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Illegittimo imporre il cognome del marito nelle liste elettorali.

Illegittimo imporre il cognome del marito nelle liste elettorali.

La Suprema Corte smentisce l’interpretazione che imponeva l’automatica aggiunta del cognome coniugale.

Sabato, 21/02/2026 - La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3534, depositata in data 17 febbraio 2026, in tema di redazione delle liste elettorali, ha affermato il seguente principio di diritto: “in attuazione del postulato di uguaglianza e di non discriminazione, immanente del nostro ordinamento giuridico ex artt. 3 Cost., 21 della Carta di Nizza e 14 CEDU, anche nella redazione delle liste elettorali, così come sulla tessera elettorale, le donne coniugate sono identificate senza l’indicazione del cognome del marito”.
La Suprema Corte, in molte occasioni ha ribadito che il diritto al nome rientra tra i diritti della personalità, strettamente collegati all’identità personale e alla dignità dell’individuo, chiarendo che è un segno distintivo essenziale della persona e che la sua tutela non riguarda solo l’interesse patrimoniale, ma soprattutto quello morale e identitario.Nel caso di specie, la ricorrente aveva citato il Ministero dell’Interno davanti al Tribunale di Padova, lamentando la violazione del proprio diritto al nome in quanto in occasione del referendum costituzionale del 20 settembre 2020, recatasi al seggio per votare, era stata identificata dallo scrutatore “non solo con il proprio nome e cognome, ma anche con il cognome del marito, circostanza che le veniva letta ad alta voce”. A seguito di ciò aveva richiesto l’estratto delle liste elettorali sezionali, nelle quali la citata indicazione risultava confermata. Sia il Tribunale sia la Corte d’appello negavano, tuttavia, alla ricorrente il diritto a essere individuata, anche nell’ambito delle attività elettorali, con il proprio nome e cognome, senza l’aggiunta del cognome del marito. In particolare, la Corte d’appello di Venezia riteneva che la norma che impone tale aggiunta (art. 5 del D.P.R. 223/1967) non contrasti né con la Costituzione né con la CEDU, ma si inserisca “in un più ampio contesto del diritto di famiglia, nel quale assume rilievo centrale l’art. 143-bis c.c.”. Secondo il Collegio, infatti, “la norma non attribuisce alla moglie una semplice facoltà, bensì impone l’aggiunta del cognome del marito”. Di diverso avviso la Corte di Cassazione secondo la quale, è vero che l’art. 5 del D.P.R. 223/1967 prevedeva, per le donne coniugate o vedove, l’indicazione anche del cognome del marito nelle liste elettorali; tuttavia, la successiva legge n. 120/1999, istitutiva della tessera elettorale, non contempla più tale obbligo. Inoltre, il D.P.R. 299/2000 stabilisce che il cognome del marito “può” seguire quello della donna coniugata, configurando dunque una facoltà e non un dovere. In questa stessa direzione si colloca la circolare del Ministero dell’Interno n. 75/2024, che, in un’ottica evolutiva, ammette l’indicazione del cognome maritale esclusivamente su richiesta dell’interessata. Per la Cassazione, tuttavia, tale intervento normativo rappresenta “l’approdo coerente di un processo evolutivo già da tempo in atto nell’ordinamento”. Ciò rende evidente che, anche sotto la vigenza della disciplina previgente, l’art. 5 del D.P.R. n. 223 del 1967 avrebbe dovuto essere interpretato in conformità alle fonti sovranazionali vincolanti per l’ordinamento interno, le quali impongono l’eliminazione di ogni forma di discriminazione tra uomini e donne nella sfera dei diritti personali. In questa direzione si collocano sia la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), sia gli atti del Consiglio d’Europa. È invece erroneo sostenere che l’art. 143-bis c.c. non attribuisca alla moglie una semplice facoltà di utilizzare il cognome del coniuge, ma ne imponga l’aggiunta. Né possono assumere rilievo contrario, a sostegno dell’obbligatorietà del cognome maritale, esigenze quali “l’unità familiare” o le “finalità organizzative” della pubblica amministrazione.

Avv. Francesca De Carlo

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