Stalking - In vigore la legge 1348 “Misure contro gli atti persecutori”: strumenti per uscire dalla prigionia della paura
Ribet Elena Martedi, 16/06/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Giugno 2009
Finalmente lo stalking è reato.
Lo stalking (dall’inglese “to stalk”, appostarsi per catturare una preda) indica quei comportamenti reiterati e assillanti, atti a perseguitare una persona e a indurre la vittima a temere per la sua incolumità o per quella dei suoi cari.
Secondo la legge approvata, il delitto è punito a querela di parte, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi, ma si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di minore o di persona con disabilità.
La Ministra Carfagna ha dichiarato in un’intervista di avere previsto la necessaria copertura finanziaria a favore delle vittime di violenza.
Normative antistalking ci sono già da tempo negli Stati Uniti, in Canada, Australia e Nuova Zelanda. quanto all’Europa normative specifiche erano già in vigore in Austria, Belgio, Danimarca, Olanda, Germania, Irlanda, Malta e Regno Unito.
Anche l’Italia ora può vantare una legge ad hoc, “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, per contrastare uno dei fenomeni che spesso sfociano in femminicidio.
Femminicidio è un termine politico che indica le violenze di genere. La “violenza di genere” è quella compiuta dal genere maschile sul genere femminile. Può essere verbale, fisica, economica, psicologica, sessuale e può degenerare fino all’uccisione.
Commento della Ministra per le Pari Opportunità, Mara Carfagna
Gli oltre duecento arresti effettuati nei primi due mesi dall'introduzione del reato di stalking dimostrano che c'era un gran bisogno di questa legge. Una legge che, del resto, le donne italiane
aspettavano da quasi quindici anni e che ha consentito loro - e continuerà a farlo - di liberarsi dell'incubo delle molestie e degli appostamenti. Il senso della creazione del reato di stalking, o "atti persecutori" è anche un altro, quello, cioè di prevenire reati peggiori: il 60% delle violenze sessuali o dei reati connessi sono sempre preceduti, infatti, da stalking nei confronti della vittima.
Noi, con questa legge, abbiamo voluto fornire alla donne lo strumento per fermare i loro persecutori prima che sia troppo tardi".
Il fatto che la cultura stia lentamente cambiando, che le donne lentamente stiano trovando il coraggio di denunciare i loro persecutori è dimostrato dai dati delle telefonate al 1522, il numero ntiviolenza del ministero per le Pari Opportunità. Il numero delle chiamate, infatti, è cresciuto dall'inizio dell'anno del 162,6%.
Opinioni
BARBARA SPINELLI
“Le Istituzioni devono farsi carico del compito gravoso di promuovere l’autodeterminazione sulla base del genere, non solo reprimendo penalmente comportamenti discriminatori, ma soprattutto dimostrando un impegno costante per sradicare quei retaggi culturali che ancora oggi rendono possibili barbari femminicidi e macabre spedizioni punitive nei confronti di gay, lesbiche, transessuali.
L’attenzione delle Istituzioni deve essere espressa attraverso la predisposizione di piani di intervento mirati e trasversali, che tengano conto della complessità del fenomeno delle discriminazioni di genere e non si fermino a quelle che sono le sue manifestazioni più eclatanti, la violenza sessuale e gli atti persecutori.
È difficile senza un adeguato impatto culturale sulla comunità riuscire a far cessare la violenza di genere, perché essa, come espresso nel Preambolo della CEDAW, “è la manifestazione di un potere relazionale storicamente diseguale tra uomini e donne…uno dei principali meccanismi sociali attraverso i quali le donne sono costrette ad occupare una posizione subordinata rispetto agli uomini.”
Per sradicare il problema è necessario quindi un approccio “olistico”, ovvero un approccio integrato che agisca sia sul piano culturale, sensibilizzando ed informando, promuovendo la diffusione di un’immagine dei generi non stereotipata, ma che operi anche sul piano strutturale, coordinando gli strumenti legislativi già esistenti, aggiungendone di nuovi per ampliare ulteriormente la tutela, potenziando in concreto la funzionalità delle procedure in maniera tale da consentire una facile ed effettiva fuoriuscita da situazioni di violenza.”
Da “Atti persecutori, un primo passo verso la prevenzione del femminicidio”, di Barbara Spinelli - Gruppo di studio “Generi e famiglie” - Associazione nazionale Giuristi Democratici.
Nel documento citato, si ricorda anche la genesi della legge 1348, dopo anni in cui i testi precursori di quello attuale erano stati lasciati a sedimentare nelle segrete stanze di Montecitorio: ad esempio il disegno di legge Bindi-Mastella-Pollastrini. Viene analizzata la legge in modo esaustivo e preciso, articolo per articolo, dalle novità introdotte alle proposte cassate, fino ai grandi vuoti di tutela ancora aperti. Inoltre vengono spiegate le ragioni per cui la procedibilità d’ufficio per le fattispecie aggravate sia dibattuta da anni, valutando comunque positivamente che essa avvenga solo nel caso in cui il fatto sia stato commesso da soggetto che ha già subito un ammonimento; obiettivo importante è infatti quello di sollevare la parte offesa dalla responsabilità di continuare ad adire l’autorità giudiziaria in caso di reiterazione.
