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Femminicidio / Osservazioni al Decreto Legge del Governo

Femminicidio / Osservazioni al Decreto Legge del Governo

Il Forum Donne Giuriste si esprime sul D.L. contro il FEMINICIDIO

Giovedi, 19/09/2013 - NOTE sul D.L. n.93, 14.08.2013, contro il FEMINICIDIO



La giustizia penale è lo strumento con cui lo Stato punisce i colpevoli di fatti che costituiscono reato, non è e non può essere uno strumento di vendetta, non è e non può essere l'unica risposta dell'ordinamento.



Le donne lo sanno molto bene posto che nonostante le campagne di sensibilizzazione e l'invito a denunciare le violenze, lo fanno ancora in una percentuale particolarmente modesta. Le donne denunciano per vedere riconosciuta dalla società la gravità del torto subito, per ricevere protezione ed evitare l'ingravescenza della violenza.



La violenza maschile nei confronti delle donne è violazione dei diritti umani, é un fenomeno contemporaneamente strutturale e culturale, antico ed attuale. Per combatterlo efficacemente dunque occorre un Piano nazionale contro la violenza alle donne pensato, strutturato e finanziato.



La decretazione d'urgenza con dl governativo, strumento abusato da anni in Italia da tutti i governi che si sono succeduti, indifferentemente dal colore politico del governo in carica, non può dunque rappresentare la soluzione[1] né la risposta adeguata ed auspicata. Il clamore dell'urgenza dell'intervento a fini di sicurezza pubblica, ha infatti la capacità di assorbire l'attenzione mediatica, finendo con il far travisare o mettere in ombra le problematiche strutturali alla base del fenomeno, che ben altra opera e sottolineatura richiederebbero. A ciò si aggiunga che, ancora una volta, con uno stesso provvedimento ‘urgente' si introducono norme destinate a settori del tutto del tutto estranei tra di loro.



Il decreto legge è intervenuto inasprendo il trattamento punitivo e ciò si dice, con finalità dissuasive. Anche sotto questo profilo nulla di nuovo in quanto l'inasprimento delle pene fa parte della politica criminale perseguita dal nostro paese e fondata sull'idea del potere dissuasivo delle soglie edittali di pena, per contenere la criminalità.



Si hanno seri motivi per ritenere che nei reati di genere l'efficacia dissuasiva della pena sia pressoché irrilevante, come dimostra la condotta tenuta dall'uomo dopo aver commesso il fatto, di immediata confessione o di autodenuncia all'autorità giudiziaria sino ai casi di omicidio-suicidio. L'argomento non va sottovalutato in quanto il valore simbolico del riconoscimento della violenza nelle relazioni intime passa anche attraverso il riconoscimento da parte dello Stato della sua rilevanza penale, è una battaglia che combattiamo fin dagli anni 70 con la richiesta di inquadrare il reato di violenza sessuale nei reati contro la persona, anziché contro la morale, con riconoscimento da parte dell'ordinamento, della loro gravità.



Il delitto di maltrattamenti, di cui all'art 572 c.p. dovrebbe essere riformulato, similmente a quanto recepito in materia di stalking e violenza sessuale (aggravanti) alla luce delle indicazioni provenienti specificatamente dal trattato di Istanbul e dalla direttiva UE 2012, comprendendovi, indipendentemente dalla convivenza, la tutela dei soggetti che si trovino coinvolti o si siano trovati coinvolti in relazioni strette tra di loro. Allargando cioè la tutela a tutti i rapporti di tipo familiare-affettivo, in essere ovvero passati. Evidenziando come oggetto giuridico del reato non tanto la compagine familiare, come valore assoluto, quanto la tutela dei diritti fondamentali delle persone.



Indispensabile sarebbe anche un ripensamento del sistema sanzionatorio penale e della discutibile centralità della pena detentiva, con l'allargamento anche agli adulti dell'istituto della messa alla prova nonché di misure volte al recupero ed al trattamento degli autori, utile particolarmente in relazione ai reati connotati da motivazioni caratteriali e culturali.



