Castelli Alida Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Ottobre 2007
La Costituzione e le donne
1° febbraio 1945, Decreto Legislativo N. 23
Estensione alle donne del diritto di voto.
1948 - Costituzione. Repubblicana, Artt. 3 e 37
La Costituzione repubblicana del 1948 sancisce in via definitiva il principio della parità tra uomo e donna, sia a livello generale, attraverso il principio di eguaglianza, formale e sostanziale di cui all’art.3, sia con disposizioni specificatamente riferite alla famiglia, al lavoro ed alle attività pubbliche.
Le disposizioni costituzionali innovano profondamente l’ordinamento previgente, che escludeva le donne da qualsiasi attività di rilievo pubblico e differenziava profondamente all’interno della famiglia la posizione della moglie da quella del marito.
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali”.
“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione…”
2003 - Riforma della Costituzione Art. 51
“La Repubblica promuove, con appositi provvedimenti, le Pari Opportunità tra donne e uomini”
LE LEGGI PER IL LAVORO
LEGGE 26 agosto 1950, N. 860
Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri
Prima legge di tutela della lavoratrice madre. Sancisce, tra l’altro, il divieto di licenziare le lavoratrici durante il periodo di gestazione e durante il periodo, pari ad otto settimane dopo il parto, di astensione obbligatoria dal lavoro. Viene, inoltre, ribadito l’obbligo per i datori di lavoro di istituire le “camere di allattamento”. LEGGE 9 gennaio 1963, N. 7
Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio
Si introduce il principio del divieto di licenziamento a causa di matrimonio per tutte le imprese private, con esclusione di quelle addette ai servizi familiari e domestici. Sono nulle le clausole di qualsiasi genere contenute nei contratti che prevedono il licenziamento in conseguenza del matrimonio, se attuati nel periodo intercorrente dalla richiesta di pubblicazione matrimoniale sino ad un anno dopo la celebrazione delle nozze. LEGGE 9 febbraio 1963, N. 66
Ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni
La donna può accedere a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, compresa la magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.
L’arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari. LEGGE 3 luglio 1965, N. 929
Legge di esecuzione della direttiva n. 100 del Bureau International du Travail (BIT), sancisce l’uguaglianza di remunerazione tra manodopera maschile e femminile. LEGGE 6 dicembre 1971, N.1044
Piano quinquennale per l’istituzione degli asili-nido comunali con il concorso dello Stato
Lo Stato, riconoscendo che l’assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico, assegna alle regioni fondi speciali per la concessione di contributi in denaro ai comuni. In particolare la legge punta a realizzare, nel quinquennio 1972-76, la costruzione di almeno 3.800 asili-nido comunali. LEGGE 30 dicembre 1971, N.1204
Tutela delle lavoratrici madri
Viene introdotto per la prima volta il concetto fondamentale di maternità non solo come valore individuale ma come valore “sociale” cui quindi la società tutta deve farsi carico. Predispone una serie di rimedi assistenziali, economici e normativi che consentano alla donna di continuare a svolgere il proprio lavoro senza compromettere la cura dei figli e le connesse attività familiari. LEGGE 9 dicembre 1977, N. 903
Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
Viene per la prima volta introdotto il concetto di parità e non solo di tutela delle lavoratrici; viene sancita l’estensione del diritto di assentarsi dal lavoro anche al padre lavoratore, in alternativa alla madre. Per effetto di questa legge si registra un forte incremento dei livelli di occupazione femminile, anche perché si proibisce la ricerca di personale, selezionata per sesso, e si unificano le liste di collocamento fino a quel momento divise per sesso. LEGGE 29 dicembre 1987, N. 546
Indennità di maternità per le lavoratrici autonome
Vengono riconosciuti anche alle donne lavoratrici autonome i diritti delle lavoratrici dipendenti. LEGGE 11 dicembre 1990, N. 379
Indennità di maternità per le libere professioniste
I diritti delle lavoratrici dipendenti vengono estesi anche alle libere professioniste. LEGGE 10 aprile 1991, N. 125
Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro
Lo Stato Italiano con questa legge recepisce i principi del Trattato di Amsterdam.
