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Legge 15 febbraio 1996 n. 66 contro la violenza sessuale

Legge 15 febbraio 1996 n. 66 contro la violenza sessuale

CHIEDI AL CRASFORM - Testi di legge / 11

Redazione Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Marzo 2007

LEGGE 15 febbraio 1996 n. 66
NORME CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE.
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1996 n. 42 )
Art. 1.
1. Il capo I del Titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice
penale sono abrogati.
Art. 2.
1. Nella Sezione II del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice penale, dopo
l'articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609-bis a 609-decies introdotti dagli articoli da 3 a
11 della presente legge.
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 609 del codice penale é inserito il seguente:
"Art.609-bis (violenza sessuale). - Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di
autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali é punito con la reclusione da
cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1. abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa
al momento del fatto;
2. traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad
altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena é diminuita in misura non eccedente i due terzi".
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge,
é inserito il seguente:
"Art. 609-ter (circostanze aggravanti). - La pena é della reclusione da sei a dodici anni se i
fatti di cui all'articolo 609bis sono commessi:
1. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2. con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri
strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3. da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di
incaricato di pubblico servizio;
4. su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il
colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
La pena é della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto é commesso nei confronti di
persona che non ha compiuto gli anni dieci".
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge,
é inserito il seguente:
"Art. 609-quater (atti sessuali con minorenne). - Soggiace alla pena stabilita dall'articolo
609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con
persona che, al momento del fatto:
1. non ha compiuto gli anni quattordici;
2. non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il
genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di
educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore é affidato o che abbia,
con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Non é punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis,
compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza
di età tra i soggetti non é superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravità la pena é diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha
compiuto gli anni dieci".
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente
legge, é inserito il seguente:
"Art. 690-quinquies (corruzione di minorenne). - Chiunque compie atti sessuali in presenza
di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, é punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni".
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente
legge, é inserito il seguente:
"Art. 609-sexies (ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli
articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore
di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole
non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa".
Art. 8.
1. Dopo l'articolo 609-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente
legge, é inserito il seguente:
"Art. 609-septies (querela di parte). - I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-
quater sono punibili a querela della persona offesa.
Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della
querela é di sei mesi.
La querela proposta é irrevocabile.
Si procede tuttavia d'ufficio:
1. se il fatto di cui all'articolo 609-bis é commesso nei confronti di persona che
al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
2. se il fatto é commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente,
dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore é affidato per ragioni di cura, di
educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
3. se il fatto é commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico
servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
4. se il fatto é connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere
d'ufficio;
5. se il fatto é commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo
comma".
Art. 9.
1. Dopo l'articolo 609-septies del codice penale, introdotto dall'articolo 8, comma 1, della
presente legge, é inserito il seguente:
" Art. 609-octies (violenza sessuale di gruppo). - La violenza sessuale di gruppo consiste
nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui
all'articolo 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo é punito con la reclusione da sei a
dodici anni.
La pena é aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo
609-ter.
La pena é diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella
preparazione o nella esecuzione del reato. La pena é altresì diminuita per chi sia stato
determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e
4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112".
Art. 10.
1. Dopo l'articolo 609-octies del codice penale, introdotto dall'articolo 9 della presente
legge, é inserito il seguente:
"Art. 609-nonies (pene accessorie ed altri effetti penali). - La condanna per alcuno dei delitti
previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:
1. la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore é elemento
costitutivo del reato;
2. l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla
curatela;
3. la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della
persona offesa".
Art. 11.
1. Dopo l'articolo 609-nonies del codice penale, introdotto dall'articolo 10 della presente
legge, é inserito il seguente:
"Art. 609-decies (comunicazione al tribunale per i minorenni). - Quando si procede per
alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies
commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il
procuratore della repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.
Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa
minorenne é assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o
di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che
procede.
In ogni caso al minorenne é assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione
della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.
Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e
grado del procedimento".
Art. 12.
1. Dopo il Titolo II del libro terzo del codice penale é aggiunto il seguente:
"Titolo II-bis - Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza
Art. 734-bis (divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di
violenza sessuale).
Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-
quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le
generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, é punito con l'arresto da
tre a sei mesi".
Art. 13.
1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 é inserito il seguente:
1. -bis." Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-
quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la
persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente
probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici,
anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1".
2. All'articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 é inserito il seguente:
2. -bis. "Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma
1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti".
Art. 14.
1. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 é inserito il seguente:
3. -bis. "La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno
diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis".
2. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 é aggiunto il seguente:
5. bis. "Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli
articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove
fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici,
con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità
particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del
minore lo rendono necessario od opportuno.
A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il
giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso
l'abitazione dello stesso minore.
Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi
di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di
strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della
perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio é anche redatto verbale
in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione é disposta solo se richiesta
dalle parti".
Art. 15.
1. All'articolo 472 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 é inserito il seguente:
3. bis. " Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo
comma, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte;
tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per
una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa é
minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o
sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del
fatto".
Art. 16.
1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 609-bis secondo comma, 609-bis, 609-ter, 609-
quater e 609-octies del codice penale é sottoposto, con le forme della perizia, ad
accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le
modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.
Art. 17.
1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: "per i reati di
cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti
non colposi contro la persona, di cui al Titolo XII del libro II del codice penale" sono
sostituite dalle seguenti: "per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché
per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice
penale".
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti
normativi della repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Aggiornamenti
Errata corrige in G.U. 27/3/1996 n. 73 (relativo all'art. 6 comma 1).
La L. 3 agosto 1998, n. 269 (in G.U. 10/8/1998, n. 185) (con l'art. 15) ha disposto la modifica
dell'art. 16, comma 1.

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