FAMIGLIA DI FATTO. PATTI DI CONVINENZA E POSSIBILI SVILUPPI FUTURI
Il presente contributo a cura dell'Avv. Enrica Caon del Foro di Milano intende analizzare un fenomeno sociale in costante aumento: la famiglia di fatto.
Venerdi, 29/11/2013 - FAMIGLIA DI FATTO. PATTI DI CONVIVENZA E POSSIBILI SVILUPPI FUTURI
Un fenomeno sociale in costante aumento è quello della convivenza senza matrimonio, ossia di persone che, pur non essendo sposate (o essendosi lasciate alle spalle un matrimonio), vivono more uxorio (dal latino mos, che significa usanza, costume, e uxor, che significa moglie), ossia come se fossero marito e moglie senza esserlo per il diritto.
Benché in ambito sociale il fenomeno abbia assunto indubbia rilevanza, ad oggi, l'ordinamento giuridico riconosce concretamente e tutela solamente la famiglia legittima, quella cioè fondata sul matrimonio contratto secondo le leggi civili.
La convivenza more uxorio, correntemente indicata come famiglia di fatto e che secondo gli ultimi dati ISTAT è in crescente aumento, non è ancora disciplinata dal diritto, anche se diverse amministrazioni locali, ma soprattutto la giurisprudenza, si sono da tempo mosse nella direzione di un sia pur limitato riconoscimento, e conseguente tutela, di questa diffusa realtà.
In data 14 novembre 2013 il Consiglio Nazionale del Notariato ha presentato a Roma la giornata dedicata ai “Contratti di convivenza Open Day”: “Siamo due cuori e una capanna”. I Notai hanno illustrato “a chi spetta la capanna se i cuori si infrangono.” A partire dal 2 dicembre 2013 questi contratti potranno essere stipulati presso tutti gli studi notarili in Italia.
Antesignano in ciò è stato un Notaio di Torino che formalizzò in dettaglio i termini della futura vita insieme di una coppia di Torino mediante un patto di convivenza di 22 pagine, in cui i conviventi venivano a contrarre obblighi reciproci, contemplando anche l'eventualità di una separazione.
Qui di seguito una breve carrellata dell'attuale regime per la convivenza di fatto e delle situazioni nelle quali il convivente non ha diritti, realtà che ovviamente verrebbero superate a favore e nell'interesse dei conviventi mediante una regolamentazione: “il c.d. Contratto di convivenza”.
GLI ACQUISTI COMPIUTI DURANTE LA CONVINENZA
Non esiste il regime di comunione legale tra conviventi.
Chi ha compiuto l'acquisto è proprietario del bene, salvo la possibilità per il compagno di proporre azione di indebito arricchimento, qualora dimostri che nell'acquisto è compresa una propria partecipazione materiale o morale.
L’inapplicabilità, ai conviventi more uxorio, del regime di comunione legale fra coniugi, è stata ribadita dal Tribunale di Pisa (sentenza del 20/1/1988), sul presupposto che la famiglia fondata sul matrimonio gode di netta supremazia rispetto alla famiglia di fatto, e che non è di conseguenza sostenibile un’equiparazione tra le due forme di convivenza.
GLI ALIMENTI E ILMANTENIMENTO
Ai sensi dell'art. 433 c.c. gli alimenti si fondano sul vincolo di solidarietà che lega le persone fra le quali corre taluno dei rapporti indicati dalla legge. In particolare all'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera ed i fratelli e le sorelle.
Concetto più ampio di alimenti è quello di mantenimento, consistente non nel somministrare all’avente diritto di che vivere, ma nell’assicurargli un tenore di vita proporzionato alla propria condizione economica.
Ebbene il convivente more uxorio non ha diritto agli alimenti, nè tantomeno al mantenimento, poiché la convivenza concretizza una situazione di fatto, caratterizzata dalla precarietà e dalla revocabilità unilaterale, cui non si ricollegano diritti e doveri se non di carattere morale (Trib. Napoli, 8/7/1999); Al contrario, il convivente è legittimato a chiedere un contributo per il mantenimento di eventuali figli avuti dal convivente, trattandosi di richiesta fondata sull’obbligo dei genitori di mantenere i figli per il solo fatto di averli generati.
IN CASO DI MORTE DEL CONVIVENTE, I DIRITTI SUCCESSORI:
Non sussistendo lo status giuridico di coniuge, il convivente more uxorio potrà ottenere una quota dell'eredità solo mediante un lascito effettuato dal defunto mediante testamento, lascito che non dovrà comunque ledere la porzione che, per legge, spetta a determinati soggetti (come ad esempio ai figli).
Nel caso di morte del convivente a seguito di evento provocato da terzi, si pone il problema se il convivente della vittima possa agire nei confronti del responsabile per il risarcimento del danno.
La Cassazione (sentenza n. 23725 del 16/9/2008) ha statuito che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto anche al convivente more uxorio, sia con riferimento al danno morale che con riferimento al danno patrimoniale. Quest’ultimo presuppone la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato, e di una relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale.
***
Proprio per l'esiguità di norme a tutela delle coppie conviventi, queste ultime si trovano lasciate a se stesse in caso di scioglimento della relazione se non provvedono in tempo a rivolgersi ad esperti in campo legale presso i quali informarsi ed avere pareri delucidanti in merito a come procedere.
Contributo a cura dell' avv. Enrica Caon del Foro di Milano, per qualsiasi chiarimento e/o approfondimento è possibile scrivere una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: avv.enricacaon@gmail.com o chiamare il numero 02.58322427.
Lascia un Commento