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Le tappe fondamentali

Le tappe fondamentali

CHIEDI AL CRASFORM - Direttive, norme, indicazioni in favore delle donne negli atti europei ed internazionali

Castelli Alida Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Settembre 2007

L’Unione Europea è da lungo tempo impegnata nella promozione delle pari opportunità tra uomini e donne contribuendo al raggiungimento di importanti traguardi, soprattutto in campo legislativo, tanto da poter individuare oggi un modello europeo di parità.

Il principio della eguaglianza tra i sessi è, ormai, elemento cardine della democrazia e del rispetto della persona, tuttavia, la sua applicazione concreta incontra, spesso, notevoli difficoltà a causa di pregiudizi e condizionamenti culturali ancora ben radicati nella società.

E’ indispensabile intervenire e rimuovere tali ostacoli per poter giungere all’eguaglianza sostanziale tra uomini e donne. E’ questa la sfida che l’Unione Europea ha fatto propria attuando, a partire dagli anni ’80, programmi di azione specifici che, nonostante risorse di bilancio limitate, hanno prodotto un effetto trainante per la realizzazione di ulteriori iniziative da parte dei singoli Stati membri.
A metà degli anni ‘90, inoltre, l’Unione Europea ha potenziato i suoi sforzi attuando un cambiamento di rotta delle politiche delle pari opportunità la cui promozione costituisce, ora, un obiettivo prioritario trasversale di tutte le politiche comunitarie.

Questo approccio può essere sintetizzato con il termine “mainstreaming”, già menzionato nel Terzo Programma d’Azione per la Parità di Opportunità tra Uomini e Donne (1991/1995) e successivamente ampliato nel Quarto Programma (1996/2000) e nel Quinto Programma (2001/2005).

Non si vuole più limitare le azioni di promozione della parità alla realizzazione di azioni specifiche a favore delle donne, anche se tali misure devono essere, comunque, portate avanti in parallelo alla strategia globale.

E’ indispensabile tenere sistematicamente conto delle differenze esistenti tra le condizioni, le situazioni e le esigenze delle donne e degli uomini nell’insieme delle politiche e delle azioni comunitarie al momento della loro elaborazione, attuazione e valutazione.

La Commissione Europea, ha creato al suo interno e sotto l’autorità del suo Presidente un Gruppo di Commissari con funzioni di consultazione e coordinamento; inoltre, si è impegnata a presentare una relazione annuale sulla parità di opportunità tra donne e uomini in Europa che permetta di esaminare i progressi compiuti sia a livello di singoli Stati membri sia a livello di Unione fornendo, così, uno strumento di monitoraggio delle politiche di parità.

Nel marzo scorso è stato pubblicato il Rapporto 2005, il primo sull’Unione allargata a 25 Stati membri.
Tra le evoluzioni più significative indicate nel Rapporto troviamo:
• il riferimento alla Costituzione Europea, firmata a Roma dai 25 Stati membri il 29 ottobre 2004 che rafforza il principio di uguaglianza tra uomini e donne, riconosciuto valore fondamentale dell’Unione che va promosso non solo all’interno dell’Europa, ma anche nel resto del mondo;
• la Direttiva 2004/113/CE sul principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso a beni e servizi, nonché di fornitura di beni e servizi adottata dal Consiglio nel dicembre 2004;
• la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio per un ulteriore chiarificazione del principio di pari opportunità e pari trattamento tra uomini e donne in materia di impiego e di lavoro (2004/0084/COD), che faccia confluire le già esistenti 5 direttive in materia, in un Testo Unico.
Nonostante il rallentamento della crescita economica degli ultimi anni e le problematiche relative all’occupazione, si registra una tendenza positiva verso una riduzione della disparità tra uomini e donne nel campo dell’istruzione e dell’occupazione nell’Europa dei 25.

*Dichiarazione Universale dei Diritti umani del 1948, che proclama l’uguaglianza di tutti gli essere umani, indipendentemente dalla razza, dal sesso e da ogni altra condizione.
Convention for Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), adottata dall’Assemblea dell’ONU nel 1979, è entrata in vigore nel 1981, costituisce il più importante trattato internazionale in materia di diritti delle donne ed è vincolante sul piano giuridico.
Tre sono i punti fondamentali:
- diritti civili (in particolare quelli riproduttivi);
- diritto di accesso senza discriminazione al lavoro e all’educazione;
- diritti umani.

*Trattato di Roma (1957) in cui venne stabilito il principio della parità della retribuzione a parità di lavoro (art.119). Ne sono derivate importanti direttive su:
1. parità di trattamento nell’accesso al lavoro (formazione professionale e condizioni di lavoro);
2. parità di trattamento in materia di previdenza sociale, nei regimi professionali, nelle attività indipendenti;
3. i congedi di maternità, l’onere della prova, la lotta contro le molestie sessuali.

*Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata a Strasburgo nel 1989, che all’art. 16 ribadisce: Deve essere garantita la parità di trattamento tra uomini e donne:
Deve essere sviluppata l’uguaglianza delle possibilità. A tal fine occorre intensificare ovunque sia necessario le azioni volte a garantire l’attuazione dell’uguaglianza tra uomini e donne, in particolare in materia di accesso al lavoro, di retribuzioni, di condizioni di lavoro, di protezione sociale, di istruzione, di formazione professionale e di evoluzione delle carriere.
È’ altresì opportuno sviluppare misure che consentano agli uomini e alle donne di conciliare meglio i loro obblighi professionali e familiari.

*Trattato di Maastricht (1992): le azioni positive sono considerate come misure che prevedono vantaggi specifici destinati a facilitare l’esercizio di un’attività professionale da parte delle donne o a prevenire o compensare degli svantaggi nella loro carriera professionale.
Possono assumere varie forme:
1. facilitare la carriera o la formazione professionale;
2. compensare una situazione di forte svantaggio per le donne;
3. raggiungere un equilibrio nelle responsabilità familiari.

* Direttiva 75/117/CEE - Riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’applicazione del principio di parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile.
Viene introdotto il concetto di uguale retribuzione per lavori di uguale valore, superando il solo riferimento di "stesso lavoro".
Viene definita inoltre l’adozione di criteri comuni tra lavoratori e lavoratrici nei sistemi di classificazione.

*Direttiva 76/207/CEE - Attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, la formazione, la promozione professionale le condizioni di lavoro.
Definisce, come condizione per attuare tale principio, l’assenza di discriminazioni dirette e indirette, in particolare mediante il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia.

* Direttiva 79/7/CEE - Graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.
Stabilisce l’eliminazione delle discriminazioni per ciò che concerne i regimi legali relativi a malattia, invalidità, vecchiaia, infortuni sul lavoro, malattie professionali e disoccupazione.

* Direttiva 86/378/CEE - Attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale.
Estende i provvedimenti della direttiva 79/7/CEE, per i medesimi rischi e categorie dì beneficiari, ai regimi professionali di sicurezza sociale.

* Direttiva 86/613/CEE - Applicazione del principio delle parità fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma, comprese quelle nel settore agricolo, nonché tutela della maternità.
Estende il campo di applicazione della legislazione comunitaria sulle pari opportunità - compreso in agricoltura - a coloro che esercitano un’attività autonoma, la libera professione, nonché ai loro congiunti non salariati che partecipino abitualmente all’attività del lavoratore/lavoratrice.
Prevede molte disposizioni specifiche per le donne lavoratrici autonome in gravidanza e maternità.

* Direttiva 92/85/CEE - Miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
Prevede un congedo di maternità di almeno 14 settimane ininterrotte ripartite prima e/o dopo il parto; il mantenimento della retribuzione e/o il versamento di una indennità adeguata durante il periodo di congedo; il divieto di licenziamento dall’inizio della gravidanza sino al termine del congedo; la riorganizzazione temporanea delle condizioni e dei tempi di lavoro o l’esonero da esso se rischioso per la salute della donna.
La direttiva è stata recepita in Italia solo nella parte riguardante la salute, attraverso il decreto legislativo n. 645 del novembre ‘96: in esso si individuano ulteriori rischi e fattori di nocività ai quali è vietato esporre le donne durante il periodo di gravidanza.

* Direttiva 96/34 CE - Congedi parentali.
È frutto del primo accordo sindacale europeo tra la Confederazione europea dei sindacati (Ces), gli imprenditori privati (Unice) e gli imprenditori pubblici (Ceep).
Prevede, tra le altre cose, un congedo parentale di almeno 3 mesi per figli sino a 8 anni di età. Il congedo è un diritto individuale del genitore (sia madre che padre) e quindi, in via di principio, non trasferibile.
La direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il giugno ‘98.

* Direttiva 97/80/CE - Onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso.
Il 15 Dicembre ‘97 è stata approvata questa direttiva che mira a garantire un’accresciuta efficacia dei provvedimenti adottati dagli Stati membri in applicazione del principio della parità di trattamento, diretti a consentire a chiunque si ritenga leso dalla inosservanza nei suoi confronti di tale principio di ottenere il riconoscimento dei propri diritti per via giudiziaria, dopo l’eventuale ricorso ad altri organi competenti.
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l’insussistenza della violazione del principio di parità di trattamento ove chi si ritiene leso abbia prodotto, dinanzi ad un organo competente elementi di fatto.

