle tecnologie, come quella informatica.

Inoltre l’inadeguatezza delle norma precedente la riforma era testimoniata dal fatto che considerava molestia o disturbo alcuni comportamenti che dovevano presentare requisiti anacronistici come “la petulanza o altro biasimevole motivo”, nonché, sotto il profilo oggettivo, il fatto di essere commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico.

La norma era poi collocata tra le contravvenzioni, prevedeva una sanzione assai modesta, l’arresto fino a 6 mesi o l’ammenda fino a 516 euro, ed era inserita tra le norme a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica!

La vecchia norma privilegiava quindi il profilo dell’ordine pubblico e considerava, in questa particolare cornice, come sanzionabile il comportamento molesto, tenendo in scarsissimo conto il concetto di tranquillità personale e il riconoscimento del diritto di evitare interferenze e intrusioni nella propria riservatezza e tranquillità.

Il D.L. 11 /2009 ha introdotto l’art. 612bis titolato “Atti persecutori” che punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chi, con condotte ripetute, minaccia o molesta qualcuno in modo da produrre un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, o di una persona legata al medesimo da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La minaccia o la molestia può avvenire in qualsiasi modo, anche ad esempio con mezzi telematici e informatici; dovrebbero così entrare nella previsione della norma anche tanti illeciti che vengono commessi a mezzo del telefono o anche attraverso la rete di internet.

Le interferenze illecite nella vita privata previste dall’art 615 bis costituiscono una diversa fattispecie, poiché tutelano l’inviolabilità del domicilio ma non quella della persona.

Il reato è procedibile a querela della parte offesa da proporsi entro 6 mesi; ma si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona disabile oppure quando è stato commesso insieme ad un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Prima di sporgere querela si può procedere alla richiesta di ammonimento da parte del Questore nei confronti dell’autore della condotta; con l’ammonimento si invita il soggetto a tenere una condotta conforme alla legge. Non astenersi dopo l’ammonimento ha conseguenze sull’ammontare della pena e sulla procedibilità, ossia si procede d’ufficio contro l’autore della condotta.



(19 maggio 2009)

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