Di estrema importanza sarebbe anche la previsione di pene accessorie dirette alla protezione delle persone vittime di crimini intenzionali violenti, dopo la condanna . [2]



Per restare nell'ambito della traccia del Ddl, potrebbero rivelarsi efficaci alcuni poteri pre-cautelari della polizia giudiziaria e alcune modifiche, penali e processuali che con modifiche ed integrazioni, possono rappresentare strumenti utili nella difesa delle donne vittime di violenza, in adempimento delle raccomandazioni europee della direttiva n.29/2012, e della Convenzione di Istanbul quali:



•1. arresto in flagranza obbligatorio per le violazioni dell'art.572 e 612 bis.c.p nel caso di maltrattamenti in famiglia e stalking. La norma ha già suscitato perplessità da parte delle forze dell'ordine che ne lamentano la genericità, strumento rispetto al quale si sentono privi di mezzi. E ciò in dipendenza dalla necessaria reiterazione di condotte con le specifiche valenze richieste dalle norme incriminatrici. Nei casi in cui arresti, facoltativi, in subiecta materia venivano eseguiti la gravità della condotta ed i precedenti del reo, costituivano elementi decisivi. La nuova disposizione dà luogo, indubbiamente, ad un onere di maggior attivazione da parte delle Forze dell'Ordine, per comprendere le diverse situazioni ma, in presenza di casi di evidente pericolosità e rilevanza penale, evita decisioni discrezionali che sminuiscono la valenza intimidatoria del precetto penale, oltre che la tutela della vittime.







•2. La nuova misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare prevista in flagranza di detti reati in aggiunta a quanto previsto dall'art.282 bis c.p. La norma, che riguarda anche i reati minori di cui all'art. 282 bis c 6 c.p.p. (che nella versione novellata, annovera anche gli artt. 582 e 612 c.p.) concede alla polizia giudiziaria delle potestà coercitive diffuse, in contrasto con la norma costituzionale che le prevede invece per situazioni marginali ed eccezionali, questo ha già fatto sorgere dubbi di costituzionalità, anche perché sarebbero attuate previo nulla osta della magistratura concesso per vie brevi, con una valutazione sommaria e secondo alcuni con il rischio di generare situazioni pericolose e costituzionalmente dubbie, si veda il caso di Alma Shalabayeva e della figlia.



Va comunque sottolineato che l'intervento si giustifica soltanto se sussistano gravi motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave ed attuale pericolo la vita e l'integrità fisica della vittima. Né la misura si sottrae al controllo giurisdizionale, ai sensi degli artt. 385 e ss. (richiesta di convalida e misura ex art . 282 bis) .



3. L'aumento di pena edittale per il reato di stalking da 4 a 5 anni si è reso necessario ed è giustificato dall'entrata in vigore di altro decreto coevo che eleva da 4 a 5 anni il limite edittale che consente l'emissione di misure cautelari in carcere (con il rischio che rimangano senza tutela i casi di stalking accaduti in precedenza).



4. La previsione di nuove aggravanti.



4.1 Violenza condivisa: modifica all'art.572 c.p. (Maltrattamenti contro familiari e conviventi)



Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia[3] o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorita' o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in danno o in presenza di minore degli anni diciotto[4].



Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.







Viene prevista la rilevanza penale della violenza esercitata in presenza di persone minori di età, c.d. violenza assistita o condivisa, una condotta non solo genericamente deprecabile o psicologicamente dannosa ma anche penalmente rilevante.



L'aggravante è importante non tanto perché aumenta la pena, aumento peraltro già avvenuto con la ratifica della Convenzione di Lanzarote, ma perché riconosce la gravità della condotta e i danni che inevitabilmente reca ai figli minori che assistono alla violenza esercitata sulla propria madre[5]. Darne rilevanza penale é importante per le ricadute che potrà avere sul piano civilistico sia in ordine a provvedimenti limitativi o ablativi della potestà che affidamento dei figli e profili risarcitori.



Potrebbe valutarsi di inserire analoga aggravante in relazione al reato di stalking, per armonizzare il nuovo quadro normativo.



4.2 aggravante nel caso la violenza sessuale sia commessa nei confronti di donna in stato di gravidanza, e nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza,



Queste aggravanti non vanno lette in senso pro-life come santificazione delle donne incinta e sminuenti dello stato ‘normale' della donna: in sostanza non è che la donna-madre valga di più di chi madre non lo è o sceglie di non esserlo. L'aggravante tiene conto dei dati e delle denunce raccolti dalle case delle donne secondo i quali la fascia di età in cui le donne subiscono maggiori violenze è quella dell'età fertile e che spesso gli uomini intensificano la loro violenza proprio quando la compagna è incinta. L'aggravante stigmatizza anche l'utilizzo dello stupro, come strumento di persecuzione e possesso a seguito della rottura della relazione.



