LIBERI DI SCEGLIERE IL COGNOME... O IL DOPPIO COGNOME
Se in questi giorni il ddl entrasse in vigore, entro un anno dovranno avvenire nel nostro paese quegli aggiustamenti indispensabili per l'armonizzazione e l'adeguamento e lege dello stato civile.
Lunedi, 14/07/2014 - Era appena il 10 gennaio scorso quando le Camere fecero il loro dietrofront sull'opzione del doppio cognome (su cui solo pochi deputati preferirono sbilanciarsi): «Il figlio, nato da genitori coniugati assume il cognome del padre ovvero, in caso di accordo tra i genitori risultante dalla dichiarazione di nascita, quello della madre».
La proposta di legge odierna, del 14 luglio, invece, intende finalmente abolire l'obbligo del cognome paterno, offrendo la possibilità ai nascituri di possedere il cognome del genitore, quello della genitrice o addirittura entrambi, in ordine alfabetico.
Tale ddl risponde in modo relativamente tempestivo alla condanna dell'Italia, durante lo scorso inverno, da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
La Procedura di Richiesta 77/07 della Corte, stilata a Strasburgo il 7 gennaio 2014, recitava: «I richiedenti lamentano il rifiuto delle autorità italiane di accordare il diritto alla richiesta che i figli acquisiscano il cognome della famiglia materna» («Les requérants se plaignent du refus des autorités italiennes de faire droit à leur demande tendant à ce que leur fille se voie attribuer le nom de famille de sa mère»).
La Corte Europea osservava, giustamente, che tale discriminazione nominale - in Italia, più che consolidata - non era fondata su altre basi che sul sesso, pertanto andava condannata.
Se in questi giorni il ddl entrasse in vigore, entro un anno dovranno avvenire nel nostro paese quegli aggiustamenti indispensabili per l'armonizzazione e l'adeguamento e lege dello stato civile.
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