Donne e lavoro nella legge 30/2003 e d.l.gs 276/2003
CHIEDI AL CRASFORM - Dal contratto di inserimento al telelavoro, una panoramica della realtà attuale dei contratti previsti dalla Riforma Biagi
Castelli Alida Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Luglio 2007
I nuovi contratti previsti dalla Riforma Biagi (Legge 14/02/2003, N. 30 e D. Lgs. 10/09/2003, N. 276)
CONTRATTO DI INSERIMENTO
Che cos’è
Il contratto di inserimento sostituisce il precedente contratto di Formazione-Lavoro.
Esso ha lo scopo di adattare le competenze professionali di lavoratori giovani o in difficoltà di qualunque età ad un determinato contesto lavorativo.
Un esempio
Una perforatrice meccanografica di 45 anni, disoccupata da diversi anni, stipula un contratto di inserimento con un’azienda di software ricevendo una formazione come programmatrice, mentre presta lavoro.
A chi si rivolge
1. Soggetti di età compresi tra i diciotto e i 29 anni.
2. Disoccupati di lunga durata fino a trentadue anni.
3. Lavoratori con più di quarantacinque anni di età che siano privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo.
4. Lavoratori che desiderano intraprendere o riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni.
5. Donne di qualsiasi età residenti in un’area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile.
6. Persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Viene stipulato da:
1. Enti pubblici economici, imprese e loro consorzi.
2. Gruppi di imprese.
3. Associazioni professionali, socio-culturali, sportive.
4. Fondazioni.
5. Enti di ricerca pubblici e privati.
Durata
Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi, estensibile a 36 mesi nel caso di assunzioni di lavoratori portatori di handicap.
Il contratto di inserimento si può risolvere in contratto a tempo indeterminato.
LAVORO INTERMITTENTE
Che cos’è
E’ quel contratto mediante il quale ci si mette a disposizione di un’impresa e si aspetta di essere convocati, restando a disposizione del datore di lavoro per il periodo concordato tra lavoratore e datore di lavoro.
Tale disponibilità viene retribuita come “indennità di disponibilità”.
Alcuni esempi
Il pizzaiolo che lavora solo nei fine settimana.
Chi svolge un lavoro stagionale.
Chi lavora nell’edilizia e presta la sua opera in una certa fase della costruzione di una casa.
Quando si può stipulare
Saranno i contratti collettivi, o provvisoriamente il Ministero del lavoro, a stabilire in quali casi un datore di lavoro può utilizzare prestazioni a carattere discontinuo o intermittente con particolari categorie di lavoratori:
o Disoccupati e con meno di 25 anni di età.
o Persone con più di 45 anni di età che siano state licenziate e che siano iscritte alle liste di mobilità e di collocamento.
Quando non si può stipulare
Inoltre, il datore di lavoro non potrà ricorrere al lavoro intermittente:
o Per sostituire lavoratori che scioperano.
o Quando si sia proceduto a licenziamenti collettivi di lavoratori con la stessa mansione.
Modalità
Il lavoro intermittente può essere a tempo indeterminato o determinato.
Può essere svolto per un periodo consecutivo o per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.
Contratto
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato per iscritto.
Il lavoratore percepisce, per i periodi nei quali presta la propria attività, lo stesso trattamento economico del lavoratore con contratto a tempo indeterminato che svolge le stesse mansioni.
Il lavoratore intermittente percepisce l’indennità mensile di disponibilità per i periodi in cui garantisce la disponibilità al datore di lavoro.
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Che cos’è
E’ quel contratto mediante il quale un lavoratore subordinato svolge la propria attività per un tempo inferiore al normale orario di lavoro ( tempo pieno).
Esistono tre tipi di lavoro a tempo parziale:
1. “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale”
2. “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale “
3. “ rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto “
Alcuni esempi
Il lavoratore che svolge la propria attività per tutti i giorni della settimana ad orario ridotto.
