Leggi Amiche - "il divieto di discriminazione per motivi di età ha acquisito rilevanza nell’ordinamento giuridico italiano solo di recente"...
Natalia Maramotti Lunedi, 26/10/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Ottobre 2009
Quest’anno a causa dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del novembre 2008, che ha condannato la Repubblica italiana per la normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a percepire la pensione di vecchiaia ad età diverse a seconda che siano uomini o donne, il dibattito sulla discriminazione per età è divenuto di dominio pubblico.
Del resto il divieto di discriminazione per motivi di età ha acquisito rilevanza nell’ordinamento giuridico italiano solo di recente, a seguito dell’emanazione della direttiva n. 2000/78.
Prima di tale data lo si rinveniva tra le fonti internazionali nell’art 13 del trattato CE, successivamente è stato poi solennemente inserito nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea all’art 21. Nel nostro ordinamento ha fatto il suo ingresso con il dlgs 216 del 2003 di recepimento della direttiva prima citata, in cui compare tra i diversi fattori di discriminazione vietati.
Sino a non molto tempo addietro le discriminazioni basate sull’età erano sostanzialmente accettate sulla base di una sorta di senso comune che portava a ritenere che gli anziani avessero già avuto ciò che a loro spettava e questo legittimava una loro “messa da parte” a beneficio delle giovani generazioni.
Il processo di invecchiamento della popolazione europea, destinato a non arrestarsi almeno nel breve periodo, ha determinato riflessioni differenti originate, in primis, come spesso accade, da motivazioni economiche.
Le politiche del lavoro elaborate in sede comunitaria infatti prevedono l’incremento della partecipazione degli anziani al mercato del lavoro e diversi atti comunitari riportano il concetto della promozione della prosperità e della solidarietà tra generazioni.
Ma vediamo quali principi in materia introduce la direttiva e il decreto di recepimento vigente nel nostro ordinamento: innanzitutto l’ambito di applicazione del divieto di discriminazione per età riguarda l’accesso al lavoro, l’affiliazione e la partecipazione alle attività delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, non invece i regimi di sicurezza e protezione sociale.
La ristrettezza del campo di applicazione è il limite più significativo della direttiva, infatti vi sono innumerevoli ambiti della vita sociale nei quali si possono rilevare condotte discriminatorie a carico della popolazione anziana, ad esempio l’ambito sanitario, dei trasporti, e dei servizi sociali, che più incisivamente fanno rilevare la propria inadeguatezza rispetto alle esigenze degli anziani.
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