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La PAS non esiste: la conferma della Cassazione

La PAS non esiste: la conferma della Cassazione

D.i.Re sulla PAS: l'Ordinanza della Cassazione fondamentale, andrebbero riviste tante sentenze alla luce di questo testo

Venerdi, 21/05/2021 - Riceviamo e pubblichiamo
“Una ordinanza fondamentale, che riconosce quanto i centri antiviolenza sostengono da tantissimo tempo e che può imprimere una svolta alla gestione di tanti processi evitando che le CTU continuino a utilizzare concetti come ‘sindrome della madre malevola’ o ‘alienazione genitoriale’. Paradossalmente, alla luce di questa Ordinanza andrebbero rivisti tutti i processi che hanno decretato l’allontanamento di bambini e bambine dalle madri che hanno subito violenza”.
Ad affermarlo Antonella Veltri, presidente di D.i.Re, a proposito dell’Ordinanza 13217/2021 della Corte di Cassazione che ha ribaltato la sentenza della Corte d’appello di Venezia che aveva stabilito l’affidamento super-esclusivo di una bambina al padre sulla base di una CTU che definiva la donna, di origine ivoriana, inadeguata nella sua capacità genitoriale.
L’Ordinanza della Cassazione, “pur non parlando di violenza contro le donne, smonta pezzo per pezzo quello che abbiamo visto accadere troppe volte a donne che hanno subito violenza e ai loro figli e figlie nelle cause di separazione e affidamento, e con il riferimento alla teoria del Tätertyp di stampo nazista mostra come oggi si sia andati ben oltre”, aggiunge l’avvocata Titti Carrano, “arrivando a formulare delle sentenze di allontanamento dei figli dalla madre in base solo alla presunzione che i suoi comportamenti siano la causa della paura dei figli per il padre, anziché basarsi sull’accertamento dei fatti di violenza che hanno vissuto o a cui hanno assistito, cosa che invece ora questa ordinanza chiede espressamente ai giudici di fare”.
“Oggi le CTU non citano più espressamente la PAS, riconosciuta come teoria senza fondamento scientifico, ma descrivono comportamenti addirittura ‘inconsapevoli’ delle madri che sarebbero ‘alienanti’, ‘simbiotici’ e ‘ostativi’, per cui l’unico modo per costringere i bambini e le bambine a riprendere le relazioni con il padre di cui hanno paura diventa l’interruzione forzata della loro relazione con la madre”, denuncia Carrano, “senza considerare minimante il danno enorme che separare i figli dalla madre potrebbe avere per questi bambini e bambine, e facendo di fatto a pezzi il principio del superiore interesse del minore che deve governare le decisioni dei magistrati”, spiega Carrano.
L’uso pervasivo delle CTU a cui sono sottoposti i minori, “è stato condannato anche da un decreto recente della Corte d’appello di Roma, il decreto 108 dell’8 marzo 2021”, ricorda Carrano, dove si legge espressamente che “Sottoporli ad una CTU psicologica mirata a scandagliare il loro funzionamento per spingerli a modificare questa posizione così chiaramente assunta costituirebbe infatti da un lato una attività istruttoria meramente esplorativa, in quanto diretta a ricercare eventuali cause psicopatologiche di un disagio del quale sono già emerse chiare e adeguate cause fattuali, dall’altra, e di conseguenza, una delle ipotesi più tipiche di vittimizzazione secondaria stigmatizzata dall’art. 31 della Convenzione di Istanbul”.
“Questa Ordinanza illumina e condanna tutte le distorsioni procedurali tipiche della vittimizzazione secondaria, ed è in linea con le conclusioni del GREVIO che aveva già segnalato l’impatto dei pregiudizi sessisti presenti nel sistema giudiziario nel suo Rapporto sull’applicazione della Convenzione di Istanbul in Italia”, nota la presidente di D.i.Re.
“Ancora una volta si evidenzia quanto il sistema giudiziario non sia attrezzato per affrontare adeguatamente i casi di violenza contro le donne e violenza assistita, cosa che D.i.Re denuncia da decenni”, conclude Veltri.

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