Login Registrati
La tutela della lavoratrice madre nel nostro ordinamento a seguito della più recente evoluzio

La tutela della lavoratrice madre nel nostro ordinamento a seguito della più recente evoluzio

Il presente contributo ha come fine quello di riassumere brevemente tutte le facoltà e le tutele che lavoratrici madri hanno a disposizione per coniugare le esigenze di vita familiare e quelle lavorative.

Venerdi, 22/11/2013 - Numerose donne al giorno d'oggi non conoscono ancora tutti i diritti che la legge pone a loro favore nel periodo di gravidanza e nel periodo successivo, complice anche il continuo susseguirsi di norme in materia e la presenza di una normativa estremamente frastagliata.



Il presente contributo ha come fine quello di riassumere brevemente tutte le facoltà e le tutele che le lavoratrici madri hanno a disposizione per coniugare le esigenze di vita familiare e quelle lavorative.



Le tutele relative alla maternità e alle cure parentali sono andate sempre aumentando (legge 1204/1971, integrata successivamente dalla legge 903/1977 e 53/2000) fino ad essere raccolte in un lungo testo unico (D.lgs 151/2001 contenente il TU delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, integrato e modificato dal D.lgs 115/2003).



La recente Legge Fornero (L. 92/2012) è intervenuta anche in materia di parità di trattamento tra uomo e donna ed in particolare su due punti. Il primo concerne il licenziamento comminato in violazione delle norme di protezione della maternità. Il secondo introduce nuovi strumenti di sostegno alla genitorialità.

Per tutelare la salute della lavoratrice madre è vietato dalla legge adibire la stessa a lavori c.d. pericolosi dal principio della gestazione sino al settimo mese di età del bambino ed in ogni caso è fatto divieto di adibirla a lavori notturni.

La legge prevede l'obbligo di astensione dal lavoro per la lavoratrice da 2 mesi prima del parto sino a 3 mesi dopo (congedo di maternità). Tuttavia la lavoratrice può scegliere di spostare l'astensione obbligatoria nel periodo da 1 mese prima del parto a 4 mesi dopo.

Inoltre nei primi 8 anni di vita del figlio, la legge prevede la possibilità per i genitori lavoratori di astenersi dal lavorare per 10 mesi.



Altro aspetto molto importante e delicato concerne il rientro della lavoratrice madre e la conservazione del posto di lavoro della stessa.

La legge di fatto stabilisce il divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza sino al compimento di 1 anno di età del figlio e l'obbligo di convalida delle dimissioni presentate in questo stesso periodo.

La lavoratrice madre ha diritto altresì a conservare il proprio posto di lavoro ed a rientrare nella stessa unità produttiva precedente con le medesime mansioni.



Tale ultimo aspetto riveste grande importanza per la lavoratrice sia da un punto di vista strettamente professionale che psicologico ed è per tale motivo che la L. 92/2012 ha espressamente contemplato le ipotesi di licenziamento illegittimo, ovverosia irrogato in violazione delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità. Il nuovo testo dell'art. 18 L.92/2012 sancisce di fatti che tale licenziamento dovrà essere considerato nullo e la lavoratrice madre avrà diritto a:



essere reintegrata nel posto di lavoro con le medesime mansioni alle quali era precedentemente adibita;

risarcimento del danno;

versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;

scegliere tra la reintegra e l'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità globali di fatto.



Tuttavia nonostante il rafforzamento delle tutele poste in favore della lavoratrice madre, l’effettività di tali normative risulta ancora debole; al riguardo ritengo che uno dei motivi sia la scarsa informazione relativamente a tale materia per cui spesso le lavoratrici ignorano i loro diritti o hanno difficoltà a muoversi autonomamente in un ambito di per sé alquanto complesso.

Pertanto, tenendo conto dei preoccupanti dati statistici che pongono l'Italia in una posizione penalizzante per quanto riguarda l' occupazione femminile in generale e la limitata presenza delle donne nelle posizioni professionali di vertice, è necessario, oggi più che mai, che le donne si attivino concretamente per ottenere il pieno rispetto delle norme a loro favore, rivolgendosi ad esperti che le consiglino in presenza di difficoltà e di sopraffazioni.

Lascia un Commento

©2019 - NoiDonne - Iscrizione ROC n.33421 del 23 /09/ 2019 - P.IVA 00878931005
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®