4.3. rilevanza penale della condotta persecutoria posta in essere attraverso strumenti informatici o telematici



Si tratta di una specificazione necessaria a colmare una lacuna che già avevamo criticato al momento della introduzione dell'art.612 bis c.p., chiarisce la rilevanza penale anche della condotta persecutoria posta in essere attraverso strumenti informatici o telematici, così detto cyber stalking, strumenti che abbiamo visto essere normalmente utilizzati dal persecutore. La maggior facilità di attuazione del reato e la facilità con cui si raggiungono un gran numero di persone, con conseguenti maggiori e spesso, inemendabili danni, giustifica il trattamento sanzionatorio più severo.



5. priorità dei processi per violazione dell'art.572, 612 bis e violenza sessuale, nella formazione dei ruoli di udienza;



Si tratta di una previsione importante per evitare che la trattazione di questi processi avvenga a distanza di molto tempo lasciando imputati e persone offese in una difficile situazione di ‘limbo' giuridico.



•6. irrevocabilità della querela presentata per violazione dell'art.612 bis c.p. (atti persecutori).



Così' come avviene per il reato di violenza sessuale anche per il reato di atti persecutori la vittima ha 6 mesi di tempo (anziché 3) per decidere se presentare o meno denuncia, una volta presentata la stessa però diviene irrevocabile. Anche questa previsione va a correggere uno iato presente nella disciplina iniziale evitando che, per fatti gravi come lo stalking, vengano adottate misure di sicurezza e arresto su denunce che poi sono ritirate e impedisce che la donna, una volta presentata la denuncia, sia sottoposta a ricatti e pressioni per ritirarla.



7. estensione della misura ex art 282 bis c.p.p. ai reati p. e p. agli art. 582, comma 2 (lesioni) e 612 c.p. (minaccia aggravata) L'intervento appare importante, in quanto può apparire idoneo a fermare sul nascere l'ingravescenza delle violenze, in un contesto potenzialmente pericoloso ma ancora privo dei connotati del delitto di maltrattamenti.



8. obbligo di comunicazione alla persona offesa dei provvedimenti di revoca e/o sostituzione della misura cautelare, della richiesta di archiviazione, del 415 bis, previsione della necessaria notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o di modifica delle misure cautelari.



Queste norme vanno ad inserirsi nella richiesta politica di riequilibrio della posizione delle parti nel processo penale. Da tempo lamentiamo la disparità riservata alla vittima rispetto all'imputato[6]. All'imputato è consentito avere più difensori, alla vittima uno solo; il patteggiamento della pena è un fatto "privato" tra imputato e pubblico ministero, rispetto al quale la parte civile non ha alcuna parola; la revoca o modifica delle misure cautelari era adottata senza alcuna possibilità di parola da parte della persona offesa, che spesso non era neppure a conoscenza della scarcerazione dell'indagato. La "notifica" e non la semplice "comunicazione[7]" alla vittima, ovvero al suo difensore, anche della richiesta di revoca o modifica della misura cautelare, è una previsione che può salvarle la vita.



Il ddl prevede le comunicazioni solo in relazione alla misura coercitiva prevista e punita agli artt. 282 bis e ter c.p.p. Appare opportuno che la norma sia estesa anche alle altre misure, valendo la medesima ratio. E' particolarmente importante per la protezione delle persone offese consentire loro di attrezzarsi, in vista della revoca della misura della custodia in carcere ovvero degli arresti domiciliari. Nel caso in cui la donna sia in una struttura protetta o in un luogo segreto, è indispensabile che l'indirizzo sia secretato e che le notifiche avvengano nel domicilio eletto.



In alternativa, ove si ritenga che la notifica della richiesta della modifica della misura, posta a carico dell'indagato/imputato, determini una imponderabile e costituzionalmente ingiustificabile dilatazione dei tempi e ricerche a carico dell'imputato, ove non sia agevole rintracciare la persona offesa priva di difensore, potrebbe richiedersi, in alternativa, che delle comunicazioni si faccia carico il P.M. (che certamente ha più agevole accesso dell'indagato/imputato a banche dati, per il rintraccio delle persone).



Il Pubblico Ministero potrebbe, con l'occasione, sentire la persona offesa, in vista del suo esprimendo parere ed eviterebbe il problema della notifica, in relazione alle vittime dimoranti in case segrete, consentendo di attuare anche un auspicabile maggior contatto tra vittima e P.M., che in altre legislazioni, quanto meno per i crimini intenzionali violenti contro la persona, si attua con l'obbligo di sentire le vittime in ogni fase processuale.