Si introduce a completamento del concetto di parità tra uomo e donna nel lavoro il concetto di pari opportunità , di azione positiva per rimuove gli ostacoli e il concetto di discriminazione indiretta. Viene istituito il comitato pari opportunità a livello nazionale e la figura della consigliera di parità. Tale figura viene ulteriormente ribadita e precisata nei suoi compiti dalle modifiche successive (D. L. n° 196 del 23 maggio 2000) LEGGE 25 febbraio 1992, N. 215
Azioni positive per l’imprenditoria femminile
Si istituisce un fondo nazionale per lo sviluppo del lavoro autonomo delle donne.
DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, N.626
Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
Il decreto, contenendo una serie di disposizioni che prevedono l'organizzazione della funzione di sicurezza in tutti i luoghi di lavoro e l'obbligo della valutazione dei rischi e della individuazione delle misure di prevenzione e protezione, è diventato la normativa fondamentale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. LEGGE 29 ottobre 1999, N. 380
Delega al Governo per l’istituzione del servizio militare volontario femminile
E’ permesso anche alle donne l’accesso alla carriera militare, mediante la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in servizio volontario, nelle Forze Armate e nella Guardia di Finanza. LEGGE 28 dicembre 1999, N. 493
Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni domestici
Sono obbligati ad assicurarsi coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui dimora, ad esclusione di coloro che svolgono altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale. Il premio è a carico dello Stato se l'assicurato ha un reddito che non supera i 4.648,11 Euro e se appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22 Euro.
Ulteriori Informazioni:
• presso tutte le Sedi INAIL (Numero verde 803888) LEGGE 8 marzo 2000, N. 53
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi nelle città
La legge mira a promuovere un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante l’istituzione dei congedi dei genitori e l’estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap.
Da un lato la legge destina ad un Fondo per l’occupazione un congruo contributo a favore delle aziende che prevedano azioni positive in favore della flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, dall’altro consente ai genitori di usufruire di particolari forme di flessibilità, tra le quali part-time reversibile, telelavoro, lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata ed in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato.
Nello specifico, l’utilizzo della banca delle ore è una scelta libera del singolo lavoratore che può depositare una parte delle ore prestate come lavoro straordinario in un conto individuale, dal quale può attingere secondo le sue esigenze a determinate condizioni e rispettando alcune regole. Il lavoratore che decide di mettere un certo numero di ore in banca, lo deve fare mese per mese in modo da valutare le proprie esigenze e bisogni e decidere se avere più salario o più tempo per sè. DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2000 n. 196
Disciplina delle attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive
Modifica migliorandola la legge n. 125 del 1991 introducendo tra l’altro le Consigliere provinciali di Pari Opportunità aumentandone le competenze. Introduce l’obbligo dei Piani Triennali di Azione Positiva nelle Pubbliche Amministrazioni FINANZIARIA 2003, ART. 91
Asili nido nei luoghi di lavoro
Al fine di assicurare un’adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, viene istituito un fondo a tasso agevolato per finanziare la realizzazione delle strutture.
2007: Direttiva del 23 maggio 2007
Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche.
Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione - Ministra per i Diritti e le Pari Opportunità.
Obiettivo della Direttiva è quello di sollecitare la piena attuazione delle disposizioni vigenti in materia di parità nel pubblico impiego, mettendo in atto le misure esistenti a tutela delle donne, come quelle relative alla maternità, ma anche le norme sul congedo parentale e sulla composizione delle commissioni di concorso.
Le donne impiegate nella Pubblica Amministrazione rappresentano il 54% del personale: da qui, dunque, è bene cominciare a lavorare per valorizzare la presenza femminile, favorire la carriera delle donne in posizioni apicali e sostenere politiche organizzative tese alla conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro. La dissonanza tra la presenza delle donne nel pubblico impiego e il limitato avanzamento professionale è anche una questione di democrazia: un gap che la Direttiva mira a colmare, per garantire una maggiore efficienza e un migliore funzionamento della macchina pubblica, anche in attuazione dei principi costituzionali. LEGGE (in attesa di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale) approvata in via definitiva al senato il 25/09/2007
Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera.
