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La Convenzione di Istanbul

La Convenzione di Istanbul

Sentiamo l’avvocata - Nel mese di maggio 2013, l’Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul

Napolitani Simona Domenica, 22/09/2013 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Settembre 2013

Nel mese di maggio 2013, l’Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul. È importante ripercor-rere insieme i passaggi e i principi più significativi. Gli obiettivi principali sono: proteggere le donne contro la violenza e prevenire, perseguire ed eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, rafforzando l’autonomia e l’autodeterminazione delle donne; predisporre politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica; promuovere la cooperazione internazionale per il contrasto alla violenza. Viene poi chiarita l’espressione “violenza domestica”, che indica tutti “gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”. La Convenzione invita poi gli Stati aderenti a inserire nel loro ordinamento il principio della parità dei sessi e garantire l’applicazione di tale principio vietando discriminazioni nei confronti delle donne e, procedendo, se del caso, all’applicazione di sanzioni.

Sicuramente un profilo importante è quello che riguarda la necessità di campagne di sensibilizza-zione, fondamentali per promuovere cambiamenti dei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.

Si sponsorizzano le case rifugio, istituzione fondamentale per il sostegno alle donne e ai minori vittime di violenza. Non si può tacere il capitolo dedicato al Risarcimento dei danni, che può essere richiesto dalle vittime agli autori di qualsiasi reato previsto dalla Convenzione stessa.

Infine, di gran pregio il riferimento alla “Violenza psicologica”, purtroppo così difficile da definire e da provare. Sul punto la Convenzione prevede che si debba penalizzare un comportamento in-tenzionale mirante a compromettere l’integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce. Speriamo in un’efficace applicazione di questi principi, fine di aiutare realmente tante donne e bambini.

Mail: simonanapolitani@libero.it



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