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DIRITTI CIVILI, COGNOME MATERNO E OMISSIONE DI STATO

DIRITTI CIVILI, COGNOME MATERNO E OMISSIONE DI STATO

Un estratto del presente documento sarà letto da una rappresentante del Gruppo di Facebook “ITER DEL COGNOME MATERNO IN ITALIA nei regimi di matrimonio e di convivenza”, all’INCONTRO di Roma del 28 Gennaio 2012, volto alla creazione della RET

Lunedi, 23/01/2012 - di Iole Natoli



Ci è capitato più di una volta di chiederci in quale modo una di noi reagirebbe, se il conducente di un bus le dicesse: “Non puoi sedere in un posto anteriore come gli uomini, A TE spettano solo quelli in fondo”. O un vigilante la bloccasse affermando: “TU non puoi entrare in un locale pubblico, senza che un qualche maschio ti accompagni”. O se un preside di scuola le impedisse di firmare la giustificazione delle assenze di un figlio, sostenendo che l’atto spetti al padre.

Ritenendo, a ragione, che in Italia non sia possibile permettersi questo, reagirebbe con una bella denuncia, benché non faccia altrettanto con lo Stato che impedisce a ogni donna coniugata di registrare con il suo cognome i figli, partoriti in prima persona da lei.

“TU NON PUOI OFFRIRE IL TUO COGNOME A TUO FIGLIO, SOLO IL PADRE DEL TUO BAMBINO PUÒ FARLO” è l’affronto di marca italiana che viene fatto alle donne sposate, il sigillo di una diseguaglianza di base che condiziona la coscienza in formazione dei figli, determinando sottotraccia un percorso che può condurre alla violenza sessista. Il Gruppo ITER DEL COGNOME MATERNO IN ITALIA nei regimi di matrimonio e di convivenza, nato nell’aprile 2010 su Facebook, intende opporsi con determinazione e con forza al perdurare di una discriminazione di genere, colpevolmente operata dallo Stato.

Ne è stata fondatrice Iole Natoli, che avendo scritto fin dal giugno 1979 sul cognome materno negato e formulato un progetto di legge sul doppio cognome - portato a più riprese a conoscenza di buona parte della sinistra parlamentare italiana -, avviò nel 1980, a Palermo, una causa civile contro lo Stato, la prima che affrontasse l'argomento. Con quell'atto sollevava eccezione di costituzionalità dell'art. 237 comma 2 del codice civile, in relazione agli artt. 3 comma 1, 29 comma 2 e 30 comma 1 della Carta Costituzionale, e chiedeva l'aggiunzione del suo cognome a quello già posseduto dalle figlie. Il Tribunale di Palermo, con sentenza nº 865 del 1982 (presidente Stefano Gallo, giudice relatore Salvatore Salvago), dichiarò non fondata l’istanza, che pertanto non giunse alla Corte.

A quella causa ne seguirono altre, che, vincolate al regime matrimoniale, non ebbero risultati positivi.

Nel gennaio del 2000, il Tribunale dei Minori di Milano dava parere favorevole al ricorso di una coppia di fatto - Francesca Manna e Franco Perini, fondatori di un sito sul tema - disponendo il mantenimento del solo cognome materno per il figlio, che era stato riconosciuto dal padre con atto volutamente successivo al riconoscimento della madre. Un buon esito di natura parziale, dovuto a un espediente intelligente, che sottolinea un enorme paradosso: per lo stato italiano è necessario in primo luogo rifuggire dall’istituto matrimoniale, affinché i figli possano avere il solo cognome materno (o tutti e due, come già prima di allora era previsto in caso di “legittimazione” successiva).

Come ha affrontato fino a oggi il problema la Corte Costituzionale italiana? Limitiamoci qui, per brevità, al suo discusso atto più recente. Con sentenza n. 61 del 16 febbraio 2006, bocciava come in altre occasioni la richiesta di una coppia sposata milanese, impedendole di poter aggiungere il cognome materno al paterno, acquisito come d’uso dal figlio. Invitava però il Legislatore a modificare la situazione in atto, che risulta incompatibile con la “Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne”, adottata dall’ONU il 18.12.1979 e ratificata dall’Italia nel 1985. Possiamo dire "Un colpo al cerchio e un colpo alla botte", come recita un detto popolare?