* Direttiva 97/81/CE - Lavoro part-time.
La direttiva ha recepito l’accordo quadro siglato dalle parti sociali Ces, Unice e Ceep. Si propone di facilitare il part-time su base volontaria, eliminando gli ostacoli al suo sviluppo, migliorandone la qualità ed evitando discriminazioni per chi lavora a tempo parziale.

* Direttiva 2002/73/CE – Modifica alla direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa alla realizzazione del principio dell’uguaglianza del trattamento tra i sessi nell’accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro.
La direttiva al punto n. 8 ha introdotto un concetto innovativo in materia di molestie, definendole come vere forme di discriminazione che si producono non solo sul posto di lavoro, ma anche nell’ambito dell’accesso all’impiego e alla formazione professionale.
L’Unione Europea, oltre alle direttive, ha prodotto altri importanti atti (raccomandazioni, risoluzioni, codici di comportamento) in materia di pari opportunità e diritti delle donne.

* 1984: Raccomandazione della Commissione sulle azioni positive
Prevede la promozione di interventi ad hoc a favore delle donne, per superare tutte le forme di discriminazione in campo lavorativo e realizzare una uguaglianza di opportunità.
La ‘filosofia" di questa raccomandazione è stata recepita in Italia dalla legge 125/9 sulle azioni positive.

* 1991: Raccomandazione della Commissione sulle molestie sessuali sul lavoro, alle quali è stato affiancato un codice di buona condotta.
Il testo della raccomandazione, che non ha valore vincolante, sollecita i Quindici ad adottare provvedimenti volti ad eliminare gli atti di umiliazione e di intimidazione sessuale che bersagliano gli individui più bisognosi e quindi più "ricattabili", come le donne divorziate o separate, le giovani al primo impiego o con contratti precari, ma anche le categorie più indifese quali handicappati, omosessuali e minoranze etniche.
Il codice, invece, fornisce ad imprenditori, sindacati e lavoratori gli orientamenti per prevenire le molestie sessuali e garantire l’attuazione rapida di procedure, prima informali poi legali, per risolvere il problema ed evitarne la ripetizione.

* 1992: Raccomandazione del Consiglio sulla custodia dei bambini.
Il testo invita i governi nazionali ad approntare una serie di misure volte a creare strutture economicamente accessibili e di buona qualità per la custodia infantile, aumentare i congedi parentali nonché dividere più equamente all’interno di una coppia di genitori le responsabilità familiari che derivano dalla custodia e dall’educazione dei figli.

* 1994: Memorandum della Commissione sulla parità di retribuzione per lavori di uguale valore.
È volto a potenziare la politica esistente in materia di pari opportunità tra donne e uomini. Il testo, oltre a chiarire il significato dei concetti di lavoro di pari valore, di classificazione e valutazione professionale, di discriminazione e remunerazione, presenta alcune misure destinate alla realizzazione concreta dell’equa retribuzione.

* 1994: Risoluzione del Consiglio sulle pari opportunità nell’ambito dei Fondi Strutturali.
Il Consiglio invita gli Stati membri a far sì che la promozione del principio di pari opportunità tra uomini e donne sul mercato del lavoro sia debitamente considerato nelle azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo, in particolar modo in quelle mirate a migliorare la posizione delle donne sul mercato del lavoro e facilitarne l’inserimento nei settori di attività economica.

* 1994: Risoluzione del Consiglio sulle pari opportunità nella strategia di crescita economica.
Con questa risoluzione il Consiglio ribadisce l’importanza di realizzare gli obiettivi che possono facilitare e migliorare la partecipazione delle donne alla strategia di crescita economica volta all’aumento dell’occupazione in seno all’Unione. In particolare, il Consiglio invita la Commissione a tenere conto di tutti questi obiettivi nel corso dell’elaborazione del Quarto programma d’azione per le pari opportunità.
* 1995: Conferenza di Pechino. Conferenza Mondiale delle nazioni Unite sulle donne.
Elaborazione di una Piattaforma d’ Azione sulle iniziative dei governi, delle organizzazioni internazionali e della società civile in favore delle donne.

*1996: Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione del principio di mainstreaming.

* 1996: Codice di condotta per l’applicazione della parità retributiva tra uomini e donne per lavori di pari valore.
Partendo dalle motivazioni che determinano il permanere di differenziali retributivi tra uomini e donne, il codice si rivolge in particolare a imprese e partners sociali.
Il testo propone alle parti l’adozione, su base volontaria, di interventi di monitoraggio delle retribuzioni per identificare le cause delle discriminazioni salariali e piani di azione per rimuoverle.