Il lavoratore che svolge la propria attività per 6 mesi l’anno oppure per 3 giorni alla settimana.
Il lavoratore che svolge la propria attività per 10 mesi l’anno per 30 ore settimanali.
Quando si può stipulare
Si può stipulare sia quando esiste già un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, sia nel caso di nuove assunzioni.
Modalità
Può essere a tempo indeterminato o determinato.
Contratto
Il contratto di lavoro a tempo parziale che può essere a tempo indeterminato o determinato, deve essere stipulato per iscritto. In mancanza di contratto scritto , in caso di controversie, sono ammissibili le testimonianze di terzi. Nel contratto va indicata la durata della prestazione lavorativa e la modalità con la quale viene effettuata la riduzione dell’orario di lavoro. Il lavoratore percepisce, per i periodi lavorati, lo stesso trattamento economico del lavoratore con contratto di lavoro subordinato che svolge le stesse mansioni. Gli assegni familiari sono versati integralmente se il lavoratore presta servizio per non meno di 24 ore settimanali. Ai fini pensionistici, l’attività a tempo parziale viene calcolata proporzionalmente all’orario effettivamente svolto.
LAVORO A PROGETTO
Che cos’è
Sostituisce il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). Il lavoratore a progetto presta la propria opera, autonomamente e senza vincoli di orario di lavoro , presso un committente per la realizzazione di uno specifico progetto o di una fase di esso.
Un esempio
L’operatore informatico che deve inserire una certa quantità di dati per la realizzazione di una banca dati presso un’azienda.
Quando non si può stipulare
Non viene considerato lavoro a progetto (ma prestazione occasionale) la collaborazione di durata inferiore a 30 giorni nell’arco dell’anno, tranne nel caso in cui il compenso supera i 5 mila euro.
Non viene considerato lavoro a progetto:
1. La collaborazione intellettuale per le quali è prevista l’iscrizione ad appositi albi professionali;
2. Le professioni di agente e di rappresentante di commercio.
Contratto
Il contratto di lavoro a progetto che è sempre a tempo determinato, deve essere stipulato per iscritto.
Nel contratto va indicato il progetto per il quale il lavoratore presta la propria opera ed il tempo nel quale si prevede la sua realizzazione, le modalità con cui il lavoratore si coordina con il committente ed il compenso a lui spettante, compreso eventuali rimborsi spese. Tale compenso deve essere proporzionato a quello che viene corrisposto per un analogo lavoro svolto da un lavoratore autonomo.
PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO
RESE DA PARTICOLARI SOGGETTI
Che cos’è
Le prestazioni occasionali di tipo accessorio sono quelle attività di natura puramente occasionale svolte da soggetti che sono a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato di lavoro o in procinto di uscirne. Non può avere durata complessiva superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare ed in ogni caso non può superare compensi superiori a 3000 euro.
Rientrano in tale tipologia di lavoro le seguenti prestazioni , solo se effettuate a carattere occasionale:
5. Lavori domestici a carattere straordinario , compresa l’assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati o portatori di handicap.
6. Insegnamento privato supplementare.
7. Piccoli lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione di edifici o monumenti.
8. Lavori di collaborazione alla realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
9. Lavori in collaborazione con associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza (es. quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi o di solidarietà).
Alcuni esempi
La casalinga che svolge occasionalmente lavori domestici presso altri.
Il cittadino extracomunitario che presta lavoro di baby sitter per una notte.
Lo studente che dà occasionalmente lezioni private presso il proprio domicilio o quello dell’allievo.
Il disabile che si presta a ripulire un monumento.
Il pensionato che oblitera i biglietti per una manifestazione sportiva.
Il disoccupato che collabora con i volontari alle operazioni di spegnimento di un incendio.
Tra chi viene stipulato
Non si tratta di un vero e proprio contratto di lavoro e pertanto non necessita di stipula.
