Leggi amiche - Per la tutela delle persone prive di autonomia per menomazioni fisiche o psichiche
Natalia Maramotti Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Maggio 2007
“Generazione sandwich” la chiamano così la generazione delle donne 50enni stretta tra il carico di cura derivante dall’accudimento di figli che si rendono autonomi sempre più avanti negli anni e dall’impegno verso la famiglia di origine, dove una madre o un padre, quando non entrambi, richiedono cure e assidua presenza a causa di patologie invalidanti, come l’Alzheimer o la demenza senile, assai frequenti oggi che la vita si è straordinariamente allungata.
Accanto a questi problemi spesso ci si trova nella penosa situazione di dover dare una risposta giuridicamente valida alla incapacità di provvedere ai propri interessi che accompagna malattie come quelle citate. Si vorrebbe intervenire nel modo più rispettoso possibile, per non negare anche quel piccolo margine di autonomia di cui ancora dispone la persona colpita da una malattia che determina una menomazione psichica.
Allora che fare? L’amministratore di sostegno è un istituto introdotto di recente nel nostro ordinamento (L. 6/04) al fine di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con l’intento di introdurre disposizioni meno rigide di quelle dell’interdizione e dell’inabilitazione.
L’istituto soccorre anche chi sia temporaneamente incapace di provvedere ai propri interessi a causa di una infermità parziale o temporanea ovvero di una menomazione fisica o psichica non tanto grave da richiedere il ricorso all’interdizione.
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno a differenza dell’interdetto, conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza dell’amministratore di sostegno, i cui poteri devono essere strettamente attagliati al caso concreto.
L’istituto in una prima fase, ha presentato difficoltà applicative infatti taluni tribunali hanno rilevato una presunta coincidenza tra i presupposti dell’amministratore di sostegno e quelli dell’interdizione. E’ stata coinvolta anche la Corte Costituzionale che ha riconosciuto la piena legittimità costituzionale della nuova figura, precisando che spetta al giudice l’individuazione dell’istituto che garantisce la tutela più adeguata alla condizione dell’incapace. L’amministratore di sostegno viene scelto, per quanto possibile, nello stesso ambito familiare; può essere nominato tale il coniuge, purché non legalmente separato, la persona legalmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello e la sorella e comunque un parente entro il 4° grado.
I suoi poteri vengono annotati a margine dei registri di stato civile, al fine di consentire ai terzi la legittimità del suo operato.
La persona interessata alla nomina può presentare richiesta al giudice tutelare del luogo dove il beneficiario dell’amministrazione di sostegno risiede o è domiciliato; il giudice tutelare entro 60 gg provvederà alla nomina.
Inoltre i responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono fornirne notizia al Pubblico Ministero.
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