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IL DIRITTO AL COGNOME MATERNO / Regime PARITARIO del Cognome in un Paese che non è ancora per Donne

IL DIRITTO AL COGNOME MATERNO / Regime PARITARIO del Cognome in un Paese che non è ancora per Donne

Diritto della prole, diritto delle madri, regime del doppio cognome obbligatorio, disposizioni transitorie

Lunedi, 18/02/2013 - FIGLI e FIGLIE



Va riconosciuto il diritto di FIGLI e FIGLIE di acquisire ALLA NASCITA il cognome MATERNO oltre che il cognome paterno come oggi accade, per le seguenti ragioni psicologiche, educative e sociali:

1 - la presenza anche del cognome materno, evidenziando la pari dignità familiare e sociale della coppia genitoriale, contribuisce nei bambini allo sviluppo del rispetto verso l’altro genere e nelle bambine allo sviluppo di una maggiore fiducia nel proprio;

2 - la presenza anche del cognome della madre collega figli e figlie all’ambito familiare materno e garantisce loro di potersi sentire inclusi/e in esso, allo stesso modo in cui, grazie al comune cognome, si sentono inclusi/e nella famiglia paterna;

3 - la presenza anche del cognome materno elimina ogni possibile disagio in coloro che, nati da più matrimoni o convivenze della stessa madre, non sono uniti e resi pari tra loro da un cognome di famiglia comune.



MADRI



Va riconosciuto il diritto delle MADRI di offrire SEMPRE e fin DALLA NASCITA il cognome MATERNO a figli e figlie. Se è vero che nel nostro ordinamento giuridico il cognome personale è un diritto di acquisizione e non di trasmissione, è altrettanto vero però che la prassi attuale, come si è configurata nel tempo a causa di strutture patriarcali obsolete e dannose, lede la dignità delle madri e delle donne, facendo sì che esse vengano percepite dalla prole e dall’intero corpo sociale come cittadine “inferiori”, "inadatte" a fornire lo strumento precipuo su cui si basa l'identità personale e sociale della loro diretta discendenza.



REGIME DEL DOPPIO COGNOME OBBLIGATORIO



Va istituito il doppio cognome obbligatorio (1 x genitore, ove uno o entrambi ne abbiano due) col materno in prima posizione salvo accordo diverso manifestato con dichiarazione congiunta all'Ufficiale di Stato civile dai genitori all'atto del matrimonio, o del riconoscimento del primo o della prima figlia se non coniugati.

La sequenza dei cognomi ottenuta va mantenuta per la filiazione ulteriore della coppia.

L’ordine dei cognomi acquisiti alla nascita non influisce sulla scelta del cognome da attribuire alla generazione successiva. In altri termini, ciascun genitore dichiarerà all’Ufficiale di Stato civile quale dei suoi due cognomi - che sia in prima o in seconda posizione - intende destinare alla prole. È peraltro diritto di figli e figlie modificare l’ordine o gli elementi dei propri cognomi al raggiungimento della maggiore età.

I progetti fin qui presentati in Parlamento sono tutti, benché in maggiore o minore misura, manchevoli. Non sono accettabili ipotesi di sorteggio per l’ordine dei cognomi, né altre formule ben peggiori di questa, in quanto fondate ancora una volta sull’OCCULTAMENTO della REALTÀ NATURALE.

Non soltanto alla messa al mondo di figli e figlie le donne partecipano in modo molto più sostanziale degli uomini tramite la gravidanza e il parto, ma proprio quale diretta conseguenza della gravidanza e del parto la prima persona che il neonato o la neonata conosce e riconosce È LA MADRE.



DISPOSIZIONI TRANSITORIE SUL CAMBIAMENTO DEL COGNOME



Nelle more della discussione e dell'approvazione della legge sul doppio cognome obbligatorio secondo la formula indicata, di cui si considera urgente la presentazione, occorre approntare una modifica dell'attuale sistema di cambiamento del cognome, quanto meno in un caso specifico.

La Circolare n. 14/2012 relativa al D.P.R. n. 54 del 13.03.2012, che regola la materia, rifacendosi nel 3º Capoverso del titolo ”Principi generali del procedimento” alla Circolare n. 15/2008, prevede che la domanda di cambiamento del cognome di un minore sia adeguatamente "motivata" e presentata in forma congiunta da entrambi i genitori, o anche da uno solo di essi se esercente la potestà genitoriale purché corredata del "consenso" dell’altro genitore. Ciò anche nel caso in cui detto cambiamento consista nella semplice aggiunta del cognome materno.

Trattasi di prassi iniqua e lesiva della dignità delle donne, nella loro qualità di genitrici primarie e di persone, nonché poco rispettosa dell’interesse del minore, costretto a non esser collegato tramite il secondo cognome alla propria madre e alla famiglia materna, se solo il padre nega il suo consenso, per affermare una volontà di dominio mediante l’unico cognome del figlio.



Milano, 4.02.2013 © Iole Natoli



Tratto dal Blog "IL COGNOME MATERNO IN ITALIA nei matrimoni e nelle convivenze"

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