Chi può svolgere le prestazioni occasionali
Le prestazioni occasionali possono essere svolte dai seguenti soggetti:
1. Disoccupati da più di un anno.
2. Casalinghe , studenti e pensionati.
3. Disabili e soggetti in comunità di recupero.
4. Lavoratori extracomunitari regolari, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
Contratto
Non è prevista la stipula di un contratto di lavoro. Il soggetto che intende svolgere la prestazione occasionale deve iscriversi alle apposite liste presso i centri per l’impiego o gli altri servizi autorizzati a ciò. Chi si iscrive a tali liste riceverà, a proprie spese, una tessera magnetica che lo identifica come lavoratore occasionale. Il decreto attuativo della legge Biagi introduce una modalità di pagamento che prevede l’uso di buoni prepagati comprensivi sia della retribuzione sia dei contributi previdenziali.Chi intende usufruire delle prestazioni del lavoratore occasionale dovrà acquistare , presso le rivendite autorizzate (uffici postali, rivenditori di tabacchi……), uno o più carnet di buoni per il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,50 euro per ora di lavoro.
Da chi è pagato il lavoratore
Il lavoratore è retribuito direttamente dal datore di lavoro mediante il buono del lavoro nominale di 7,50 euro per ogni ora di lavoro effettuata. Il lavoratore consegnerà tale buono agli enti o alle società concessionarie, le quali provvederanno a versare 1 euro all’INPS (come contributo a fini previdenziali), 0,5 euro all’INAIL (come contributo ai fini assicurativi), 5,80 euro al lavoratore (incasso netto), e 0,2 euro (come rimborso spese trattenuto dall’ente o società concessionaria autorizzata ad erogare i pagamenti dietro presentazione dei buoni).
Il compenso ricevuto è esente da imposizioni fiscali. Il lavoro accessorio non incide sullo stato di inoccupazione o di disoccupazione.
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Che cos’è
Il contratto di somministrazione di lavoro, o staff leasing, permette alle imprese di rivolgersi alle Agenzie per il lavoro per prendere in affitto dei lavoratori anche a tempo indeterminato.
Il supermercato si rivolge ad un’agenzia per il lavoro per utilizzare una cassiera durante un periodo di maggior lavoro coincidente, ad esempio con le festività natalizie.
Tra chi è stipulato
Tra il somministratore (agenzia per il lavoro) e l’utilizzatore (l’impresa che conclude i contratti con il somministratore “affittando” i lavoratori).
Tipologia
Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato, in presenza di particolari ragioni tecniche, produttive ed organizzative delle imprese stesse.
Vincoli
Non è consentito ad un’impresa rivolgersi ad un’agenzia per il lavoro:
1. per la sostituzione di lavoratori in sciopero
2. quando si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi di lavoratori con la stessa mansione.
La somministrazione di lavoro è ammessa solo per particolari servizi o a fronte di ragione di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. (cfr. art. 20 comma 3 e 4)
Spetta al somministratore
o Informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale.
o Formare ed addestrare i lavoratori all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per il quale essi vengono assunti.
Sono a carico del somministratore (che risulta inquadrato nel sistema terziario) gli oneri previdenziali ed assistenziali (cfr.art.25 comma 1) ovvero gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Spetta all’utilizzatore
o Informare il lavoratore nel caso di mansioni che comportino rischi specifici.
o Adempiere a tutti gli obblighi di sicurezza.
o Informare (per iscritto) il somministratore ed il lavoratore nel caso in cui il lavoratore sia adibito a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto.
o Retribuire il lavoratore in caso di inadempienza del somministratore.
Diritti ed oneri per il lavoratore che si rivolge all’agenzia di somministrazione di lavoro
Il lavoratore stipula un contratto di lavoro con il somministratore e svolge la propria attività nell’interesse e sotto il controllo dell’utilizzatore.
Il lavoratore ha diritto a:
o Un trattamento economico e normativo uguale a quello de dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
o Fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva.