Approvato in via definitiva dal Senato il 25 settembre scorso un disegno di legge recante "Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera"
Le disposizioni appena approvate stabiliscono che le dimissioni volontarie dal lavoro, per essere valide, devono essere presentate su appositi moduli.
I moduli, che avranno una validità di 15 giorni, riporteranno un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile.
Obiettivo delle nuove disposizioni, informa il Governo, è quello di eliminare la prassi, purtroppo non infrequente, delle false dimissioni, cioè delle dimissioni in bianco fatte sottoscrivere al lavoratore o alla lavoratrice nel momento dell'assunzione.
Il testo approvato approvato dal Senato dove essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entro tre mesi dall'entrata in vigore il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, dovrà definire le caratteristiche dei moduli.
Decreto Legislativo 11 Aprile 2006, N. 198
"Codice Delle Pari Opportunità Tra Uomo e Donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 Novembre 2005, N. 246" Decreto Legislativo N. 151 Del 2001, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge n. 53 del 2000. Il codice delle pari opportunità e il testo unico a sostegno della maternità e paternità, racchiudono oggi tutta la normativa italiana che riguarda il rapporto donne e lavoro e i congedi parentali.
LE LEGGI PER I RAPPORTI NELLA FAMIGLIA E LA TUTELA DELLE DONNE
LEGGE 1° dicembre 1970, N. 898
Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
Meglio conosciuta come legge “sul divorzio”, introduce non solo la possibilità di separarsi e successivamente divorziare, ma importanti norme sulla tutela dei minori e sulla tutela del coniuge più debole. LEGGE 19 maggio 1975, N. 151
Riforma del diritto di famiglia
Attua il principio costituzionale dell’eguaglianza dei coniugi. È la più importante legge che modifica i rapporti all’interno della famiglia. Da un lato registra trasformazioni che erano già presenti nella società italiana, dall’altro pone fine a norme antiche e particolarmente “odiose” per la donne e per i minori. Viene abolito il concetto di “capofamiglia” unico capo indiscutibile nella famiglia, e si riconoscono i diritti, anche economici per entrambi i coniugi. LEGGE 29 luglio 1975, N. 405
Istituzione dei consultori familiari
Vengono istituiti con una programmazione regionale i Consultori familiari avente carattere socio-sanitario per la tutela della salute riproduttiva delle donne. LEGGE 22 maggio 1978, N. 194
Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza
Le norme contenute nel testo, erroneamente noto come “legge sull’aborto”, aumentano i finanziamenti per i consultori familiari, e disciplinano l’interruzione volontaria della gravidanza, ponendo fine alle pratiche illegali, e normando in maniera precisa e severa il ricorso all’aborto. Contiene anche numerosi interventi rivolti alla prevenzione della pratica abortiva. LEGGE 5 agosto 1981, N. 442
Abrogazione della rilevanza penale della causa d’onore e del matrimonio riparatore
L’art. 587 del Codice Penale riguardava l’omicidio come delitto di genere in quanto relativo alla moglie, alla figlia e alla sorella. La donna era dunque l’oggetto, il contenitore dell’onore, mentre l’onore apparteneva al soggetto maschile con cui la donna era in relazione. LEGGE 15 febbraio 1996, N. 66
Norme contro la violenza sessuale
Riformando il codice “Rocco” si riconosce sostanzialmente che la violenza sessuale non è reato contro la morale, ma contro una persona, con le modifiche importanti che ciò comporta dal punto di vista giudiziario. Vengono inasprite le pene, in special modo contro la violenza ai minori e la violenza di gruppo, casistiche che in quegli anni cominciano ad emergere con frequenza sempre più preoccupante. LEGGE 23 dicembre 1998, N. 448
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
Istituisce il diritto ad un assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (Art. 65) e prevede importanti misure a sostegno dei nuclei familiari. LEGGE 5 aprile 2001, N. 154
Misure contro la violenza nelle relazioni familiari
Qualora il coniuge o il convivente abbia tenuto “condotta pregiudizievole”, per tutelare l’incolumità della persona offesa, il giudice può adottare come misura cautelare, l’allontanamento dell’imputato dalla casa familiare o anche il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati abitualmente dalla persona offesa. Il giudice può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati di sussistenza.
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