Natalia Maramotti Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Giugno 2007
“Mi hanno detto che in caso di morte del mio ex marito, anche se sono divorziata posso ereditare…mi sembra così strano, cosa ne dici?”
Prendo spunto da una domanda rivoltami l’altro giorno da un’amica per fare un po’ di chiarezza sul divorzio e sui suoi effetti, ponendomi nell’ottica di una ex moglie. L’esperienza, infatti, ci restituisce un dato: sono le donne che in seguito alla cessazione del matrimonio hanno effetti più negativi sulla propria condizione economica e dunque esistenziale.
Il divorzio può essere richiesto se sono trascorsi tre anni dalla separazione giudiziale o consensuale, ma non solo, anche quando il coniuge ha commesso gravi reati dopo il matrimonio - per esempio violenza sessuale, incesto, omicidio tentato e volontario - oppure se è stato condannato all’ergastolo o alla reclusione per più di 15 anni.
Come è piuttosto noto, se il divorzio viene richiesto in maniera concorde da entrambi i coniugi, i tempi in cui lo si ottiene sono molto più rapidi di quelli necessari nell’ipotesi in cui si apra un contenzioso tra i coniugi sulle condizioni oggetto del divorzio.
Con il divorzio, in seguito allo scioglimento del matrimonio, si può contrarre nuovamente matrimonio.
Ma torniamo alla domanda iniziale, per dare una chiara risposta: dopo il divorzio non si può ereditare dal proprio ex coniuge, tuttavia si può ricevere una percentuale della sua pensione (quindi nel nostro caso della pensione del marito) solo se prima del decesso si percepiva un assegno divorzile.
Dopo il divorzio si può avere diritto a ricevere anche una percentuale della liquidazione dell’ex coniuge nella misura del 40% della liquidazione maturata dallo stesso per tutto il periodo di durata del matrimonio.
Questi diritti - ossia quello di ricevere un assegno divorzile, di percepire una quota della liquidazione e della pensione - si perdono nel caso in cui venga contratto un nuovo matrimonio.
Anche in caso di divorzio la potestà sui figli è di tutti e due i genitori. Per potestà sui figli si intende la possibilità di decidere in materia di mantenimento, educazione e istruzione dei gli stessi; bisogna ricordare che le condizioni relative ai figli possono essere modificate, motivando adeguatamente, anche al momento del divorzio.
Allo stesso modo, dopo il divorzio, se la condizione economica di uno dei coniugi cambia significativamente oppure se si ritiene, da parte di uno dei coniugi, che vi siano ragioni motivate per modificare i provvedimenti relativi ai figli, si può chiedere la revisione delle condizioni previste nella sentenza di divorzio.
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