- la comunicazione alla persona offesa dell'avviso della richiesta di archiviazione a prescindere dall'espressa richiesta in querela e l'aumento a venti giorni del termine per proporre opposizione all'archiviazione, forniscono alla vittima elementi maggiori di conoscenza e di possibilità di tutela.



- la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari anche alla persona offesa e non solo all'indagato è utile sia per conoscere le determinazioni del P.M. in relazione all'esercizio in concreto dell'azione penale (titolo di reato circostanziato, fatti contemplati nel capo d'accusa, elementi di prova ritenuti rilevanti..), che la linea difensiva dell'indagato. Si apre uno spazio di contraddittorio, usufruibile anche dalla vittima, per esplicitare fatti nuovi (ad es. il perdurare della condotta incriminata) ovvero per produrre altri elementi di prova a sostegno dell'accusa.



Le misure sono riferite solo ai maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) in sede di conversione del decreto sarebbe bene invece fossero estese a tutte le persone offese ovvero alle vittime di crimini intenzionali violenti contro la persona; eventualmente prevedendo, se del caso una soglia minima di pena. Potrebbe essere anni 4, con eventuali aggiunte per titolo di reato specifico: es. lesioni personali.



9. Audizione protetta (su sua richiesta) anche per la donna maggiorenne



La particolare posizione della vittima, spesso unica teste della violenza subita, giustifica i suoi timori ed il suo desiderio di essere sentita in forma protetta anche se maggiorenne.



- L'articolo 2 comma 2 lettera e) corregge la svista del legislatore del 2009 che aveva escluso le modalità di audizione protetta per i minorenni vittime di maltrattamenti durante l'incidente probatorio, prevedendola solo per i minorenni vittime di violenza sessuale, atti persecutori e riduzione in schiavitù.







10. L'accesso al gratuito patrocinio, indipendentemente dai limiti di reddito, esteso a tutte le vittime di violenza di genere, prima previsto solo per il reato di violenza sessuale, deve essere accompagnato da uno stanziamento effettivo e parametrato all'effettiva entità di tali reati per garantire l'effettività dell'accesso.



11. Il permesso di soggiorno per le donne vittime di violenza domestica, così come concepito e sottoposto alla discrezionalità del questore rischia di rivelarsi uno strumento poco appetibile in quanto le donne straniere sono trattenute dal denunciare le violenze subite proprio per non dover contestualmente denunciare anche il loro stato di clandestine. In sede di conversione ne andrebbe prevista l'automaticità della concessione per un tempo limitato, parametrato all'iter processuale, con possibilità di trasformazione in permesso di soggiorno nelle forme ordinarie.







La previsione di denunce e segnalazioni anonime, non pare confacente al nostro sistema di diritto.







Indispensabile prevedere che in tutti i momenti in cui la donna entra in contatto con strutture pubbliche (pronto soccorso, ospedale, consultorio, medico, psicologo, assistente sociale, forze dell'ordine, pubblico ministero, giudice) sia informata dell'esistenza dei Centri antiviolenza e della possibilità di accedervi in modo gratuito ed anonimo.







Indispensabile l'adozione di un piano nazionale contro la violenza alle donne, pensato, strutturato, finanziato







9 settembre 2013 Forum Associazione Donne Giuriste







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[1] Denuncia la linea seguita dai diversi governi succedutisi in Italia, che ha piegato le ragioni del diritto a quelle della spettacolarizzazione della giustizia, Tullio Padovani Ordinario di Dir. Penale al Sant'anna di Pisa in Guida al Diritto 36/2013.







[2] In Spagna la LOVIPIG, invece, ha introdotto un meccanismo automatico di collegamento alle pene principali di pene accessorie, destinate alla protezione delle vittime di violenza di genere e consistenti principalmente nel divieto di avvicinamento del condannato alla persona offesa, ovunque essa si trovi.[2]







[3] articolo così sostituito dall'art. 4 L. 01.10.2012, n. 172 con decorrenza dal 23.10.2012. Si riporta di seguito il testo previgente: (Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.".



[4] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, D.L. 14.08.2013, n. 93, con decorrenza dal 17.08.2013. Si riporta, di seguito, il testo previgente:



"La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.".



[5] conformemente a giurisprudenza di merito e di legittimità che ha ritenuto ricorrere il reato di maltrattamenti nei confronti di soggetti che hanno assistito alla violenza



[6] Si vedano i documenti Forum già dalla Conferenza nazionale sulla Famiglia Firenze 2006.



[7] il codice prevedeva la sola comunicazione alla p.o. ex art 282 quater dell'applicazione delle misure di cui agli artt. 282 bis e ter c.p.p

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