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La famiglia di fatto

La famiglia di fatto

Leggi amiche - Cos’è una famiglia di fatto e quali diritti sorgono a favore dei suoi componenti.

Natalia Maramotti Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Marzo 2008

Viviamo in uno strano paese dove riconoscere rilevanza giuridica a fenomeni che l’hanno ricevuta sul piano sociale diviene estremamente complesso, perché lo sguardo alle realtà di fatto, a cui il diritto dovrebbe dare dignità giuridica, passa attraverso la lente dell’ideologia.

Così dopo una stagione, ormai trascorsa da un anno, in cui ci si appassionava ai “dico” ed un’altra in cui era cambiata la sigla e si parlava di “cus” ovvero contratti di unione solidale, siamo di nuovo daccapo.

Vediamo allora cos’è una famiglia di fatto e quali diritti sorgono a favore dei suoi componenti.

Secondo la giurisprudenza è famiglia di fatto la convivenza tra due persone non legate da vincoli matrimoniali ed eventualmente dai figli da essi procreati e connotata da elementi, peraltro tipici anche del rapporto matrimoniale, quali:coabitazione abituale, assistenza, reciproca collaborazione, contributo ai bisogni comuni.

La famiglia di fatto è dunque vista come una formazione sociale in cui si esprime la personalità dell’individuo, tuttavia la sua rilevanza per l’ordinamento è circoscritta.

La Corte di Cassazione riconosce al/alla convivente la possibilità di richiedere il risarcimento del danno non solo morale ma anche patrimoniale nei confronti di chi abbia cagionato l’uccisione del soggetto con cui conviveva.

La Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto del/della convivente a subentrare all’assegnatario dell’alloggio di edilizia economica o popolare in quanto appartiene al nucleo familiare ed ancora ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni in tema di locazione di immobili urbani nella parte in cui non prevedevano, tra i soggetti che possono succedere nel contratto di locazione in caso di morte del conduttore , il /la convivente.

E’ stata anche dichiarata l’incostituzionalità delle norme in materia di locazione di immobili urbani ad uso abitativo nella parte in cui non prevedevano la successione nel contratto di locazione, in caso di cessazione della convivenza da parte del conduttore, a beneficio del/della già convivente nel caso in cui vi siano figli.

Quanto ai rapporti tra genitori e figli/e, nati nell’ambito di una convivenza, sono equiparati sostanzialmente a quelli che intercorrono in una famiglia legittima; i genitori infatti hanno l’obbligo e il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli, ancorché nati fuori dal matrimonio.

In caso di cessazione della convivenza il genitore affidatario dei figli può continuare ad abitare la casa familiare anche se di proprietà dell’altro convivente.

Naturalmente tra i conviventi non esiste alcun diritto alla successione legittima, pertanto solo attraverso il testamento si puo’ ottenere una qualche tutela in campo successorio, ricordando però che se le disposizioni testamentarie intaccano la quota riservata ai c.d. legittimari, ossia a coloro ai quali la legge riserva una quota intangibile del patrimonio del defunto, gli stessi possono agire in giudizio per reintegrare la legittima attraverso una azione c.d. “di riduzione” delle disposizioni testamentarie o delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva liberamente disporre.



(25 marzo 2008)

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