Leggi Amiche - Permessi di soggiorno, quote, Sportello Unico...
Natalia Maramotti Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Gennaio 2009
Sebbene tra la prima (luglio/agosto 2008) e questa seconda puntata l’effetto della crisi si senta anche sul nostro Paese con la conseguente incidenza anche sulle possibilità di lavoro per le/i immigrate/i, vorrei concludere la trattazione della questione. Dicevamo che l’ingresso in Italia per lavoro subordinato, anche stagionale, avviene attraverso il meccanismo dei flussi: ogni anno uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri stabiliscono quote massime di stranieri/e da ammettere nel territorio nazionale. Il datore di lavoro italiano o straniero che soggiorni regolarmente in Italia, che vuole instaurare un rapporto di lavoro con uno straniero/una straniera, deve fare domanda su appositi moduli allo Sportello unico per l’immigrazione della Provincia.
Quest’ultimo inoltra la richiesta al Centro per l’Impiego competente in relazione alla residenza o alla sede legale del datore di lavoro richiedente, che la diffonde in via telematica a tutti gli altri Centri; dopo 20 gg il Centro Impiego trasmette allo Sportello Unico la certificazione negativa, se nessun lavoratore italiano o comunitario ha presentato domanda per quella offerta di lavoro oppure, qualora sia accaduto, se il datore di lavoro conferma la volontà di coprire quel posto di lavoro con uno straniero.
A questo punto lo Sportello Unico sente la Questura circa la sussistenza o meno di motivi che ostacolino l’ingresso o il soggiorno del lavoratore straniero in Italia (motivi che possono riguardare tanto il datore di lavoro, quanto il lavoratore/la lavoratrice). Trascorsi 40 gg da tale richiesta lo Sportello Unico rilascia il nulla osta nel rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dai flussi di ingresso.
A richiesta del datore di lavoro lo Sportello Unico inoltra la documentazione, comprensiva del nulla osta, al consolato del paese di residenza dello straniero, il quale rilascia il visto d’ingresso.
Entro 8gg giorni dall’ingresso in Italia lo straniero/la straniera deve firmare il contratto di soggiorno per lavoro presso la Sportello Unico ed entro gli 8 gg successivi può chiedere il conseguente permesso di soggiorno.
La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal relativo contratto di soggiorno e comunque non può superare un anno se il contratto di lavoro è a tempo determinato, 2 anni se il contratto è a tempo indeterminato.
Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro può essere utilizzato anche per altre attività consentite, quali studio e formazione, senza bisogno di essere convertito.
Analogamente il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente che venga svolta dal titolare un’attività lavorativa a certe condizioni: ossia per un massimo di 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, entro il limite massimo di 1040 ore.
Prima della scadenza il permesso per motivi di studio o formazione può essere convertito in permesso per motivi di lavoro, entro i limite delle quote flussi consentite.
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