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Dimissioni in bianco: addio!

Dimissioni in bianco: addio!

Leggi Amiche - Il 25 settembre è stato approvato il disegno di legge n. 1695 per contrastare il fenomeno dilagante delle dimissioni in bianco

Natalia Maramotti Mercoledi, 25/03/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Gennaio 2008

Il 25 settembre è stato approvato il disegno di legge n. 1695 “recante disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie dei/delle lavoratori/lavoratrici e dei/delle prestatori d’opera /prestatrici d’opera”.

Con questa legge si intende contrastare il fenomeno dilagante delle dimissioni in bianco, che riguardano soprattutto donne e immigrati/e.

La pratica della raccolta di una firma su un foglio in bianco all’atto dell’assunzione da parte del datore di lavoro ha, di fatto, consentito di abusare del foglio firmato in bianco, compilandolo con le dimissioni volontarie della lavoratrice o del lavoratore, in assenza assoluta della loro effettiva volontà di giungere alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Quando questo stratagemma veniva utilizzato per risolvere, con l’apparente volontà della lavoratrice madre, il rapporto di lavoro al rientro dalla maternità, restava la possibilità, entro l’anno dalla nascita del bambino/a, di non confermare le dimissioni innanzi alla Direzione Provinciale del lavoro. Tuttavia tale forma di tutela poteva facilmente essere aggirata attendendo il compimento dell’anno dalla nascita e dunque si è mostrata comunque insufficiente e circoscritta ai soli abusi perpetrati nei confronti appunto delle lavoratrici madri.

La legge ora introduce l’obbligo di consegnare le dimissioni su un modulo numerato che avrà validità 15 giorni.

Questo modulo sarà distribuito dai Centri Territoriali per l’impiego, dalle Direzioni Provinciali del Lavoro e dagli Uffici Comunali (entro sei mesi verranno stipulate convenzioni con le organizzazioni sindacali/patronati per metterli in condizione di svolgere lo stesso servizio).

La prospettiva è anche quella di rendere disponibili i moduli attraverso il sito internet del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, garantendo, attraverso modalità che verranno stabilite per decreto entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge, la certezza dell’identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali e l’individuazione della data di rilascio.

Per attestare la certezza cronologica della volontà del lavoratore o della lavoratrice di dimettersi i moduli riporteranno un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi da compilare, a cura del/della firmatario/a, destinati all’identificazione della lavoratrice o del lavoratore, del datore di lavoro, della tipologia del contratto, da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile.

I moduli saranno disponibili entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dunque purtroppo si dovrà ancora attendere per i comprensibili tempi di predisposizione dello strumento necessario per la validità delle dimissioni.

La legge si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinati ai sensi dell’art 2094 del Codice Civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, ai contratti di collaborazione di natura occasionale, ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’art 2549 del Codice Civile per cui l’associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi, derivanti dalla partecipazione agli utili ,siano qualificati come redditi di lavoro autonomo e infine i contratti di lavoro instaurati dalla cooperative con i propri soci.



(29 gennaio 2008)

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