*1997:Trattato di Amsterdam : all’art. 3 recita: L’Unione Europea mira ad eliminare le ineguaglianze nonché a promuovere la parità tra uomini e donne.
All’art. 13 introduce la procedura con cui predisporre i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, rendendo così sistematico il principio del mainstreaming.
Una novità introdotta con il Trattato di Maastricht, attraverso il protocollo aggiuntivo sul Dialogo Sociale - integrato oggi nel nuovo Trattato di Amsterdam - è la possibilità per le parti sociali, sindacati e imprenditori, di arrivare ad accordi su determinate materie. In base a questa procedura, la dichiarata volontà delle parti di arrivare ad un accordo sospende l’iniziativa legislativa della Commissione: se l’accordo viene raggiunto, diventa legge comunitaria attraverso una direttiva o una decisione. Questo è quanto è successo sul tema dei congedi parentali e del part-time.

* 1997: Relazione della Commissione del 22/05/97 sulla situazione della salute delle donne nella Comunità europea e risoluzione del Consiglio del 04/12/97 sulla relazione. La Relazione della Commissione, che fornisce una serie di dati, si pone l’obiettivo di evidenziare la necessità di analisi e interventi sulla salute delle donne nelle varie fasi della vita; la risoluzione del Consiglio ha l’obiettivo dì migliorare i sistemi di rilevazione dei dati per consentire un’azione comunitaria maggiormente incisiva.

* 1998: Rapporto della Commissione sull’applicazione della raccomandazione del 31/03/92 relativa alla custodia dei bambini.
Il rapporto riafferma il ruolo essenziale delle disposizioni in materia di servizi all’infanzia miranti a conciliare vita lavorativa e familiare nell’Unione europea.
La relazione è stata ispirata da un’indagine della Commissione nei Paesi Ue che ha rilevato le misure esistenti suddividendole in quattro grandi categorie: qualità dei servizi, congedi parentali, misure riguardanti il lavoro, condivisione delle responsabilità.
Il tema delle Pari Opportunità è entrato nel settore del pubblico impiego con l’accordo intercompartimentale DPR 23/8/1987, che all’art. 16 prevedeva che “in sede di contrattazione di comparto saranno definiti misure e meccanismi atti a consentire una reale parità uomo-donna nell’ambito del pubblico impiego”.

*2000: Consiglio Europeo Straordinario di Lisbona
Riuniti nel marzo del 2000 a Lisbona, i capi di Stato e di governo dell'Unione Europea hanno lanciato l'obiettivo di fare dell'Europa "l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo" entro il 2010. Da allora, le diverse misure da mettere in atto per raggiungere questo obiettivo hanno preso il nome di "Strategia di Lisbona".
La strategia di Lisbona è incentrata sulla realizzazione di obiettivi concreti, da realizzare entro il 2010:
• raggiungere un tasso medio di crescita economica del 3% circa;
• portare il tasso di occupazione al 70%;
• far arrivare il tasso di occupazione femminile al 60%.

*2006 Road Map: Una Tabella di Marcia Per La Parità tra Donne e Uomini
per le Pari Opportunità.

Comunicazione della Commissione Al Consiglio, Al Parlamento Europeo, Al Comitato Economico e Sociale Europeo e Al Comitato delle Regioni.
L'esecutivo dell'Unione europea ha pubblicato la roadmap per combattere la "disparità" tra gli uomini e le donne, a casa e sul lavoro, entro il 2010. Il progetto, che ha lo scopo di sensibilizzare i "Venticinque" sul tema, prevede la revisione dell'intera legislazione comunitaria sull'eguaglianza di genere per ottenere un livellamento dei salari tra uomini e donne.
Nella roadmap sono indicati i settori prioritari di azione per i prossimi cinque anni:
• indipendenza economica per uomini e donne; conciliazione nella vita professionale, familiare, e privata;
• rappresentanza nella presa di decisioni;
• sradicamento di ogni forma di violenza e tratta di esseri umani basata sul genere;
• eliminazione degli stereotipi uomo-donna nella società;
• promozione dell'eguaglianza tra i sessi all'esterno dell'Ue.

*2006: Direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2006
"Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante l'attuazione del principio delle Pari Opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)"

*2006: Patto Europeo per la parità di genere
Consiglio Europeo (Conclusioni della Presidenza, allegato II del 23-24 marzo 2006)

*2007: Relazione della Commissione Europea del 7 febbraio 2007 COM(2007) 49 definitivo
Relazione della Commissione al consiglio, al parlamento europeo, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni sulla "parità tra donne e uomini - 2007"

*2007: Risoluzione del Parlamento Europeo sulla "Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010" del 13 marzo 2007

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