Passiamo dai Tribunali al Parlamento e ritorniamo al 1979. Nell’ottobre di quell’anno la socialista Maria Magnani Noya presentava alla Camera il primo progetto di legge per la modifica del sistema patrilineare, prevedendo un solo cognome per i figli, paterno o materno, concordato direttamente dai coniugi. La proposta non fu mai discussa. Non ne furono discusse neanche altre presentate alla Camera e al Senato. Al momento attuale, abbiamo 2 proposte di legge sul cognome doverosamente ferme al Senato e ben altre 6 alla Camera, arenatesi dopo una discussione iniziale e prossime anche queste a decadere per la fine imminente della legislatura. Il tutto benché il Consiglio d’Europa fin dal 1978 abbia invitato più volte gli Stati membri a cancellare ogni discriminazione basata sul sesso, nelle regole che determinano il cognome della famiglia e dei figli.

I progetti ormai agonizzanti in Parlamento si differenziano tra loro per essere incentrati sul cognome unico opzionale, oppure sul doppio cognome, o per contemplare entrambe le possibilità affidando la decisione ai due coniugi.

La scelta tra queste proposte è indifferente? Nel dibattito all’interno del gruppo si sono espresse differenti considerazioni al riguardo. Per alcune, la reale efficacia di un progetto sul cognome opzionale è a rischio. Con buona probabilità, solo le donne più forti e motivate riuscirebbero a far avere ai figli il loro cognome. Nella maggioranza dei casi, non si andrebbe nemmeno a un eventuale sorteggio: il cognome paterno prevarrebbe e con questo si perderebbe quell’opportunità di progresso civile che il sistema del doppio cognome consente. L'obbligo di attribuire anche il cognome materno costituisce infatti un elemento in grado di sconvolgere non solo gli assetti antidemocratici di molte famiglie italiane "native", ma anche quello delle famiglie di alcune comunità di immigrati, nelle quali la donna ha per gli uomini il valore e il potere di uno zero.

Il Gruppo “ITER DEL COGNOME MATERNO IN ITALIA nei regimi di matrimonio e di convivenza” sostiene che il diritto al cognome materno di figlie e figli debba essere posto tra i Principi fondamentali di una Carta dei Diritti delle Donne, come il diritto al lavoro figura tra i Principi fondamentali con cui si apre la Carta Costituzionale della nostra Repubblica, e ritiene che tale lotta specifica, per la tutela della dignità delle donne e dello sviluppo umano della prole, sia da iscrivere in un progetto unitario comune.

Come appare fin troppo manifesto, non basta affidarsi solo al Parlamento: iniziative legislative sul tema, dissoltesi per inerzia colpevole nel nulla, ne abbiamo viste scorrere già troppe. E non basta che singoli soggetti affrontino azioni legali coraggiose, predestinate tuttavia al fallimento. Grazie alle varie esperienze precedenti, è divenuto possibile adesso approntare azioni multiple precise, che attacchino il tallone d’Achille del sistema, che esiste e che va dunque utilizzato. Prima possibilità, con un'istanza avviata da qualche madre i cui figli, essendo nati da più unioni matrimoniali, non sono uniti e resi pari tra loro da un cognome di famiglia comune. O, altra via, con l'istanza di una qualche coppia convivente, che dopo aver dato entrambi i cognomi al primo figlio si sposasse, generasse daccapo e presentasse richiesta di entrambi i cognomi per il secondo, nato stavolta in regime matrimoniale. Pretenderebbe in un caso del genere lo Stato che di due fratelli, nati dagli stessi genitori, avesse il doppio cognome uno soltanto?

Sono, è evidente, strategie giudiziarie mirate, che vanno stimolate, organizzate e sostenute in modo ampio da chiunque operi, in territorio italiano, nell’ambito delle Pari Opportunità.

Il primo passo in questa direzione da compiere è organizzare in modo congruo strumenti atti a raggiungere capillarmente le donne, per riuscire a coinvolgere i soggetti nelle possibili azioni da avviare. Spot televisivi e video, da rendere ben visibili per Internet e che evidenzino in modo breve e chiaro il problema, sono gli alleati migliori cui ricorrere. Con il sostegno economico, s’intende, che il Ministero e gli Assessorati delle Pari Opportunità hanno modo ben concreto di dare.

I Convegni sono preziosi e necessari, ma sarebbero del tutto insufficienti se i diversi problemi delle donne dovessero essere discussi e sviscerati solo in taluni centri del sapere. I mezzi tecnologici già esistono. È sufficiente coordinare gli sforzi, scegliere i linguaggi mediatici appropriati, investire economicamente nelle idee, perché il FUTURO DELLE DONNE sia ADESSO.



Milano, 18 Gennaio 2012

© Iole Natoli



L’INCONTRO di ROMA del 28 Gennaio 2012, per la creazione della RETE DELLE RETI delle Donne, si svolgerà presso la Federazione Nazionale delle Stampa, in C.so Vittorio Emanuele II, 349, dalle h 10,30 alle h 17,30.

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