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Funerali ai feti

Funerali ai feti

Leggi Amiche - La tutela della persona e i diritti della personalità.

Natalia Maramotti Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Settembre 2007

Viviamo strani tempi! Abbiamo letto qualche mese fa di un regolamento per le attività funebri e cimiteriali della regione Lombardia in cui si prevede la sepoltura per tutti i feti, compreso quelli che provengono da aborti sotto i cinque mesi o meglio lo si impone, considerato che l’alternativa è tra un funerale privato o l’invio, curato dall’Asl, in una fossa comune.

Prescindendo dalla valenza intimidatoria di questo provvedimento proviamo a misurarci con le norme che nel nostro ordinamento definiscono la persona e i suoi diritti. La nostra Costituzione sancisce in riferimento alle persone fisiche il principio in base al quale ogni essere umano, solo perché è tale, è considerato dall’ordinamento anche soggetto di diritto e di conseguenza tutti gli esseri umani hanno un uguale grado di soggettività giuridica. In altre parole tutti gli esseri umani sono soggetti di diritto senza distinzioni discriminatorie.

L’attitudine del soggetto ad essere titolare di diritti e doveri giuridici si chiama capacità giuridica; questa si acquista al momento della nascita, che viene intesa come separazione del feto dal corpo della madre e che viene fatta coincidere, dai medici legali, con l’inizio della respirazione polmonare. L’essere nati vivi è requisito per acquisire la capacità giuridica. Questa regola trova pochissime eccezioni, indicate tassativamente, nelle quali anche il concepito è titolare di capacità:si pensi al caso della capacità di succedere del concepito al momento della morte, e quindi dell’apertura della successione, di un genitore o di un parente o analogamente alla capacità di ricevere per donazione.

Se la capacità giuridica attiene all’aspetto “statico – passivo della soggettività”, la capacità di agire attiene all’aspetto “dinamico –attivo”, infatti è la capacità di un soggetto di compiere atti di acquisto, di perdita o di modifica dei proprio diritti. Quest’ultima, come noto, si acquista con la maggiore età, cioè con il compimento del diciottesimo anno. E’ tuttavia possibile perderla anche prima della morte, quando l’idoneità del soggetto a curare i propri interessi viene meno ad esempio a causa di malattia gravemente invalidante.

Lo status di persona, insieme alla capacità giuridica, conferisce a ciascun individuo dei diritti che hanno per oggetto ”attributi essenziali della persona umana e costituiscono i principi fondamentali di un regime democratico, sono i diritti soggettivi della personalità.”

Questi diritti sono assoluti, perché possono essere fatti valere nei confronti di chiunque, sono innati, perché si originano direttamente in seguito alla esistenza in vita e non dipendono da nessun riconoscimento, sono imprescrittibili perché il mancato uso o esercizio non ne comporta la decadenza, sono irrinunciabili e indisponibili, sicché al soggetto non è consentito, salvo eccezioni, alcun potere dispositivo su di essi.

Ne facciamo un’elencazione per poi occuparcene nel proseguo in maniera più approfondita: diritto all’onore a all’integrità morale, diritto alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali, diritto all’immagine, diritto al nome, diritto all’identità sessuale, diritti di solidarietà, tra i quali il diritto alla salute e al lavoro.



(18 settembre 2007)

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