Note ai margini - "Nei comunicati stampa della Ministra Carfagna si afferma che vengono introdotte per la prima volta tra le forme di discriminazione le molestie e le molestie sessuali. Come la prima volta?"
Castelli Alida Mercoledi, 18/11/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Novembre 2009
Dopo molto ritardo - l’Italia si trova infatti già in procedura d’infrazione da parte della Commissione Europea - è stato presentato al Consiglio dei Ministri del 31 luglio scorso il testo che recepisce la direttiva 2006/54 EU, che modifica il Codice delle Pari Opportunità, 198/2006.
L’iter ora prevede che il testo presentato acquisisca i pareri della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni competenti di Camera e Senato. Generalmente è un percorso senza ostacoli e quindi ci aspettiamo che il testa venga definitivamente approvato tra breve.
A dire la verità eravamo già arrivati a questo punto con lo scorso Governo, ma purtroppo, pur fissata la sua approvazione nell’ultimo Consiglio del Governo Prodi, non se ne fece nulla.
Alcune novità introdotte nel testo ad una prima lettura sembrano interessanti. Viene finalmente aggiornato tutto l’apparato sanzionatorio, soprattutto in termini monetari con importi fermi alle sanzioni previste dalla legge 903 del 77 (definirle irrisorie é poco). Le ammende previste per i casi di discriminazione andavano fino ad un massimo di 513 euro. Con il nuovo testo le norme che sanzionano le discriminazioni poste in atto nei casi di discriminazione nell’accesso al lavoro, nella retribuzione ecc. vengono aggiornate con una pena fino a 1.500 euro. Ancora più pesante è la pena prevista per il datore di lavoro che non rispetta le decisioni del giudice che gli ha prescritto la cessazione del comportamento considerato pregiudizievole e che può essere sanzionato con un ammenda fino a 50.000 euro o l’arresto fino ad un anno. Tutto sommato non ci possiamo lamentare.
Ma ci dobbiamo lamentare, invece, perché nei comunicati stampa della Ministra Carfagna, come si legge nel suo sito, viene affermato che “fin qui i datori di lavoro venivano invitati a non discriminare le donne, da oggi vige il divieto di farlo e si rischiano sanzioni pesanti” come se l’articolo 1 della prima grande legge di parità sul lavoro del nostro Paese, la 903 del 1977, non affermasse che “È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale”. Ed ancora, si afferma che vengono introdotte per la prima volta tra le forme di discriminazione le molestie e le molestie sessuali. Come la prima volta? La legge 125 del ’91 all’articolo 4 introduce il concetto di molestia e molestia sessuale quali discriminazioni, concetto che viene integralmente recepito nel testo ora in discussione. Che dire? Per una Ministra laureata in giurisprudenza con il massimo dei voti non è una bella uscita. Ma si consoli, la Ministra, non se è accorto nessuno. E di questo ci dobbiamo lamentare.
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