Leggi amiche - E’ il Dlgs. 198 dell’11 aprile 2006, che va sotto il nome di Codice delle Pari Opportunità ...
Natalia Maramotti Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Dicembre 2006
E’ il Dlgs. 198 dell’11 aprile 2006, che va sotto il nome di Codice delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna, il testo compilativo che ha ricondotto ad unità le leggi precedentemente in vigore contenenti le disposizioni in materia di pari- opportunità tra uomini e donne e le disposizioni vigenti per la prevenzione e la rimozione di ogni forma di discriminazione basata sul sesso.
Oggi, ad esempio,se vogliamo rintracciare la definizione di discriminazione diretta e indiretta sul lavoro dobbiamo cercare nel Codice delle Pari Opportunità e non più nella legge 125 del 1991, modificata, nel 2000, dal Dlgs 196 e poi successivamente dal Dlgs 145 del 2005.
Il Codice è stato suddiviso in libri che si occupano :
- della promozione delle Pari Opportunità tra uomo e donna; qui troviamo le norme che disciplinano il funzionamento di diversi organismi di Parità tra cui la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, che fornisce consulenza e supporto tecnico alla Ministra per le P.O. nell’elaborazione e attuazione di politiche di p.o. che esulino dall’ambito dei rapporti di lavoro, il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra lavoratrici e lavoratori, istituito presso il Ministero del Lavoro, con varie funzioni propositive, informative, consulenziali, le Consigliere ed i Consiglieri di Parità, che operano a livello Nazionale, regionale e provinciale e si occupano di promuovere pari opportunità nel lavoro tra uomo e donna, il Comitato per l’imprenditoria femminile , operante presso il Ministero delle Attività Produttive,con compiti di indirizzo, informazione e promozione di ricerca sull’imprenditorialità femminile;
- delle pari opportunità nei rapporti etico sociali; in questa sezione vi è un richiamo ai rapporti tra coniugi disciplinati dal Codice Civile ed alla normativa sul contrasto della violenza nelle relazioni familiari,
- delle pari opportunità nei rapporti economici; questo è l’ambito in cui rientra la normativa inerente le discriminazioni nel lavoro basate sul sesso di appartenenza, le molestie e le molestie sessuali in ambito lavorativo, ma anche l’esercizio d’impresa al femminile;
- delle pari opportunità nei rapporti politici; dove sono state riportate le norme sull’accesso alla carica di componente del Parlamento Europeo, più note con la definizione di quote rosa.
Se l’idea dell’unificazione in un solo testo normativo delle disposizioni di pari opportunità tra uomini e donne sembra condivisibile, la modalità effettiva di realizzazione di un’idea pregevole non è stata degna dei presupposti. Si è espressa in tono critico, a questo proposito, la Rete delle Consigliere di Parità. I difetti individuati sono molteplici a partire dall'esercizio della funzione di unificazione e coordinamento della disciplina preesistente rinunciando ad una interpretazione evolutiva del materiale normativo che si va a coordinare. Il Ministero delle Pari Opportunità sembra ora intenzionato a valutare un generale ripensamento del testo prodotto nella precedente legislatura.
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