Leggi amiche - Quali sono i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori stranieri che giungono sul nostro territorio e vi soggiornano con un titolo che ne legittima la presenza?
Natalia Maramotti Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Luglio 2008
Tempi duri per i migranti, donne o uomini che siano. Il governo della paura, utile strumento per distogliere gli italiani, sempre più insicuri, da altri seri problemi che affliggono il Paese e deprimono la sua speranza di futuro, ha introdotto l’equazione “clandestino = reo”.
La incoercibile motivazione che muove i flussi migratori è in realtà l’umanisssima aspirazione a cercare un futuro migliore per se stessi, o se stesse (posto che oggi molti progetti migratori sono al femminile), attraverso la ricerca di un lavoro.
Ma quali sono i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori stranieri che giungono sul nostro territorio e vi soggiornano con un titolo che ne legittima la presenza?
Innanzi tutto è bene ricordare che tutti i lavoratori/le lavoratrici, stranieri/e o no, hanno gli stessi diritti rispetto al trattamento economico e normativo.
Bisogna tuttavia distinguere cittadini comunitari ed extracomunitari; in attuazione dei principi già previsti dal Trattato istitutivo della Comunità Europea del 25 marzo 1957 e di successive disposizioni, la legge italiana riconosce al cittadino/a comunitario/a il diritto di entrare e permanere nel territorio italiano anche per motivi di lavoro.
A tale scopo il soggetto interessato deve essere in possesso della carta di soggiorno, che può ottenere senza particolari condizioni, è solo richiesto che segnali entro tre giorni dal proprio ingresso la presenza sul territorio italiano all’autorità di pubblica sicurezza.
La stessa normativa si applica a paesi che hanno stipulato accordi particolari con la Comunità Europea quali l’Islanda, il Liechtestein, la Norvegia e la Confederazione Svizzera. Diversa normativa invece riguarda i cittadini extracomunitari per quanto concerne il loro ingresso e soggiorno.
L’ingresso in Italia per lavoro subordinato, anche stagionale, avviene attraverso il meccanismo dei flussi: ogni anno uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri stabiliscono quote massime di stranieri da ammettere nel territorio nazionale.
Il datore di lavoro italiano o straniero che soggiorni regolarmente in Italia, che vuole instaurare un rapporto di lavoro con uno straniero, deve fare domanda su appositi moduli allo Sportello unico per l’immigrazione della Provincia in cui risiede, o in cui ha sede legale l’impresa. La domanda potrà essere numerica o nominativa. Il primo caso si verifica quando il datore di lavoro non ha conoscenza diretta del/della lavoratore/lavoratrice straniero/a.
La domanda deve precisare le generalità del datore di lavoro, la ragione sociale dell’impresa, la sua sede e l’indicazione del luogo di lavoro.
Se la richiesta è nominativa vanno indicate le generalità del lavoratore che si intende assumere, se è numerica semplicemente il numero che necessita.
Va poi indicato il trattamento economico e l’impegno al pagamento delle spese di viaggio per fare ritorno al paese di provenienza.
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