DONATELLA PORETTI
La senatrice (Radicali - Partito Democratico) Donatella Poretti, segretaria della Commissione Sanità, in una nota stampa commenta “nel contesto dell’Italia in cui ogni anno 140.000 processi cadono in prescrizione si può parlare di certezza della pena?”. Quanto al reato di stalking perpetrato “dagli ex” resta scettica “la famiglia, questo luogo idilliaco propagandato, il luogo dove in realtà si realizza la violenza più grave (quella fisica e quella psicologica) contro le donne, passa invece indenne, diventa una sorta di zona franca tutelata dalla legge. Credo che la violenza contro le donne abbia bisogno innanzitutto di iniziative culturali, di rivoluzionare una società maschilista e paternalista. Non è certo con questa legge che le violenze contro le donne diminuiranno”. E aggiunge “Se statisticamente le denunce di questi atti persecutori possono vedere gli ex come i più denunciati, la situazione che più andrebbe tutelata e salvaguardata è quella delle violenze psicologiche e fisiche che si commettono in famiglia, anche con la previsione dell'aggravante come misura disincentivante. A meno che il nostro legislatore non abbia come riferimento quello afgano, in cui il marito ha diritto di abusare della moglie, il provvedimento è incomprensibile. Se aveva un senso prevedere una aggravante, era proprio per il coniuge, che spesso sotto ricatto impone al coniuge più debole (per lo più la donna) atti e comportamenti con minacce, cagionando quell'ansia e quella paura per la propria incolumità”.
I NUMERI
1522
il telefono antiviolenza del ministero per le Pari Opportunità
2 milioni e 77 mila
Donne che hanno subito stalking al momento della separazione
200
Gli arresti per reato di stalking nei primi due mesi di entrata in vigore
4 anni
Di reclusione, la pena massima di condanna
PUNTI DI FORZA
La definizione del reato
Le aggravanti connesse
La possibilità di ammonimento da parte del Questore
Il divieto di avvicinamento
La possibilità di intercettazioni
Incidente probatorio ed esame protetto
PUNTI DI DEBOLEZZA
- È prevista un’aggravante nei confronti degli ex (in caso di separazione legale o divorzio) e non verso il coniuge che molesta.
- Mancato riconoscimento di uno status giuridico specifico ai Centri Antiviolenza: di fatto essi sono una rete ‘privata’ di associazioni e non godono di sostegni economici diretti.
- Mancato richiamo all’articolo 4 della Legge 1423/56 “Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza…” e relative conseguenze sanzionatorie per chi trasgredisce.
- Utilizzo di un linguaggio al maschile, anziché inclusivo del femminile, essendo le donne maggiormente colpite da questo reato.
COSA RESTA DA FARE
- Affiancare alla legge la predisposizione di una banca dati idonea (per monitorare quelle situazioni critiche che dopo segnalazioni e denunce spesso possono sfociare in femminicidi, su discriminazioni e violenza di genere).
- Accogliere emendamenti specifici per lo stalker omicida che nella maggior parte dei casi, stando ai dati statistici, sarà un femminicida (l’aver commesso atti persecutori risulta una mera aggravante).
- Estendere la pena quando il fatto sia commesso per finalità di discriminazione etnica, razziale, religiosa o motivato dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere come ad esempio nell’emendamento 1.31 del 30/10/2008 Ferranti, Tenaglia ed altri.
- Attivare percorsi di supporto psicoterapeutico o di riabilitazione sia per chi è ammonito sia per il condannato, partendo dalla osservazione che nei paesi in cui è stato fatto la recidiva diminuisce solo nei casi in cui il reo aderisca volontariamente e non ci siano benefici penitenziari.
- Incoraggiare la partecipazione attiva degli uomini a contrastare la violenza sulle donne (così come raccomandato dal Consiglio d’Europa).
- Diffondere le informazioni alle vittime sugli strumenti a disposizione per uscire dalla discriminazione/persecuzione/violenza.
- Formare gli operatori sanitari, le forze dell’ordine, gli inquirenti e la magistratura.
- Erogare finanziamenti stabili ai Centri Antiviolenza.
- Aumentare le case segrete.
- Promuovere l’inserimento lavorativo.
- Semplificare e velocizzare gli interventi.
PER SAPERNE DI PIÙ
È curato dal Forum-Associazione Donne Giuriste il libro “Stalking e violenza alle donne. Le risposte dell'ordinamento, gli ordini di protezione” (Franco Angeli, 2009) in cui il fenomeno è analizzato con approccio multidisciplinare. Il libro analizza l’immagine della donna nell’informazione e in letteratura, descrive le figure della vittima e del violento, illustra le risposte normative degli altri paesi e del nostro ordinamento penale e civile e i relativi limiti, racconta casi di stalking.
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