In presenza di contratto irregolare tra il somministratore e l’utilizzatore, il contratto stipulato con il lavoratore è nullo e, pertanto, il lavoratore è da ritenersi alle dipendenze dell’utilizzatore.
LAVORO RIPARTITO
Che cos’è
Il lavoro ripartito o job sharing consente a due o più persone di garantire insieme una prestazione di lavoro distribuendosi liberamente settimane, giornate o parti di giornate di lavoro.
Un esempio
Una giovane mamma che intende dividere il suo lavoro con un collega per dedicare più tempo al proprio bambino.
Contratto
Il contratto di lavoro ripartito, che può essere stipulato per iscritto.
Nel contratto va indicata la misura del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che ciascun lavoratore prevede di svolgere.
Tale misura può essere modificata in qualsiasi momento dai lavoratori stessi, purchè contestualmente, ed informandone il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale.
Il lavoratore percepisce, per i periodi per i quali ha prestato la propria opera, lo stesso trattamento economico del lavoratore con contratto di lavoro subordinato che svolge le stesse mansioni.
Il calcolo dei contributi viene effettuato, mese per mese, sulle ore effettivamente svolte da ogni singolo lavoratore.
Da chi e’ pagato il lavoratore
La retribuzione viene erogata direttamente dal datore di lavoro.
APPRENDISTATO
Che cos’è
E’ uno strumento di transizione tra scuola e lavoro che consente di avere un’esperienza lavorativa e formativa al tempo stesso.
Quante tipologie di apprendistato
Il contratto di apprendistato è stato ridisegnato dalla riforma Biagi in tre percorsi, tutti finalizzati a conseguire diversi livelli di qualificazione professionale:
1) apprendistato per l’espletamento del diritto e dovere di istruzione e formazione.
2) apprendistato per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e acquisizione di competenze tecnico-professionali.
3) apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
A chi si rivolge
Ognuno dei tre percorsi è destinato a :
1) giovani e adolescenti di età compresa tra i quindici e i diciassette anni compiuti, che non hanno terminato il ciclo obbligatorio di studi.
2) giovani di età compreso tra i diciotto e i ventinove anni che intendano conseguire o migliorare le proprie competenze tecnico-professionali.
3) giovani di età compresi tra i diciotto e i ventinove anni, per l’acquisizione di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della specializzazione tecnica superiore.
Alcuni esempi
Uno studente/una studentessa che abbia compiuto quindici anni e intenda proseguire il proprio percorso mediante una esperienza di apprendistato presso un/una parrucchiere/a per conseguire una qualifica professionale.
Uno studente/una studentessa che abbia conseguito il titolo superiore di Perito Informatico e voglia fare un’esperienza di apprendistato presso un’azienda del settore per conseguire un ulteriore qualifica professionalizzante.
L’esperienza di stage presso l’Università.
Il Contratto
E’ stipulato in forma scritta deve provvedere una formazione di 120 ore raddoppiabili a 240 se si tratta di un contratto di apprendistato compreso nella tipologia 1).
Durante il rapporto di apprendistato, il livello di inquadramento del/della lavoratore/lavoratrice non potrà essere inferiore per più di due livelli alla categoria spettante.
IL TELELAVORO
Che cos’è
Qualsiasi forma di lavoro prestato da casa o da dove si preferisce mediante l’impiego di strumenti telematici.
Diverse forme di telelavoro
- telelavoro da casa o “domiciliare”
- telelavoro mobile
- telelavoro da centri satellite
- azienda virtuale
Un esempio di telelavoro
Una lavoratrice madre di un figlio nei primi anni di vita.
I vantaggi del telelavoro
- conciliazione dei tempi di vita familiare e lavorativa
- maggiore autonomia nei tempi di lavoro e maggiore flessibilità organizzativa
- diminuzione del tempo dedicato agli spostamenti e riduzione dei costi di trasporto
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