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Il nuovo Codice delle Pari Opportunità

Il nuovo Codice delle Pari Opportunità

Note ai margini - 'entrerà in vigore a giugno prossimo, dopo l’analisi delle commissioni competenti. Ce la faremo?'

Castelli Alida Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Aprile 2008

Alla fine di febbraio il Consiglio dei Ministri ha varato lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l’attuazione del principio delle Pari Opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e d’impiego. (www.pariopportunita.gov.it). Lo aspettavamo da tempo, ce n’era bisogno. Il testo in discussione è ricco di buone ed interessanti novità. L’introduzione di un nuovo concetto, più ampio, di “discriminazione” sia diretta che indiretta, che ricomprende ad esempio le discriminazioni legate allo stato di gravidanza, maternità o paternità, le molestie nei luoghi di lavoro, comprese quelle sessuali, anche legate al cambiamento di sesso, può offrire nuovi e più precisi strumenti per l’opera antidiscriminatoria di cui sono competenti le Consigliere di parità, ed offre nuovi strumenti per la contrattazione e l’iniziativa sindacale. Si elevano finalmente le sanzioni in caso di discriminazione, e si modifica la norma sull’onere della prova rafforzando la posizione di chi vuol fare valere una discriminazione.

Viene introdotto il principio generale del “mainstreaming di genere” che obbliga a tener conto dell’obiettivo della parità, in maniera più cogente rispetto al passato, nella formulazione delle leggi, dei regolamenti, degli atti amministrativi nelle politiche e attività varie. Basterebbe l’attuazione di questo punto per cambiare il panorama italiano in un’ottica di genere!

Nello schema di decreto sono poi contenute anche le misure che vietano trattamenti economici differenziati tra uomini e donne: trattamenti che ancora oggi, a parità di lavoro, grazie ai meccanismi delle incentivazioni, del ricorso agli straordinari, o altro fanno sì che le donne guadagnino circa il 20% in meno dei loro colleghi.

Anche il Testo Unico sulla Maternita viene modificato introducendo in particolare due concetti nuovi: si può usufruire del congedo parentale anche su base oraria e si ha diritto a beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che sarebbero spettati alla lavoratrice o al lavoratore durante l’assenza. L’articolo 9 della legge 53/2000 sulla conciliazione destinato agli incentivi finanziari per aziende e lavoratori viene modificato aumentando le possibili azioni finanziabili e la platea dei possibili destinatari.

Insomma un buon lavoro, che ha visto e vedrà nei prossimi giorni incontri con gli organismi di parità, oltre quelli già realizzati, con le forze sociali, in primo luogo sindacati e datori lavori i veri protagonisti per far vivere questa nuova, buona normativa, di cui, occorre dirlo, siamo ancora una volta, per nostra fortuna, tributari delle raccomandazioni europee.

Si potrebbe dire che però in Italia si mette mano a riforme così importanti sempre in chiusura della legislatura, fu così alla fine dell’ultima, nella quale si approvo il “Codice delle pari opportunità” tuttora in vigore, voluto dalla ex ministra Prestigiacomo, ma allora si trattò di un lavoro tutto “sommerso” sul quale non si tenne conto né di modifiche necessarie, né delle direttive europee già emanate. Questa volta il metodo è diverso, i contenuti come si è accennato sono rispondenti alle novità nel frattempo intervenute, è un buon testo e non frettoloso. Ma c’è un problema… entrerà in vigore a giugno prossimo, dopo l’analisi delle commissioni competenti. Ce la faremo?





(15 aprile 2008)

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